Circolare Ministeriale 10 maggio 1996, n. 183 Oggetto: Esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, qualifica professionale, abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e maturità anno scolastico 1995/96: indennità e compensi. AVVERTENZE Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni per la puntuale applicazione delle norme di legge riguardanti il trattamento economico spettante ai componenti le commissioni costituite per ogni tipo di esame nell'anno scolastico 1995/96. La circolare è indirizzata non solo ai capi di istituto e ai responsabili amministrativi, ma anche ai componenti le commissioni giudicatrici di tutte le tipologie di esami, al fine di prevenire l'insorgere di eventuale contenzioso causato da una non corretta conoscenza della normativa di settore. Si suggerisce, pertanto, di fornire ai singoli componenti le commissioni d'esame copia della presente circolare. Si ritiene utile altresì suggerire ai Provveditori agli Studi, ove le situazioni locali lo consentano, di indire apposite conferenze di servizio per i responsabili amministrativi delle scuole sede di commissioni d'esame di maturità aventi per oggetto l'analisi delle problematiche connesse con la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, con particolare riguardo alle modalità di determinazione dei tempi di percorrenza da prendere a riferimento per l'attribuzione ai componenti di commissione della quota del compenso forfettario riferita alla trasferta e alla procedura prevista per la proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata temporanea per il personale docente nominato nelle commissioni d'esame. Si pone in evidenza che, nella predisposizione della circolare si è tenuto conto delle disposizioni sul trattamento economico spettante ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità che, per il corrente anno scolastico, sono contenute nel D.I. n. 84 del 21 febbraio 1996. Si rammenta che il vigente quadro normativo prevede la corresponsione di compensi forfettari onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione. Il trattamento di missione che, come precedentemente detto, non si applica nei confronti dei componenti le commissioni di esame di maturità, continua invece ad essere corrisposto - se dovuto - ai componenti le commissioni di esami diversi da quelli di maturità (licenza media, qualifica professionale, ecc.). A beneficio delle istituzioni scolastiche sedi di esami diversi da quelli di maturità, si ricorda che le norme vigenti sul trattamento di missione risultano agevolmente consultabili nella circolare ministeriale di pari oggetto n. 151 del 2 maggio 1994. CAPO I - Esami di licenza nella scuole medie, ivi comprese quelle annesse agli istituti d'arte ed ai conservatori di musica Legge 29 giugno 1951 n. 489 (indennità di 1/5 del trattamento di missione) Legge 31 luglio 1952 n. 1083 (indennità di 1/5 del trattamento di missione) Legge 15 aprile 1961 n. 291 - art. 24 (indennità di 1/5 del trattamento di missione) Legge 5 febbraio 1970 n. 22 (Compensi giornalieri) D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 - art. 185 (Formaz. commiss. esami) Legge 8 agosto 1995 n. 335 - Artt. 2 e 3 (Nuovi criteri delle ritenute previdenz.) Ai presidenti delle commissioni di esame di Stato di licenza nelle scuole medie, ivi comprese le scuole medie annesse agli Istituti d'arte e ai Conservatori di musica, spetta il compenso giornaliero di L. 5.000, in aggiunta all'eventuale trattamento di missione. Nessun compenso è dovuto ai restanti membri delle predette commissioni. Il compenso spettante ai presidenti dovrà essere corrisposto per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami, compresi i giorni della seduta preliminare e conclusiva, nonché quelli festivi intermedi, a condizione che la commissione svolga effettivamente i propri lavori in detti giorni. L'intero trattamento economico spettante al presidente di commissione degli esami di licenza, che svolga contemporaneamente le funzioni di commissario governativo presso le scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, è a carico dello Stato; a detto presidente, per i giorni in cui svolgerà soltanto le funzioni di commissario governativo, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal successivo Capo III. Ai presidi ed ai professori incaricati della presidenza di commissioni di licenza media, entro il perimetro del centro urbano della sede di servizio o di residenza o nell'ambito di distanza inferiore a quella minima prevista dalle norme vigenti in materia di missione, spetta una indennità forfettaria pari ad 1/5 della indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951 n. 489. Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (ex personale di ruolo) impegnati nelle operazioni d'esame rientranti nel presente Capo, per l'eventuale trattamento di missione spettante ai presidenti delle commissioni di esame di Stato di licenza media e per le ritenute previdenziali, assistenziali e I.R.P.E.F., si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi Capo IV, Capo VII e Capo VIII. CAPO II - Esami di ammissione, di promozione, di idoneità (compresi quelli dei corsi integrativi), di licenza e di qualifica professionale D.luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 (nomina comm. Conservatori di Musica) D.L.vo 7 maggio 1948, n. 1076 - art. 5 penultimo comma, ratificato con L. 21 marzo 1953, n. 190, richiamato dall'art. 3 del D.L. 21 giugno 1980 n. 383 (Comp. giorn. e trattam. in 30/mi) D.L. 21 giugno 1980 n. 267 convertito in L. 23 luglio 1980 n. 383 (compensi esami) D.P.R. 19 maggio 1990 - G.U. 263 del 10 novembre 1990 (rivalutazione compensi) D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 - artt. 180 e seguenti (formazione commissioni esami) L. 8 agosto 1995 n. 335 - Artt. 2 e 3 (Nuovi criteri delle ritenute previdenziali) Ai presidenti e ai membri delle sottoelencate commissioni d'esame, che siano di provenienza esterna alla scuola sede di esame, spetta un compenso giornaliero, rispettivamente di L. 4.300 e di L. 2.700, in aggiunta all'eventuale trattamento di missione: 1. qualifica negli Istituti professionali di Stato; 2. licenza negli Istituti d'arte Statali; 3. promozione e conferma, licenza, compimento di periodo e diploma nei Conservatori di musica; 4. ammissione, promozione e idoneità negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria ed artistica; 5. colloqui finali dei corsi integrativi per diplomati degli Istituti magistrali e dei Licei artistici. Tali compensi spettano per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami, compresi quelli della seduta preliminare e conclusiva, nonché quelli festivi intermedi, a condizione che la commissione svolga effettivamente i propri lavori in detti giorni. Analoghi compensi spettano, con esclusione di ulteriori retribuzioni, anche al personale che non abbia rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato chiamato a far parte delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi integrativi per diplomati degli Istituti magistrali e dei Licei artistici. Per i membri delle commissioni d'esame di qualifica professionale e di licenza negli Istituti d'arte statali nominati come esperti, che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle Pubbliche amministrazioni, si fa riferimento alle disposizioni contenute al successivo Capo VI. I Direttori dei Conservatori di Musica possono chiamare esaminatori estranei a far parte delle commissioni per gli esami di ammissione, revisione e promozione. Conseguentemente è attribuita ai Direttori dei Conservatori di Musica la competenza per il rilascio delle autorizzazione per l'uso del proprio mezzo di trasporto, del mezzo aereo e marittimo e per il pernottamento in località diversa da quella di missione, richieste dai predetti commissari d'esame. Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti a tempo determinato (ex personale non di ruolo) impegnati nelle operazioni d'esame rientranti nel presente Capo, per l'eventuale trattamento di missione spettante ai componenti le commissioni di esame e per le ritenute previdenziali, assistenziali e IRPEF, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VI, Capo VII e Capo VIII. CAPO III - Commissari governativi agli scrutini ed esami presso le scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute Legge 31 luglio 1952 n. 1083 (ind.forf. 1/5) D.P.R. 30 settembre 1973 n. 600 - art. 29 (comunicaz. imponib.) Legge 12 dicembre 1973 n. 836 (Trattam. di missione) D.P.R. 16 gennaio 1978 n. 513 (Trattam. di missione) D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 (Trattam. di missione) Legge 7 giugno 1989 n. 221 (Trattam. di missione) D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 - art. 358 e art. 361 Legge 8 agosto 1995 n. 335 - Artt. 2 e 3 (Nuovi criteri delle ritenute previdenziali) Il commissario governativo incaricato della vigilanza e del controllo delle operazioni di scrutinio e di quelle relative agli esami di idoneità e integrativi, è nominato dal Provveditore agli studi tra il personale direttivo e docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole secondarie statali con sede di servizio o di abituale dimora nella provincia del comune sede di scrutini ed esami, salvo che motivazioni particolari non rendano necessario il ricorso a personale di altra provincia. La scelta va comunque operata in modo tale che gli oneri connessi con le indennità di trasferta siano contenute in misura ragionevole. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute al predetto commissario governativo sono a carico dei soggetti gestori delle scuole di istruzione secondaria pareggiate e legalmente riconosciute. In proposito, si precisa che al predetto personale spetta una indennità pari ad 1/5 della diaria giornaliera in vigore, ovvero l'ordinario trattamento di missione qualora sussistano le condizioni per fruire dell'indennità di trasferta. Per il commissario governativo esiste l'obbligo di presentare al gestore apposita formale dichiarazione, ovvero la tabella di missione debitamente sottoscritta, con allegata in originale la documentazione giustificativa delle spese ammesse a rimborso contenente tutti gli elementi (indirizzo, codice fiscale, qualifica, sede di servizio e di abituale dimora, data e ora di inizio e fine dell'incarico, aliquota massima IRPEF applicata sulla retribuzione, mezzo prescelto per la riscossione) necessari per contabilizzare le somme dovute. Per la corretta liquidazione delle spettanze dovute al commissario governativo, il gestore sottoporrà tutta la documentazione all'Ufficio di ragioneria del rispettivo Provveditorato agli studi, che dovrà verificare l'esattezza dei conteggi e la regolarità della documentazione ammessa a rimborso, apponendo sulla stessa un "visto" autorizzativo di pagamento. Analogamente si dovrà procedere per la concessione di eventuali anticipi sull'indennità di trasferta. Si rammenta l'obbligo, per i gestori delle istituzioni scolastiche che erogano i compensi e indennità d'esame, dell'invio alla D.P.T. che liquida il trattamento economico principale ai commissari governativi della certificazione attestante l'importo lordo dei compensi corrisposti e le ritenute effettuate. Per quanto concerne l'eventuale trattamento di missione e il trattamento previdenziale, assistenziale e tributario sui compensi e indennità corrisposti al personale che svolge la funzione di commissario governativo, si fa riferimento alle disposizioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VII e Capo VIII. CAPO IV - Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 - art. 144 (Presid. comm. esami abilitaz. scuole magistr.) D.L.vo 7 maggio 1948 n. 1076 - art. 2 (Compensi esami) L. 20 maggio 1966 n. 335 - art. 2 (compensi esami) D.L. 21 giugno 1980 n. 267 conver. L. 23 luglio 1980 n. 383 (Compensi esami) D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 - art. 198 (Composizione commissioni) Legge 8 agosto 1995 n. 335 - Artt. 2 e 3 (Nuovi criteri delle ritenute previdenz.) a) Scuole magistrali statali Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami finali della scuola magistrale statale, che siano di provenienza esterna alla scuola sede d'esame, spetta un compenso giornaliero di L. 8.300 ed una propina di L. 1.200 per ogni candidato esaminato, oltre all'eventuale trattamento di missione. Ai presidenti di due o più commissioni la propina è corrisposta limitatamente ai candidati esaminati dalla prima commissione. Il compenso giornaliero è dovuto in misura intera per ognuna delle prime due commissioni e al 50% per le altre. Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnati nelle operazioni d'esame, per l'eventuale trattamento di missione spettante ai presidenti delle commissioni di esame di Stato di licenza media e per le ritenute assistenziali e IRPEF, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VI, Capo VII e Capo VIII b) Scuole magistrali convenzionate La funzione di presidente di commissione per gli esami finali della scuola magistrale convenzionata è affidata ad in rappresentante ministeriale. Al medesimo spettano lo stesso compenso giornaliero e la stessa propina di cui al precedente punto a), nonché il trattamento di missione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa. In nessun caso può essere corrisposta a detto presidente l'indennità forfettaria pari ad 1/5 del trattamento di missione in quanto la funzione svolta non si identifica con quella ispettiva. Si fa presente ai Provveditori agli studi che, per esigenze di bilancio, è opportuno nominare tali rappresentanti tra il personale direttivo e docente titolare nella stessa località sede d'esame. E' consentito, comunque, nominare personale di altra sede solo in via eccezionale e in caso di documentata impossibilità di reperire "in loco" personale direttivo e docente idoneo. Per quanto concerne l'eventuale trattamento di missione e il trattamento previdenziale e tributario sui compensi e indennità corrisposti al personale che svolge la funzione di presidente di commissione, si fa riferimento alle disposizioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VII e Capo VIII. CAPO V - Esami di maturità D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 - art. 198 (composizione commiss. esami maturità Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - art. 23 comma 2 (comp. esami maturità Legge 8 agosto 1995 n. 335 - artt. 2 e 3 (Nuovi criteri delle ritenute previdenz.) D.I. n. 84 del 21 febbraio 1996 (Nuovi compensi) Per effetto delle modifiche legislative intervenute, con la legge collegata alla "finanziaria" 1995, ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica spetta un compenso forfettario che assorbe ed esclude qualsiasi altro compenso di esame comunque denominato, ivi compreso il trattamento di missione. Si precisa che dalla non applicabilità della normativa sul trattamento di missione nei confronti dei componenti le commissioni d'esame di maturità discende la ragione per cui non devono essere rilasciate autorizzazioni per l'uso del mezzo proprio, aero o marittimo, o per il pernottamento fuori sede, né deve essere presentata alcuna documentazione giustificativa di spesa (fatture o ricevute fiscali per spese di albergo, di vitto, biglietti di viaggio, ecc.). Si riportano, di seguito, le misure dei compensi forfettari spettanti a ciascun componenti di commissione d'esame di maturità ivi comprese le integrazioni, fissate a decorrere dall'anno scolastico 1995/96. Lett. A) - COMPENSI FORFETTARI RIFERITI ALLA FUNZIONE 1. Presidente: 1.900.000 2. Membro esterno: 1.400.000 3. Membro aggregato: 1.400.000 4. Membro interno: 700.000 Al personale che, nell'ambito della commissione d'esame, viene chiamato a svolgere contemporaneamente più funzioni, (commissario nominato anche presidente; membro interno nominato anche membro aggregato a pieno titolo) è dovuto il compenso più elevato. Lett. B) - INTEGRAZIONI DEI COMPENSI FORFETTARI (da sommare ai Compensi di cui alla Lett. A) 1. Maggiorazione di complessive L. 100.000 per commissioni operanti in comuni con più di 500 mila abitanti (In base ai dati forniti dall'ISTAT, i comuni in questione sono : ROMA, MILANO, NAPOLI, TORINO, PALERMO e GENOVA). Tale maggiorazione va attribuita esclusivamente avendo riguardo alla sede principale della commissione. 2. Maggiorazione per i componenti nominati su più commissioni: 50% per ogni commissione successiva alla prima, da calcolarsi sui compensi forfettari di cui alla lett. A, integrati delle eventuali maggiorazioni riferite alla consistenza della popolazione del comune sede d'esame delle commissioni successive alla prima. Lett. C) - QUOTE COMPENSI FORFETTARI PER TRASFERTE (da sommare ai Compensi di cui alla Lett. A) 1. L. 200.000 ai componenti nominati in sede d'esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo non superiore a 60 minuti. 2. L. 800.000 ai componenti nominati in sede d'esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo compreso fra 61 e 100 minuti. 3. L. 4.000.000 ai componenti nominati in sede d'esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti. Ai fini del contenimento delle spesa riferita alle quote dei compensi per trasferta, si rammenta che i membri delle commissioni giudicatrici nominati dal Provveditore in sostituzione di rinunciatari, nonché i membri aggregati nominati dai Presidenti di commissione, devono tassativamente essere scelti tra il personale non nominato nelle commissioni, compreso negli elenchi disponibili presso Provveditorati agli studi e, in subordine, tra il personale di altre scuole o istituti statali ubicati nella Provincia di cui fa parte il Comune sede d'esame; tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima Provincia; tra quello proveniente da altra Provincia limitrofa; da altra Provincia della stessa Regione; da altra Regione. Sui provvedimenti di nomina, dovrà essere espressamente indicata la motivazione della procedura seguita. Fermi restando i vincoli sopra evidenziati, si precisa che la quota del compenso forfettario riferito alla trasferta spetta a tutti i componenti le commissioni d'esame per i periodi nei quali operano in sede diversa da quella di servizio o di abituale dimora. Per quanto riguarda il personale nominato dal Ministero, vanno prese in considerazione, per l'attribuzione della quota del compenso per trasferta, esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di abituale dimora dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportare sui tabulati elaborati dal C.E.D. di Monteporzio, trasmessi tempestivamente alle istituzioni scolastiche interessate dai rispettivi Provveditori agli studi. Per quanto riguarda le nomine di presidente o di membro di commissione conferite dal Provveditore agli studi e quelle di membro aggregato conferite dai presidenti di commissione, le indicazioni riferite alla sede di servizio e di abituale dimora devono risultare da apposita specifica dichiarazione, sottoscritta dal docente interessato, da allegare al provvedimento di nomina e da conservare agli atti della scuola sede d'esame per gli opportuni riscontri amministrativi. La quota del compenso forfettario riferito alla trasferta eventualmente spettante ai componenti le commissioni è determinata in base ai tempi di percorrenza desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di linea extra- urbani che collegano la località di servizio o di abituale dimora con la sede d'esame, utilizzabili per raggiungere quest'ultima località in tempo utile per l'espletamento dell'incarico (per i centri abitati con più stazioni, deve essere presa a riferimento stazione principale). Nell'ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata. Qualora la sede di abituale dimora dell'interessato risulti essere - in termini di tempi di percorrenza - più vicina alla sede d'esame rispetto a quella di servizio, per l'individuazione degli anzidetti tempi dovrà essere presa in considerazione la sede di abituale dimora Nell'ipotesi in cui le località interessate siano raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Non vanno, pertanto, presi in considerazione i tempi impiegati per trasbordi, coincidenze, ritardi ecc., né quelli riferiti a percorsi effettuabili con mezzi di linea urbani. Per i periodi nei quali la commissione opera nelle sedi aggiunte, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti fra sede di servizio o di abituale dimora e sede aggiunta d'esame. Il compenso va attribuito in proporzione al periodo continuativo impiegato nella sede aggiunta, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame. Ai membri interni delle sedi aggiunte intercomunali il compenso per trasferta, calcolato in base ai criteri esposti in precedenza, spetta per i giorni effettivi di impegno nella sede principale. Rispetto all'anno precedente, viene introdotta una novità per quanto concerne i componenti di commissione provenienti o nominati nelle isole minori. Esclusivamente al predetto personale, se nominato in sede ubicata in comune diverso da quello di servizio o di abituale dimora, pur se raggiungibile in un tempo non superiore a 60 minuti, è attribuita la quota del compenso per trasferta di L. 800.000. Appare in proposito opportuno precisare che i tempi di percorrenza, individuati secondo i criteri sopra specificati, vanno tenuti in considerazione esclusivamente ai fini della fissazione della quota del compenso forfettario per trasferta da attribuire. Non assumono, pertanto, alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento ecc ). Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame (componenti le commissioni che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell'incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal Provveditore in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame. Ai membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta o per le prove orali integrative, che hanno solamente voto consultivo, spettano i compensi forfettari previsti per i membri aggregati a pieno titolo, in misura proporzionale ai giorni di effettiva partecipazione agli esami. Per la corresponsione dei compensi forfettari ai componenti le commissioni, le istituzioni scolastiche utilizzeranno la tabella di liquidazione (fac-simile All. "B"), debitamente sottoscritta dall'interessato e dal Presidente della commissione. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza spetta il compenso forfettario, comprensivo anche del trattamento di missione, pari a L. 2.800.000, corrispondente a quello previsto per il Presidente nominato in sede d'esame raggiungibile in un tempo di percorrenza compreso fra 61 e 100 minuti, in città con popolazione superiore a 500 mila abitanti. Detto compenso, gravante sul cap. 1033 dello stato di previsione della spesa del Ministero della P.I., verrà corrisposto direttamente dalla D.G. del Personale - Ufficio II di Ragioneria. Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnati nelle operazioni d'esame e le ritenute previdenziali, assistenziali e IRPEF da applicare sui compensi d'esame, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VI e Capo VIII. CAPO VI - Trattamento economico personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e personale estraneo all'amministrazione dello Stato (compresi i pensionati) o alle pubbliche amministrazioni impegnato nelle operazioni d'esame. D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 - Artt. 526 e segg. (Retribuz. pers. non di ruolo) C.C.N.L. - Comparto Scuola 4 agosto 1995 - Artt. 18 e 47 (Rapp. di lavoro a tempo determ.) Legge 8 agosto 1995 n. 335 - Artt. 2 e 3 (Nuovi criteri delle ritenute previdenz.) Premesso che la partecipazione agli esami va intesa come prosecuzione delle attività didattiche, il sottoindicato personale docente con contratto individuale di lavoro a tempo determinato (ex personale non di ruolo) nominato a pieno titolo nelle commissioni d'esame di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha diritto alla corresponsione della retribuzione, correlata al numero di ore di insegnamento risultanti dal contratto, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione d'esame: 1. docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal Provveditore agli studi fino al termine delle attività didattiche; 2. docente assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore agli studi sino al termine dell'anno scolastico che non matura diritto alla retribuzione durante il periodo estivo; 3. docente con rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal Capo d'istituto fino al termine delle attività didattiche per la copertura di un numero di ore non superiore a sei ore settimanali. La corresponsione della retribuzione ai predetti docenti oltre il 29 giugno 1996 (termine delle attività didattiche), è subordinata all'effettiva partecipazione a tutte le operazioni d'esame, che dovrà risultare da apposita certificazione che il Presidente della commissione d'esame di maturità trasmetterà all'Ufficio che liquida la retribuzione del predetto personale. Ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente Capo VI, viceversa, se nominati dal Presidente di commissione degli esami di maturità membri aggregati non a pieno titolo per le prove orali integrative dei privatisti e per le prove orali della materia aggiunta, che partecipano ai lavori della commissione limitatamente per i candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina, spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami, la retribuzione tabellare iniziale prevista per il corrispondente personale docente pari a 1/30 dell'ultimo stipendio tabellare percepito e dell'indennità integrativa speciale, e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare. Per ogni altra tipologia di docente con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata temporanea, se impegnato negli scrutini e negli esami di licenza e di idoneità nelle scuole elementari e medie, negli esami di qualifica negli istituti di istruzione professionale, i relativi contratti saranno stipulati per i giorni di effettivo impegno nelle attività sopra indicate e per un numero di ore pari a quelle risultanti dall'ultimo contratto. Ciò dà diritto alla corresponsione della retribuzione tabellare iniziale prevista per il corrispondente personale docente, dell'indennità integrativa speciale e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare. Per i membri delle commissioni d'esame di licenza negli Istituti d'arte statali e qualifica professionale nominati come esperti, che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o della Pubbliche amministrazioni, spetta - per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami - un compenso pari a 1/30 dello stipendio tabellare iniziale, dell'indennità integrativa speciale, e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare spettante ai professori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle materie per le quali gli esperti sono chiamati nelle commissioni d'esame. Al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato o alle Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi i pensionati) nominato nelle commissioni esami di maturità, devono essere corrisposti esclusivamente i compensi previsti per l'espletamento del predetto incarico, con esclusione quindi di qualsiasi altro tipo di retribuzione. CAPO VII - Trattamento di missione (per gli esami diversi da quelli di maturità) Legge 18 dicembre 1973 n. 836 (Missioni pers. scuola) D.P.R. 6 gennaio 1978 n. 513 (Missioni pers. scuola) Legge 28 luglio 1978 n. 417 (Missioni pers. scuola) D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 art. 5 (Missioni pers. scuola) Legge 7 giugno 1989 n. 221 (Missioni pers. scuola) D.L. 27 dicembre 1989 n. 413, conv. nella L. 28 febbraio 1990 n. 37 (Missioni profess. universit.) D.P.R. 3 agosto 1990 n. 319 D.M. 14 marzo 1996 (aumento rimb. spese Vitto) Come precisato in precedenza, i compensi forfettari, spettanti ai componenti le commissioni esami di maturità sono onnicomprensivi anche del trattamento di missione. Tale trattamento continua invece ad essere corrisposto ai componenti le commissioni di esami diversi da quelli di maturità sempreché ricorrano le condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia. Si riportano di seguito, nelle linee essenziali, le norme vigenti in materia di trattamento di missione: a) per il personale della scuola - per le missioni di durata di almeno 4 ore e inferiore a 8 ore la corresponsione dell'indennità di trasferta oraria intera senza rimborso delle spese per vitto; - per le missioni di durata compresa fra 8 e 12 ore, il rimborso della spesa per un pasto entro il limite di L. 43.100 e la corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 30% dell'indennità di trasferta oraria; - per le missioni di durata superiore a 12 ore, i rimborsi spese per il pernottamento, per due pasti entro il limite complessivo di L. 85.700 e la corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 30% della indennità di trasferta giornaliera e/o oraria; - possibilità di opzione fra disciplina prevista dall'art. 5 del D P.R. 395/88 e quella vigente antecedentemente all'entrata in vigore del predetto decreto. In caso di opzione per la normativa precedente, - valida per l'intera permanenza nella località d'esame -, corresponsione del trattamento di missione in misura intera, o ridotta di 1/3 se viene richiesto il rimborso delle spese di albergo. - per le missioni di durata non inferiore a 30 giorni, possibilità di alloggiare in residenze turistico-alberghiere. b) per i professori universitari - corresponsione dell'indennità di trasferta, in relazione alla qualifica rivestita ridotta, in caso di richiesta di rimborso delle spese di alloggio, di vitto o di entrambi, rispettivamente di 1/3, del 50% e di 2/3; - rimborso spese per vitto entro il limite complessivo di L. 118 300 per due pasti giornalieri e entro il limite di L. 59.150 per un pasto giornaliero; - rimborso delle spese corrispondenti al prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria); - obbligo della copertura assicurativa per l'uso del proprio mezzo di trasporto. A beneficio degli operatori scolastici e dei destinatari delle diarie e dei rimborsi spese, si acclude la tabella (All. "C"). Si rimanda comunque, per quanto concerne ulteriori e più dettagliate istruzioni sul trattamento di missione, alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale di pari oggetto n. 151 del 2 maggio 1994 CAPO VIII - Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali Legge 30 aprile 1969 n. 153 - art. 12 (contributi INPS) D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - art. 25 comma 1 e art. 29 - modif. con D.L. 2 marzo 1989, n. 69 conv. Legge 27 aprile 1989, n. 154 (Aliquota IRPEF estranei all'Amm.ne) T.U. Imposte dirette approv. con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - art. 48 modificato con D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convert. con Legge 22 marzo 1995 n. 85 (Esenzione indenn. di missione) Legge 28 febbraio 1986 n. 41 - art. 31 commi 6, 8 e 13 e D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - art. 6 conv. Legge 14 novembre 1992, n. 438 (Aliquote Contr. Servizio Sanitario Nazionale) D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 (Contr. Serv. Sanit. Naz.) Legge 8 agosto 1995 n. 335 - Artt. 2 e 3 (Nuovi criteri riten. previdenz.) D.I. n. 34 del 21 febbraio 1996 - art. 7 (Quota esente comp. forfett.) A) Reddito imponibile ai fini previdenziali, assistenziali ed erariali 1) = Esami diversi da quelli di maturità I compensi e le indennità spettanti ai componenti le commissioni costituite per esami diversi da quelli di maturità, le indennità forfettarie pari ad 1/5 dell'indennità di missione per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, (spettanti ai presidenti di commissione di esami di licenza media e ai commissari governativi incaricati della vigilanza e del controllo delle operazioni d'esame di idoneità e integrativi presso le scuole pareggiate e legalmente riconosciute) concorrono per il 50% a formare la base contributiva e pensionabile e debbono, quindi, essere assoggettate per tale misura percentuale alle ritenute previdenziali e assistenziali. 2) = Indennità di trasferta (diarie) Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle ritenute previdenziali limitatamente al 50% del loro ammontare qualora il personale interessato percepisca, nel corso dell'anno finanziario compensi accessori che nel loro ammontare complessivo risultino superiori alla quota figurativa di maggiorazione del 18% prevista dall'art. 15 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724. Le medesime indennità di trasferta non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., in quanto inferiori al limite di esenzione giornaliero di L. 90.000 fissato dalla normativa vigente. 3) = Compensi esami di maturità I compensi forfettari spettanti ai componenti le commissioni d'esame di maturità riferiti alla funzione e le integrazioni dei compensi stessi (Capo V lett. A e B) debbono essere assoggettate per intero alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Le misure attribuibili a titolo di "quota compensi forfettari per trasferte" (Capo V - lett. C) sono assoggettate al medesimo regime già indicato al precedente punto 2) del presente Capo. Per la determinazione dell'esenzione complessivamente spettante si tiene conto del periodo intercorrente tra il giorno dedicato alla seduta preliminare e quello in cui hanno termine le operazioni d'esame. Si riportano, nel prospetto che segue, le voci di reddito sulle quali calcolare le varie ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. (Tabella n. 7.1) (Tabella n. 8.1) PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 1) RITENUTE PREVIDENZIALI A) Ritenute previdenziali INPDAP Come detto precedentemente, sui compensi e indennità da includere nella base imponibile corrisposti al personale universitario, direttivo e docente, (quest'ultimo sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato) impegnato nelle commissioni d'esame delle scuole di ogni ordine e grado, va operata la ritenuta per il contributo pensioni INPDAP a carico del dipendente nella misura dell'8,75%. Il versamento dei contributi, calcolati sui compensi e indennità esami dovuti all'INPDAP per fondo pensioni, sia per la parte a carico del dipendente che per quella a carico dello Stato, verrà effettuato dagli Uffici centrali del Ministero. L'ammontare delle ritenute INPDAP non dovrà, pertanto essere preso in considerazione ai fini della quantificazione del fabbisogno da segnalare ai Provveditori agli studi. Le istituzioni scolastiche si limitano, pertanto, alla determinazione dei netti spettanti, applicando sui compensi lordi anche le ritenute INPDAP a carico del dipendente. L'ammontare dei compensi e indennità imponibili corrisposti al personale di cui sopra impegnato nelle commissioni d'esame, e il calcolo delle ritenute operate sui compensi stessi dovrà essere comunicato, a conclusione delle operazioni d'esame, alla competente D P.T., o Istituzione scolastica o artistica che liquidano il trattamento economico fondamentale ai componenti le commissioni, che ne terranno conto ai fini dell'effettuazione degli eventuali conguagli dei contributi INPDAP. B) Contributi INPS Sui compensi corrisposti al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnato nelle commissioni d'esame vanno applicati i sottoindicati contributi INPS a carico dello Stato (Tabella n. 9.1) Le modalità dei versamenti riguardanti i contributi INPS sono indicate nella circolare ministeriale n. 386 del 22 novembre 1982, tuttora vigente. Poiché la sede di esame generalmente è diversa da quella in cui il personale docente presta servizio, l'Istituto o Scuola dove si svolgono gli esami stessi deve corrispondere agli aventi diritto il compenso e le relative indennità al netto dei contributi previdenziali, assistenziali e delle ritenute erariali. Il conteggio dei contributi INPS, deve essere comunicato all'istituzione scolastica che liquida o ha liquidato le competenze fondamentali agli interessati, la quale provvederà al loro versamento non appena avrà ricevuto tale comunicazione. 2) RITENUTE ASSISTENZIALI Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale I contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sono attribuiti alle Regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto all'1 gennaio di ogni anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale. I contributi di cui sopra dovranno essere versati dalle istituzioni scolastiche ed artistiche mediante accreditamento in apposito conto corrente postale aperto presso ciascun capoluogo di Regione o Provincia autonoma e gestiti dall'Amministrazione postale. A tal fine è necessario preliminarmente acquisire il domicilio fiscale dei componenti le commissioni d'esame, nonché i numeri dei postali sui quali dovranno essere effettuati i predetti versamenti. Si ricorda, comunque, che le modalità per il versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e l'elenco dei conti correnti intestati alle Regioni sono riportati nella C.M. n. 112 del 13 aprile 1993. Le attuali misure delle aliquote contributive, sono: (Tabella n. 10.1) 3) RITENUTE ERARIALI Dall'importo al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali va detratta l'imposta sul reddito (I.R.P.E.F.), secondo l'aliquota più elevata, prevista sullo stipendio del percipiente all'atto del pagamento. Si rammenta in proposito che, a conclusione delle operazioni d'esame, le istituzioni scolastiche statali, pareggiate e legalmente riconosciute hanno l'obbligo dell'invio alla competente D.P.T. o Istituzione scolastica che liquidano il trattamento economico principale ai componenti le commissioni, della certificazione attestante l'importo lordo dei compensi corrisposti e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali effettuate. Ciò per consentire l'effettuazione dei necessari conguagli. PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (COMPRESI I PENSIONATI STATALI) O ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Sui compensi corrisposti al personale estraneo all'Amministrazione e ai pensionati non vanno operate le ritenute previdenziali INPDAP. Per quanto riguarda i contributi al Servizio Sanitario Nazionale dovuti dal predetto personale, si conferma che il versamento degli stessi deve essere effettuato direttamente dagli interessati, ai quali le istituzioni scolastiche rilasciano la certificazione (già prevista ai fini fiscali) attestante l'importo lordo dei compensi corrisposti. I compensi corrisposti agli estranei all'Amministrazione dello Stato o alle Pubbliche Amministrazioni sono soggetti a ritenuta di acconto IRPEF del 19%. Sulle tabelle di liquidazione delle indennità e dei compensi, detto personale deve dichiarare di essere "estraneo all'Amministrazione dello Stato o alle Pubbliche Amministrazioni". CAPO IX - Liquidazione spettante ai componenti le commissioni - concessione di anticipi D.I. 28 maggio 1975 art. 4 (competenze del Preside e del coord. amm.vo per effettuazione pagamenti) D.L. 21 giugno 1980 n. 267 - art. 6 conv. legge 23 luglio 1980, n. 383 (Pagam. compensi) I fondi occorrenti per il pagamento delle spettanze ai componenti le commissioni vengono accreditati da questo Ministero ai competenti Provveditorati agli Studi, che li assegnano, a seconda delle necessità, alle istituzioni scolastiche interessate con appositi ordinativi. Le istituzioni scolastiche comunicheranno ai Provveditori agli studi i dati concernenti i reali fabbisogni per il pagamento dei compensi e indennità esami. Atteso che al versamento dei contributi INPDAP provvederà direttamente l'Amministrazione centrale, la quantificazione dell'ammontare dei finanziamenti da richiedere sarà determinata prendendo in considerazione le somme sottoindicate da specificare peraltro nella richiesta di finanziamento: a) Indennità e compensi netti spettanti b) Ritenute per il Servizio Sanitario Nazionale, sia per la parte a carico del dipendente che per quella a carico dell'Amministrazione c) Ritenuta IRPEF Per gli Istituti di istruzione artistica non dotati di personalità giuridica (Conservatori di musica, Accademia Belle Arti e Licei artistici) i fondi vengono accreditati dal Ministero direttamente a favore dei funzionari delegati dei suddetti Istituti. Per le scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli Istituti d'arte, dotate di autonomia amministrativa, i competenti Provveditori agli Studi dispongono l'assegnazione delle somme necessarie ai bilanci delle predette scuole medie con impugnazione della spesa al cap. 2005. Le istituzioni scolastiche imputano ai pertinenti capitoli dei propri bilanci le assegnazioni dei fondi e le spese comprensive degli oneri a carico dello Stato. Alla liquidazione dei compensi provvedono le istituzioni scolastiche statali presso le quali si svolgono gli esami. I compensi spettanti ai componenti le commissioni d'esame operanti presso le scuole e gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti vengono liquidati dalla istituzione scolastica di analogo tipo di istruzione con sede più vicina alle predette scuole o istituti, designata dal Provveditore agli Studi. Le spettanze dovute ai componenti le commissioni operanti presso i Licei artistici legalmente riconosciuti sono liquidate dal competente Provveditorato agli Studi. Nel caso in cui agli istituti statali siano stati aggregati istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i compensi e le indennità spettanti ai componenti le commissioni vengono liquidati dall'istituzione scolastica statale per l'intero periodo degli esami. Il preside, unitamente al componente della giunta esecutiva ed al responsabile amministrativo dell'istituto, è tenuto a firmare i titoli e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa Qualora il preside o membro della giunta si trovino fuori sede per servizio, gli stessi debbono essere invitati a raggiungere la sede dell'istituto nella prima giornata festiva e per il tempo strettamente necessario a firmare i mandati di pagamento per corrispondere i suddetti anticipi ai componenti le commissioni di esame operanti nell'Istituto stesso. Agli interessati vengono rimborsate le spese di viaggio da parte dei Provveditori agli Studi, della sede di servizio, con i fondi del capitolo 1019. I funzionari delegati degli istituti di istruzione artistica, non dotati di personalità giuridica, richiederanno invece i fondi occorrenti direttamente a questo Ministero - Ispettorato per l'Istruzione Artistica. Il preside è esonerato dal rientro in sede nel caso in cui nell'istituto sia presente il suo legittimo sostituto. Alla chiusura dell'anno finanziario le somme eventualmente non utilizzate dovranno essere versate nelle "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Pubblica Istruzione" - Capo XIII - Capitolo 3550. ANTICIPI Ai componenti le commissioni d'esame di maturità nominati in commissioni con sede principale in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfettari lordi complessivamente spettanti. Ai componenti di commissioni diverse da quelle di esami di maturità con diritto al trattamento di missione possono essere concessi, a richiesta degli interessati, anticipi pari al 75% del trattamento complessivo di missione spettante. Nessun anticipo compete ai componenti le commissioni nominati nel comune di servizio o di abituale dimora. Al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie verifiche sulla corretta utilizzazione delle somme assegnate, le istituzioni scolastiche provvedono a corrispondere agli aventi diritto, all'inizio delle operazioni d'esame, un primo acconto pari alla metà degli anticipi determinati come sopra. Nel corso della seconda metà del periodo di durata delle operazioni d'esame, verrà corrisposta la somma residuale degli acconti. Fermo restando che il pagamento del saldo dei compensi dovrà essere effettuato a conclusione dell'incarico, le istituzioni scolastiche, ove dispongano della disponibilità di fondi, potranno corrispondere ulteriori acconti entro il limite delle somme dovute con certezza agli interessati. Eventuali quesiti in ordine all'applicazione delle presenti disposizioni debbono essere rivolti alla Direzione generale o Ispettorato competente a seconda della natura degli esami. I Provveditori agli Studi, i Sovrintendenti Scolastici per la Provincia di Bolzano e di Trento, gli Intendenti Scolastici per la Scuola in lingua tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla con la massima sollecitudine ai capi di Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria di ogni ordine e grado delle rispettive circoscrizioni. Il Ministro: LOMBARDI