Circolare Ministeriale 15 giugno 2000, n. 163
Prot. 63/VD
Oggetto: L.10 marzo 2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicativeLe norme dettate per la parità scolastica dalla legge 10 marzo 2000, n.62 richiedono una applicazione immediata, ai fini della quale si forniscono le indicazioni di seguito articolate per paragrafi.
1. NOTE INTRODUTTIVE SULLA PARITA' SCOLASTICA
1.1 La definizione di scuola paritaria, gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S.Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione.
La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il piano dell'offerta formativa determina il curricolo obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari.
Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.
All'Amministrazione scolastica compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all'art.1 comma 4 della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso art.1 commi 2 e 3.
2. LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE GIA' "RICONOSCIUTE" (SCUOLE MATERNE AUTORIZZATE, ELEMENTARI PARIFICATE, SECONDARIE LEGALMENTE RICONOSCIUTE O PAREGGIATE)
2.1 Categorie di scuole non statali da intendersi come "riconosciute"
Sono da intendere scuole già "riconosciute" per effetto delle norme che ne stabiliscono la vigilanza da parte dell'Amministrazione scolastica:
Per il riconoscimento della parità il titolare della gestione, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata ed in atto, deve:
2.3 Requisiti già accertati in sede di riconoscimento
Il titolare della gestione che richiede il riconoscimento della parità deve dichiarare, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata o in atto, che sussistono tutte le condizioni che hanno consentito, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale o il pareggiamento.
2.4 Mantenimento delle convenzioni per le scuole elementari parificate
Le scuole elementari parificate che intendano accedere al regime di parità mantengono, fino all'applicazione dell'art.1, comma 7 della L. n.62/2000, la convenzione in atto alle condizioni previste dall'O.M. n. 215/92
2.5 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge
L'Amministrazione scolastica si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve caratterizzarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull'istruzione.
2.6 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità
In prima applicazione della legge 62/2000, le domande di riconoscimento della
parità per le istituzioni scolastiche di cui al presente paragrafo 2 devono
pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il 15 luglio 2000. Il
riconoscimento della parità per i richiedenti muniti di tutti i requisiti
prescritti ha effetto dal 1°settembre 2000.
Successivamente alla prima applicazione le domande dovranno pervenire entro il
mese di maggio ed il riconoscimento avrà effetto dall'anno scolastico
immediatamente successivo.
3. LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON "RICONOSCIUTE"
3.1 Requisiti e relativa documentazione per il riconoscimento della parità
La domanda di riconoscimento della parità deve essere proposta a cura del rappresentante dell'istituzione scolastica in possesso di cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione europea e in possesso dei necessari requisiti morali e professionali.
La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.
La domanda presentata da Ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) deve essere corredata della relativa deliberazione consiliare.
La domanda deve essere accompagnata dalle dichiarazioni impegnative e dagli atti elencati nel precedente paragrafo 2.2.
Nella domanda deve essere idoneamente documentato che la scuola:
a) dispone stabilmente di una sede rispondente a tutte le esigenze di sicurezza, di igiene e di adeguatezza educativo-didattica
b) dispone stabilmente di strutture, arredi e attrezzature propri del tipo di scuola, conformi alle norme vigenti e funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti dal POF
c) consta di uno o più corsi completi e di eventuali nuovi corsi in via di istituzione inizianti dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale
d) consta di classi la cui composizione, anche numericamente adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.
3.2 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge.
Prima di procedere al riconoscimento della parità, l'Amministrazione scolastica accerta il possesso dei requisiti e le condizioni di svolgimento del servizio scolastico da parte delle istituzioni richiedenti. Si riserva inoltre di verificare la permanenza di tali requisiti e condizioni in ogni momento.
3.3 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità.
Le domande di riconoscimento della parità per le nuove istituzioni scolastiche devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il mese di febbraio. La decorrenza del riconoscimento della parità è riferita all'anno scolastico successivo alla data della domanda.
3.4 Conversione della domanda di riconoscimento legale in domanda di riconoscimento della parità.
Le domande di riconoscimento legale, già inviate alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, possono essere convertite, a richiesta, in domande di riconoscimento di parità. In tale caso si procederà secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo 3.
4. RICONOSCIMENTO LEGALE IN REGIME TRANSITORIO
4.1 Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del D.L.vo 16.4.1994, n.297 e le istruzioni ministeriali emanate in materia.
4.2 Le stesse disposizioni sopra richiamate disciplinano, in via transitoria, le nuove istanze di autorizzazione, parifica o riconoscimento legale, i cui effetti saranno regolati a norma dell'art.1 comma 7 della legge 62/2000.
5. INDICAZIONI FINALI
Con successive istruzioni saranno indicate le disposizioni che nei diversi ordini di scuola dovranno intendersi abrogate per effetto dell'introduzione del regime paritario.
Parimenti saranno comunicate le variazioni di ordine procedurale che dovessero rendersi necessarie a seguito della riforma dell'Amministrazione scolastica.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, secondo il settore di competenza, ad uno degli Uffici centrali intestatari della circolare.