Circolare Ministeriale 20 febbraio 1998
Prot. n. 24905/BL
Oggetto: CM n. 36 del 28.1.98 - Cessazioni anticipate dal servizio del personale del comparto scuola
Con riferimento alla nota inviata con fax del 4 febbraio scorso riguardante una richiesta di chiarimenti in merito alla C.M. 36 del 28.1.98 (L. 27.12.97, n. 449. Cessazioni anticipate dal servizio del personale del comparto scuola) si precisa quanto segue.
1) Circa il punto B) della circolare in
questione (maturazione del requisito entro il 31 dicembre
dell'anno) è stato chiarito che, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, i prescritti requisiti - solo requisito
contributivo (36 anni) o, in concorso, requisito anagrafico e
contributivo (53 anni e 35 anni contributivi per il 1998) -
possono essere maturati entro il 31 dicembre dell'anno; la norma
trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il dipendente
scolastico maturi in data posteriore al 31 agosto, ma entro il 31
dicembre dello stesso anno, sia l'anzianità anagrafica che
quella contributiva.
Riguardo le modalità, in tal caso, nella misura della
prestazione, si fa riserva di successive istruzioni dopo aver
acquisito in materia il parere del Ministero del tesoro.
2) Il personale femminile che, ai sensi
dell'art. 2 - comma 21 - della L. 335/95 abbia presentato domanda
per essere collocato in quiescenza al 60° anno di età, potrà
accedere al trattamento pensionistico con inizio dall'anno
scolastico o accademico, anche se il requisito anagrafico maturi
nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre ed
il 31 dicembre dello stesso anno.
Ugualmente il personale che abbia chiesto di essere collocato in
quiescenza per il compimento di 40 anni di servizio (art. 509
D.L.vo 297/94) potrà accedere al trattamento pensionistico con
inizio dall'anno scolastico o accademico, anche se i 40 anni di
servizio maturino nel periodo intercorrente tra il 1° settembre
o 1° novembre ed il 31 dicembre dello stesso anno.
3) Circa infine la richiesta di
collocamento in quiescenza del personale appartenente ai ruoli,
classi di concorso, posti di insegnamento e profili professionali
nei quali vi siano situazioni di esubero, si precisa che la
relativa domanda di collocamento in quiescenza - da presentarsi
entro il termine del 16 marzo - dovrà fare esplicito riferimento
alle condizioni sopra specificate e, se già precedentemente
presentata, dovrà essere opportunamente integrata.
Tale domanda non potrà comunque essere accolta dai competenti
uffici se non al termine delle operazioni di mobilità del
personale, al verificarsi delle suddette condizioni di esubero
rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del
relativo soprannumero.
A tal fine, una volta ultimate le operazioni di mobilità, verrà
individuata su base provinciale la sussistenza della situazione
di esubero dei diversi ruoli, classi di concorso e profili; in
corrispondenza alla consistenza del soprannumero, verrà
collocato a riposto il relativo personale che abbia presentato
domanda di collocamento in quiescenza, graduato secondo l'età
anagrafica, in conformità alle disposizioni dell'art. 1, comma
1, del D.L. 19.5.97, n. 129, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 18.7.97, n. 229.
Si precisa che per tale personale, nei confronti del quale, in
materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico
trovano applicazione le norme di cui all'art. 1 - commi 26 e 27,
lettere a) e b) della L. 8.8.95, n. 335, l'importo del relativo
trattamento pensionistico dovrà essere eventualmente ridotto in
proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito
contributivo di 35 anni o di 37 anni, secondo quanto previsto
rispettivamente dalla tabella A) allegata alla L. 24.12.93, n.
537 (vedi art. 11. comma 16, legge citata) e dalla tabella D) di
cui all'art. 1 - comma 27 - della citata L. 335/95.
Trova viceversa applicazione, nei confronti del predetto
personale la norma di cui all'art. 59 - comma 1 - lettera b) -
della L. 27.12.97, n. 449, secondo la quale, ai fini della
determinazione dell'età contributiva per il diritto e la misura
della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad
arrotondamenti per eccesso o per difetto.
Il Ministro