Circolare Ministeriale 8 luglio 1988, n. 195
Oggetto: Verbale di adunanza plenaria del Comitato per le pensioni privilegiate - Procedimento istruttorio
E' stato diramato a codesti uffici, da parte del Gabinetto dell'on. Ministro, il verbale di adunanza plenaria Deliberazione 3 giugno 1988, n. 1 del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie concernente la riunione tenutasi il 3 marzo 1988.
Questo Ispettorato richiama in particolare modo l'attenzione su alcuni argomenti trattati che coinvolgono, in materia di pensionistica privilegiata, l'operatività degli uffici.
Un primo cambiamento procedurale si è delineato per quanto riguarda la pronuncia sulla tempestività della domanda di riconoscimento dei benefici che è stato ritenuto un adempimento meramente amministrativo. Di conseguenza il Comitato ha stabilito la propria incompetenza, per l'avvenire, a pronunciarsi su tale aspetto.
Particolare rilevanza assume l'entrata in vigore della Legge 20 novembre 1987, n. 472. Tale legge stabilisce, all'art. 5 bis, la definitività dei giudizi collegiali adottati dalle commissioni medico-ospedaliere ai fini del riconoscimento dell'infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.
In relazione al citato articolo il Comitato si è pronunciato nel senso che "laddove si trovi di fronte ad una richiesta di parere di mero riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (anche con eventuale classifica) e non esiste agli atti una domanda di equo indennizzo, né venga avanzata proposta di pensione privilegiata a norma di legge (ossia su iniziativa d'ufficio o su istanza di parte) non debba pronunciarsi in merito. Queste pratiche, comunque, verrebbero trattate in adunanza onde consentire al collegio di valutare, caso per caso, se ricorrono o meno le condizioni per esprimere parere. Ove dovesse risultare dal fascicolo che l'interessata abbia fatto domanda di equo indennizzo non allegata agli atti ovvero risulti che la relazione proposta dell'amministrazione contenga espresso riferimento a tale beneficio, si procederà alla istruttoria per l'acquisizione dell'istanza, altrimenti il fascicolo sarebbe restituito con una dichiarazione di "non luogo a deliberare".
In conformità a quanto sopra, codesti uffici vorranno fare in modo che non vengano più inviate al Comitato le pratiche contenenti soltanto una richiesta di riconoscimento di causa di servizio.
L'invio invece, dovrà avvenire sempre quando sia stata presentata domanda di equo indennizzo e di pensione privilegiata e, in queste ipotesi si rinnova l'invito alla massima completezza sia per quanto concerne il procedimento istruttorio sia per quanto attiene alla formulazione della proposta. Ciò al fine di diminuire nelle fattispecie in esame, i ritardi nella definizione di tutto il procedimento.
Si fa riserva, nel caso di difficoltà che potrebbero sorgere dal cambiamento procedurale sopra prospettato, da vari anni operante e derivante da un noto orientamento giurisprudenziale, di valutare le relative problematiche.