Circolare Ministeriale n. 159/98

Oggetto: Recupero ore eccedenti l’orario di servizio da parte del personale dirigenziale: risposta quesito

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota n. 10481 del 2/3/98 con la quale il dipartimento della funzione pubblica ha espresso il proprio avviso in ordine al quesito proposto da questa Amministrazione sull’applicabilità dell’istituto del riposo compensativo al personale dirigenziale.

 

Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica

Oggetto: recupero ore eccedenti l’orario di servizio da parte del personale ispettivo.

 

Si riscontra la nota citata in riferimento, con la quale codesta amministrazione ha chiesto di sapere se è possibile applicare, in via analogica, l’istituto del riposo compensativo previsto per i dipendenti rientrati nelle qualifiche funzionali anche al personale ispettivo tecnico, composto da ispettori con qualifica dirigenziale.

Al riguardo, non appare superfluo premettere che il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo spetta in ragione del numero di ore lavorative effettuate in eccedenza rispetto all’orario ordinario di lavoro.

Ne consegue che l’applicazione dell’istituto in esame presuppone evidentemente il dovere per il dipendente di rispettare detto orario.

Ciò posto, si osserva che l’art. 16 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del comparto ministeri ha introdotto il concetto di "tempo di lavoro" del dirigente, riconoscendo a detto personale il diritto di organizzare la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in funzione degli obiettivi e programmi da realizzare, adeguando sia l’una che l’altro in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è predisposto nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’amministrazione di appartenenza.

Da quanto sopra discende che il dirigente non è tenuto a osservare un orario di lavoro ordinario rigidamente prestabilito in un determinato numero di ore, in quanto il suo tempo di lavoro difficilmente può essere quantificato a priori, dovendo articolarsi in modo tale da corrispondere ad una serie di variabili. Ciò è tanto vero che l’art. 33 del richiamato CCNL non prevede per i dirigenti il compenso per lavoro straordinario.

Alla luce delle su esposte considerazioni, si esclude che l’istituto del riposo compensativo possa essere esteso anche al personale con qualifica dirigenziale, in particolare nelle ipotesi di lavoro svolto fuori sede per il quale viene corrisposto il relativo trattamento economico di missione.