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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministeriale 24 aprile 1967, n. 194

Prot. n. 6598/2°

Oggetto: Riunioni dei consigli di classe nella scuola media e relative verbalizzazioni. Altri necessari atti di verbalizzazione

Riunioni del consiglio:

Per quanto concerne le riunioni del Consiglio di classe, appare consigliabile attenersi alla periodicità mensile cui si fa cenno nell'art. 2, ultimo comma, della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media e nella C.M. 8 agosto 1963 n. 266, prot. n. 1312/2A con la quale si fornirono a suo tempo le indicazioni essenziali riguardanti il funzionamento del Consiglio di classe. E' evidente, comunque che il preside potrà convocare il Consiglio medesimo tutte le volte in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza.

Prima riunione:

Si suggerisce che la prima riunione di tale organo sia tenuta dopo che, iniziatosi l'anno scolastico, la classe, con l'assegnazione ad essa di tutti i docenti abbia raggiunto una sufficiente stabilità organizzativa e sia trascorso un periodo minimo di tempo, durante il quale i docenti abbiano avuto la possibilità di orientarsi sulla situazione generale della classe loro affidata e, per quanto possibile, anche sulle situazioni individuali degli alunni e particolarmente su quelle più bisognose di attenzione.

Partecipazione dei docenti alle riunioni:

Si consente che il preside dispensi dalla presenza effettiva da alcune di dette riunioni quei professori che per obiettive difficoltà non potessero agevolmente parteciparvi. Ci si riferisce, ad esempio, agli insegnanti di educazione musicale, di religione, di educazione artistica, di applicazioni tecniche, i quali, essendo normalmente impegnati nell'insegnamento in numerose classi, a volte anche di diverse scuole, incontrano difficoltà a partecipare alle riunioni di tutti i relativi consigli di classe.

Impegno didattico del consiglio con il piano di lavoro:

Il piano di classe è un'ipotesi di lavoro che il Consiglio di classe propone a se stesso come prospettiva di comune azione educativa, da sviluppare durante l'intero anno scolastico.

Tale piano tende ad attuare in concreto l'unità educativa e didattica della classe.

Esso muove da un primo accertamento del grado di preparazione della classe e deve tener conto anche degli eventuali squilibri di partenza degli alunni per renderne evidenti la natura e i limiti.

Non vi è dubbio, infatti, che soltanto con tali presupposti si rende possibile un procedere operativo nell'ambito della classe, mediante il quale ciascuno alunno trovi facilitato l'apprendimento di una realtà culturale che va facendosi sempre più complessa.

Il piano annuale dovrà quindi articolarsi sostanzialmente nei seguenti punti:

a) presentazione della situazione iniziale della classe;

b) individuazione degli obiettivi da conseguire al termine dell'anno scolastico;

c) traccia del lavoro da svolgere durante l'intero anno scolastico con cenno sull'impostazione didattica che s'intende dare a tale lavoro;

d) precisazione dei criteri da seguire nella valutazione degli alunni.

Il piano di classe resta però sempre un'ipotesi di lavoro che in base a valutazioni iniziali viene collegialmente formulata e che può essere rettificata sempre in sede di Consiglio di classe, via via che ciò si renda necessario in relazione all'acquisizione di nuovi elementi sulla situazione della classe e degli alunni e all'effettivo andamento dell'attività didattica.


Circolare Ministeriale 8 agosto 1963, n. 266

Prot. n. 1312/2°

Oggetto: Il consiglio di classe nella nuova scuola media

L'unificazione delle istituzioni scolastiche operanti nel settore dell'istruzione secondaria di primo grado, disposta dalla Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, comporta di per se stessa una struttura organizzativa che non può non risultare "nuova" rispetto alle precedenti...

Ne consegue, fra l'altro, che la legge sopracitata, anche quando conserva istituti ed organi già contemplati dalla legislazione scolastica precedente, li arricchisce di contenuti e di significati anch'essi "nuovi" nella misura in cui vengono ad essere organicamente inseriti nel contesto organizzativo e funzionale della scuola dalla stessa legge istituita.

Tale è il caso del Consiglio di classe che, organo collegiale operante nell'ambito delle singole istituzioni scolastiche di istruzione secondaria, viene previsto dall'art. 37 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, che ne stabilisce la composizione...

E' noto che dette attribuzioni sono specificate, soprattutto, in alcuni articoli del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Così, ad esempio l'art. 4 di quest'ultimo regio decreto, demanda al Consiglio di classe, l'accettazione di domande di trasferimento di alunni nel corso dell'anno scolastico; gli artt. 14 e 22 prevedono la deliberazione dello stesso organo in materia di iscrizioni di ragazzi provenienti dall'estero e di punizioni disciplinari; l'art. 37, infine, sostituito dal R.D. 21 novembre 1929, n. 2049, prevede la convocazione del Consiglio di classe "alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni" per l'assegnazione dei voti.

La Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, già citata, fa menzione del Consiglio di classe nell'ultimo comma dell'art. 2. Tale comma, come può notarsi, ... conserva tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legislazione precedente, assegna, nel contempo, un compito nuovo al Consiglio di classe, quello, cioè, di "assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità d'insegnamento", e stabilisce, a tale scopo, una periodicità, almeno mensile, per le sue riunioni...

I postulati sin qui esposti possono, evidentemente, realizzarsi solo nell'organo che, riunendo gli insegnanti della stessa classe, è, per la sua stessa costituzione, idoneo ad attuare quella coordinazione dell'attività dei singoli docenti che a tale scopo appare necessaria.

Il Consiglio di classe, in particolare, dovrà, pertanto, assolvere i seguenti compiti:

- prevedere il programma generale dell'attività da svolgere nell'intero anno scolastico e nei singoli periodi di esso;

- controllare periodicamente ciò che è stato fatto e i risultati ottenuti.

Esso è, quindi, organo di coordinamento, di contatto reciproco e di rapporto dell'attività dei singoli docenti, attività che, infatti, per quanto sopra detto, deve intendersi ed attuarsi come individuale e comunitaria insieme, essendo ciascun insegnante non solo educatore, ma coeducatore, come è stato ben detto, dei propri alunni.

Ciò premesso, ciascun docente, dovrà, per suo conto, preparare il proprio programma annuale relativo alla materia o alle materie d'insegnamento affidategli e, poi, ripartirlo per periodi almeno mensili. Tale piano andrà poi discusso e coordinato con i piani di lavoro personale di tutti gli altri insegnanti in seno al Consiglio di classe, in modo da determinare, in sostanza, un piano unitario per tutte le discipline impartite nella classe, piano, quest'ultimo, che sarà, quindi, anch'esso riferito all'intero anno scolastico e ripartito in corrispondenza alla periodicità stabilita per le sedute del Consiglio di classe.

Un secondo gruppo di questioni da affrontare e risolvere si riferisce ai compiti affidati al Capo d'istituto per assicurare un regolare e proficuo funzionamento di tutti i Consigli di classe.

E' evidente che tali questioni si pongono in maniera diversa nelle singole scuole a seconda che esse abbiano un numero limitato di classi o, viceversa, queste ultime siano in numero elevato. Nel primo caso, il Capo d'istituto non avrà difficoltà a presiedere personalmente tutti i Consigli di classe- nel secondo potrà avvalersi della facoltà concessagli dal citato art. 37 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653., incaricando per alcune classi dei professori che risultino, a suo giudizio, più idonei allo scopo.


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