Circolare Ministeriale 7 settembre
1999, n. 213
Prot. n. 41973
Oggetto: Adempimenti preordinati all'avvio delle
attività didattiche dell'anno scolastico 1999/2000
Appare opportuno, nell'imminenza della ripresa delle attività
didattiche dell'anno scolastico 1999/2000, richiamare l'attenzione
delle SS.LL. su alcuni degli aspetti qualificanti del processo di
avvio delle attività medesime. Come già evidenziato nelle direttive
ed indicazioni fornite nello scorso anno, l'obiettivo primario a cui
deve mirare tutta l'Amministrazione scolastica, centrale e periferica,
è costituito dall'assicurare il regolare inizio delle lezioni alle
date previste dal calendario delle singole regioni, tenendo
costantemente presente l'esigenza inderogabile di raggiungere, nel
contempo, il risultato posto dalle norme finanziarie, della riduzione
della consistenza complessiva del personale.
A tal fine, le SS.LL. provvederanno, come di consueto, ad
intraprendere, in piena autonomia ogni utile iniziativa ritenuta
necessaria per consentire il pieno conseguimento di entrambi i
risultati.
Nel richiamare esplicitamente le indicazioni già impartite con la
C.M. 30 luglio 1998, n. 337 e la C.M. 10 settembre 1998, n. 384 ed in
particolare la nota 23 settembre 1998, prot. n. 31677/BL e la lettera
20 gennaio 1999, prot. n. 34986/BL per l'anno scolastico 1998/99, si
sintetizzano i punti di maggior rilievo.
A) Le SS.LL. autorizzeranno immediatamente i capi d'istituto ad
assumere sin dai primi giorni di lezione i supplenti temporanei
necessari per la copertura di posti disponibili: su tali posti i
supplenti rimarranno sino a quando non vi assumerà servizio il
personale di ruolo o supplente definitivamente assegnato dalle SS.LL.
B) Attraverso le operazioni di utilizzazione, secondo le disposizioni
dei Contratti collettivi decentrati a livello nazionale e provinciale,
le SS.LL. mireranno a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il
personale in situazione di esubero, sulla base delle professionalità
da esso possedute. Come già in più occasioni evidenziato è questo
uno dei percorsi privilegiati per perseguire la riduzione della
consistenza numerica del personale, attraverso l'efficace
ridistribuzione dello stesso. Tuttavia, nonostante i ripetuti
solleciti, l'anagrafe del personale, già attivata e in parte attuata,
non risulta ancora completata. Appare pertanto necessario, ancora una
volta, richiamare la responsabilità di ogni singolo dirigente sulla
necessità di rendere operante e funzionale al massimo questo
strumento indispensabile al conseguimento degli obiettivi prioritari
dell'Amministrazione scolastica.
C) Si richiama inoltre, l'attenzione sull'opportunità di utilizzare
le funzioni del Sistema Informativo anche per la gestione
dell'organico di fatto degli istituti secondari di II grado. Si
raccomanda, comunque, di comunicare al Sistema stesso, man mano che
sono definiti, tutti i provvedimenti di utilizzazione del personale di
ruolo e di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato, ivi compresi i contratti di lavoro stipulati dai
capi d'istituto con gli insegnanti di religione cattolica e con i
supplenti assunti dagli stessi dirigenti scolastici fino al termine
delle attività didattiche, al fine di consentire l'indispensabile
riscontro sullo stato di avanzamento delle relative operazioni e,
soprattutto, sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla legge n. 449/1997.
D) Il divieto posto dalle norme vigenti, di spostare il personale dopo
il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività didattica deve essere
formalmente e sostanzialmente rispettato, per la sua evidente
finalità di assicurare al massimo la continuità didattica,
contenendo all'indispensabile gli avvicendamenti nel corso dello
stesso anno. Per le incidenze interprovinciali della gestione del
personale, tenuto presente che ogni regione ha una propria data di
inizio delle lezioni, si conferma - come già stabilito negli anni
scorsi - che a livello nazionale il ventesimo giorno riferito al sopra
menzionato divieto di spostamento decorre dalla data di inizio delle
lezioni fissata dalle regioni che iniziano più tardi (21 settembre
1999).
Come noto, il divieto di spostamento è previsto per il personale
destinatario delle procedure di utilizzazione e del personale che
all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato si trovi già in
servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo stesso o
altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con
contratto a tempo determinato di durata annuale o su posto disponibile
sino al termine dell'attività didattica con trattamento economico
intero.
Sono fatti salvi - in conformità alle norme vigenti - gli effetti
decorrenti dall’1 settembre 1999 (ivi compresa la possibilità di
partecipare alle operazioni di mobilità con effetto dall'anno
scolastico 2000/2001) dell'opzione per la nomina successiva; in
particolare, per il personale con contratto di lavoro fino al termine
delle attività didattiche l'assunzione in ruolo potrà avere effetti
economici fin dal 1° luglio 2000, con l'obbligo di raggiungimento,
alla stessa data, della sede indicata nel contratto di assunzione in
ruolo.
E) Per il personale a tempo determinato si richiamano le disposizioni
contenute nell’O.M. n. 371/1994, art. 15 ai commi 8 (conferma sul
posto occupato ad altro titolo), 13 (divieto di rinnovo delle
assegnazioni già disposte anche in caso di successiva, intervenuta
disponibilità di posti), 14 (divieto di spostamento dopo il 20°
giorno dall'inizio delle lezioni), 24 (impossibilità di conseguire
ulteriori nomine per altre graduatorie).
F) Nell'ottica delle verifiche necessarie per monitorare le varie fasi
delle attività concernenti il regolare inizio delle lezioni, sono
state predisposte apposite procedure di automazione costituenti
oggetto di specifiche comunicazioni trasmesse dal Sistema Informativo.
Le SS.LL. sono invitate a fornire la consueta collaborazione affinché
siano rispettate le scadenze indicate, per la comunicazione dei dati
richiesti.
A tal proposito, si ribadisce, ancora una volta, l'inderogabile
necessità dell'adozione a pieno regime dei supporti informativi,
anche per tutte le operazioni concernenti l'adeguamento degli organici
e le assegnazioni e le nomine dei docenti.
Nell'eventuale impossibilità di aderire a tale invito, le SS.LL.
avranno cura di trasmettere al Sistema Informativo i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazioni provvisorie e di assunzioni a tempo
indeterminato o determinato mano a mano che vengono adottati e non al
termine delle operazioni stesse. I dati relativi agli alunni, classi,
cattedre o posti (ivi compresi quelli relativi alla determinazione dei
posti di sostegno) devono, invece, essere acquisiti esclusivamente
secondo le procedure di automazione previste per l'adeguamento degli
organici di diritto alle situazioni di fatto, in quanto l'assunzione a
sistema di tali dati costituisce elemento fondamentale per la prossima
rideterminazione degli organici d'istituto.
Il piano complessivo delle operazioni, ivi comprese le nomine
effettuate dai capi d'istituto fino al termine dell'attività
didattica e quelle relative agli insegnanti di religione, nonché
tutte le altre nomine a tempo determinato ed indeterminato, dovranno
essere contenute nei limiti contemplati per la graduale riduzione del
personale. Tale obiettivo, peraltro, va perseguito nel rispetto delle
effettive esigenze di funzionamento delle singole istituzioni
scolastiche, con particolare riguardo agli alunni in situazione di
handicap, agli istituti e scuole speciali, ai centri di educazione
permanente ed agli istituti di rieducazione e di reclusione.
Il raffronto dei dati, rispetto a quelli che il Sistema Informativo
elaborerà a seguito dell'attività posta in essere dalle SS.LL.,
potrà costituire indispensabile momento di verifica delle attività
compiute e, quindi, dei riflessi sull'efficacia amministrativa in
termini di qualità dell'offerta formativa proposta e, al contempo,
sul raggiungimento degli obiettivi più volte richiamati.
Il Ministro Berlinguer
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