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ISPETTORATO PER LE PENSIONI

Circ.n. 173

Roma, li' 14.3.1997

Ai Provveditori agli Studi
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per le scuole in lingua italiana
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per le scuole in lingua tedesca
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per
le scuole delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia Autonoma
TRENTO
Ai Sovrintendenti Scolastici
Regionali ed Interregionali
LORO SEDI
Ai Direttori dei Conservatori di
Musica
LORO SEDI
Ai Direttori delle Accademie di
Belle Arti
LORO SEDI
Al Direttore dell'Accademia
Nazionale di Danza
ROMA
Al Direttore dell'Accademia
Nazionale di Arte Drammatica
ROMA
e, p.c. Ai Dirigenti Generali ed ai Capi
degli Ispettorati e Servizi
SEDE

Alla Ragioneria Centrale
presso il Ministero della
Pubblica Istruzione
SEDE
Alle Ragionerie Provinciali dello
Stato
LORO SEDI Al Ministero del Tesoro -
Ragioneria Generale dello Stato
- I.G.O.P.
ROMA
Al Ministero del Tesoro
Direzione Generale per i servizi
periferici del Tesoro
ROMA Alle Direzioni Provinciali del
Tesoro
LORO SEDI
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi
ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica - Servizio IV
ROMA
Al Ministero per gli Affari Esteri -
Direzione Generale Relazioni
Culturali - Uff.V - Rep.II -Scuola ROMA
Al Sovrintendente Scolastico per
La Valle d'Aosta
AOSTA
Alla Corte dei Conti -
Ufficio Coordinamento
ROMA
Alle Delegazioni Regionali della
Corte dei Conti
LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione normativa pensionistica al personale già beneficiario art. 18 - comma 8 - della legge 25.8.1982, n. 604 al termine dei decenni servizio estero 1983/93 e 1984/94.

A integrazione della C.M. n. 309 del 29.9.1995, si precisa quanto segue.

Il personale che ha terminato il periodo di permanenza obbligatoria all'estero (decennio economico) al 31.8.1993 e 31.8.1994 con mantenimento in servizio ai sensi dell'art. 18 - comma 8 - della legge 604/82 fino al 31.8.1998 e 31.8.1999, ha presentato a suo tempo domanda di collocamento a riposo entro il 28.9.1994 e si trova pertanto nelle condizioni previste dall'art. 13 - cmma 5 - della legge 23.12.1994, n. 724 come modificato dall'art. 1 - comma 30 - della L. 8.8.1995, n. 335.

Per rispettare tali condizioni, però, è necessario che il collocamento avvenga entro il 31.8.1997 (massima uscita prevista dalla legge).

A detto personale potrà essere consentito il riscatto, computo, ricongiunzione di periodi e servizi fino al raggiungimento della anzianità minima per il diritto alla pensione previsto dal D.L.vo n. 503 del 1992 per il collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre 1997.

Qualora invece detto personale raggiunga il minimo della anzianità pensionabile negli anni successivi e cioè nel 1998 e 1999, non potrà usufruire dell'ultima uscita consentita dalla predetta legge 724/94. Tale personale, al fine del mantenimento all'estero ai sensi dell'art 18 - comma 8 - della legge 604/82, potrà ugualmente presentare istanza di riscatto, computo e ricongiunzione di periodi e servizi, ma i requisiti per il diritto a pensione non potranno che essere quelli stabiliti dalla legge n. 335/95 alle scadenze del 31.8.1998 e 31.8.1999.

Le istanze di valutazione del servizio dovranno essere presentate dal personale interessato a codesti uffici entro il 31.3.1997 e gli attestati relativi alla posizione pensionistica redatti dalle SS.LL. dovranno essere presentati al Ministero degli Affari Esteri entro il successivo 20 aprile 1997 e anticipati via fax.

Si prega di dare diffusione alla presente circolare e di inviare un cortese cenno di adempimento.


IL MINISTRO