Circolare Ministeriale 189/98

 

Oggetto: Esecuzione sentenze sfavorevoli all’amministrazione da parte organi di autorità giudiziaria per cause civili di risarcimento danni occorsi ad alunni durante ora lezione - Invio polizze assicurative

A seguito di comunicazione di questo gabinetto prot. n. 23242/BL dell’8/1/98 concernente l’oggetto, si trasmette l’unita lettera (partenza n. 3756; CS n. 174/98 LP) datata 27/2/98 dell’avvocatura distrettuale di Bologna.

Al riguardo, si richiama l’attenzione delle SS.LL su quanto rappresentato dalla citata Avvocatura circa l’opportunità e l’utilità di inoltrare copia delle polizze assicurative alle competenti avvocature di stato soltanto nelle ipotesi in cui si sia instaurato un contenzioso giurisdizionale diretto al risarcimento dei danni subiti da alunni infortunatisi in orario scolastico.

Pertanto, al di fuori della predetta circostanza, i capi di istituto dovranno astenersi da ogni invio delle polizze stesse.

Si pregano infine codesti uffici scolastici provinciali di portare la presente circolare con i relativi allegati a conoscenza di tutte le istituzioni scolastiche funzionanti nelle proprie circoscrizioni territoriali.

 

Oggetto: CS. 174/98 - Esecuzioni sentenze sfavorevoli all’amministrazione da parte di autorità giudiziaria per cause civili di risarcimento danni occorsi ad alunni durante ore lezione

Pervengono alla scrivente numerose polizze per l’assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni attinenti all’istituzione scolastica di questa regione, in asserita esecuzione di quanto rappresentato con circolare 8/1/98 prot. n. 23242/BL dell’ufficio di gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione.

Al riguardo, la scrivente rappresenta che la richiesta dell’avvocatura generale, dalla quale trae origine la circolare predetta, di un sollecito inoltro alle avvocature dello stato competenti di copia delle polizze assicurative per la responsabilità civile si riferisce al momento in cui sia pendente controversia giurisdizionale diretta al risarcimento dei danni subiti dagli alunni infortunati in orario scolastico. Tanto al fine di consentire la tempestiva valutazione della sussistenza della legittimazione attiva in capo all’amm.ne della pubblica istruzione alla chiamata in causa in garanzia della compagnia di assicurazioni.

Pertanto, al fine di evitare un carteggio inutile, vorranno i provveditorati in indirizzo richiamare l’attenzione delle istituzioni scolastiche di propria competenza sulla predetta circostanza, invitando le stesse a trasmettere a questo d.u. copia delle relative polizze assicurative sin dalla fase iniziale dei giudizi civili diretti al risarcimento dei danni subiti dagli alunni iniziale (ma non prima e a prescindere da essi). È utile e opportuno al riguardo che, riscontrando le richieste di questo ufficio che portano a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate l’atto di citazione introduttivo del giudizio, le stesse alleghino alla consueta documentata relazione sui fatti di causa copia delle predette polizze.

Peraltro, la scrivente non mancherà, all’occorrenza e in occasione del rinnovo delle polizze assicurative per la responsabilità civile, di rendere parere, se richiesta, su specifici casi circa la congruità delle clausole contrattuali proposte.