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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministeriale 7 settembre 1999, n. 213

Prot. n. 41973

Oggetto: Adempimenti preordinati all'avvio delle attività didattiche dell'anno scolastico 1999/2000

Appare opportuno, nell'imminenza della ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 1999/2000, richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcuni degli aspetti qualificanti del processo di avvio delle attività medesime. Come già evidenziato nelle direttive ed indicazioni fornite nello scorso anno, l'obiettivo primario a cui deve mirare tutta l'Amministrazione scolastica, centrale e periferica, è costituito dall'assicurare il regolare inizio delle lezioni alle date previste dal calendario delle singole regioni, tenendo costantemente presente l'esigenza inderogabile di raggiungere, nel contempo, il risultato posto dalle norme finanziarie, della riduzione della consistenza complessiva del personale.
A tal fine, le SS.LL. provvederanno, come di consueto, ad intraprendere, in piena autonomia ogni utile iniziativa ritenuta necessaria per consentire il pieno conseguimento di entrambi i risultati.
Nel richiamare esplicitamente le indicazioni già impartite con la C.M. 30 luglio 1998, n. 337 e la C.M. 10 settembre 1998, n. 384 ed in particolare la nota 23 settembre 1998, prot. n. 31677/BL e la lettera 20 gennaio 1999, prot. n. 34986/BL per l'anno scolastico 1998/99, si sintetizzano i punti di maggior rilievo.
A) Le SS.LL. autorizzeranno immediatamente i capi d'istituto ad assumere sin dai primi giorni di lezione i supplenti temporanei necessari per la copertura di posti disponibili: su tali posti i supplenti rimarranno sino a quando non vi assumerà servizio il personale di ruolo o supplente definitivamente assegnato dalle SS.LL.
B) Attraverso le operazioni di utilizzazione, secondo le disposizioni dei Contratti collettivi decentrati a livello nazionale e provinciale, le SS.LL. mireranno a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in situazione di esubero, sulla base delle professionalità da esso possedute. Come già in più occasioni evidenziato è questo uno dei percorsi privilegiati per perseguire la riduzione della consistenza numerica del personale, attraverso l'efficace ridistribuzione dello stesso. Tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti, l'anagrafe del personale, già attivata e in parte attuata, non risulta ancora completata. Appare pertanto necessario, ancora una volta, richiamare la responsabilità di ogni singolo dirigente sulla necessità di rendere operante e funzionale al massimo questo strumento indispensabile al conseguimento degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione scolastica.
C) Si richiama inoltre, l'attenzione sull'opportunità di utilizzare le funzioni del Sistema Informativo anche per la gestione dell'organico di fatto degli istituti secondari di II grado. Si raccomanda, comunque, di comunicare al Sistema stesso, man mano che sono definiti, tutti i provvedimenti di utilizzazione del personale di ruolo e di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compresi i contratti di lavoro stipulati dai capi d'istituto con gli insegnanti di religione cattolica e con i supplenti assunti dagli stessi dirigenti scolastici fino al termine delle attività didattiche, al fine di consentire l'indispensabile riscontro sullo stato di avanzamento delle relative operazioni e, soprattutto, sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 449/1997.
D) Il divieto posto dalle norme vigenti, di spostare il personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività didattica deve essere formalmente e sostanzialmente rispettato, per la sua evidente finalità di assicurare al massimo la continuità didattica, contenendo all'indispensabile gli avvicendamenti nel corso dello stesso anno. Per le incidenze interprovinciali della gestione del personale, tenuto presente che ogni regione ha una propria data di inizio delle lezioni, si conferma - come già stabilito negli anni scorsi - che a livello nazionale il ventesimo giorno riferito al sopra menzionato divieto di spostamento decorre dalla data di inizio delle lezioni fissata dalle regioni che iniziano più tardi (21 settembre 1999).
Come noto, il divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario delle procedure di utilizzazione e del personale che all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo stesso o altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con contratto a tempo determinato di durata annuale o su posto disponibile sino al termine dell'attività didattica con trattamento economico intero.
Sono fatti salvi - in conformità alle norme vigenti - gli effetti decorrenti dall’1 settembre 1999 (ivi compresa la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità con effetto dall'anno scolastico 2000/2001) dell'opzione per la nomina successiva; in particolare, per il personale con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche l'assunzione in ruolo potrà avere effetti economici fin dal 1° luglio 2000, con l'obbligo di raggiungimento, alla stessa data, della sede indicata nel contratto di assunzione in ruolo.
E) Per il personale a tempo determinato si richiamano le disposizioni contenute nell’O.M. n. 371/1994, art. 15 ai commi 8 (conferma sul posto occupato ad altro titolo), 13 (divieto di rinnovo delle assegnazioni già disposte anche in caso di successiva, intervenuta disponibilità di posti), 14 (divieto di spostamento dopo il 20° giorno dall'inizio delle lezioni), 24 (impossibilità di conseguire ulteriori nomine per altre graduatorie).
F) Nell'ottica delle verifiche necessarie per monitorare le varie fasi delle attività concernenti il regolare inizio delle lezioni, sono state predisposte apposite procedure di automazione costituenti oggetto di specifiche comunicazioni trasmesse dal Sistema Informativo.
Le SS.LL. sono invitate a fornire la consueta collaborazione affinché siano rispettate le scadenze indicate, per la comunicazione dei dati richiesti.
A tal proposito, si ribadisce, ancora una volta, l'inderogabile necessità dell'adozione a pieno regime dei supporti informativi, anche per tutte le operazioni concernenti l'adeguamento degli organici e le assegnazioni e le nomine dei docenti.
Nell'eventuale impossibilità di aderire a tale invito, le SS.LL. avranno cura di trasmettere al Sistema Informativo i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazioni provvisorie e di assunzioni a tempo indeterminato o determinato mano a mano che vengono adottati e non al termine delle operazioni stesse. I dati relativi agli alunni, classi, cattedre o posti (ivi compresi quelli relativi alla determinazione dei posti di sostegno) devono, invece, essere acquisiti esclusivamente secondo le procedure di automazione previste per l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, in quanto l'assunzione a sistema di tali dati costituisce elemento fondamentale per la prossima rideterminazione degli organici d'istituto.
Il piano complessivo delle operazioni, ivi comprese le nomine effettuate dai capi d'istituto fino al termine dell'attività didattica e quelle relative agli insegnanti di religione, nonché tutte le altre nomine a tempo determinato ed indeterminato, dovranno essere contenute nei limiti contemplati per la graduale riduzione del personale. Tale obiettivo, peraltro, va perseguito nel rispetto delle effettive esigenze di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, con particolare riguardo agli alunni in situazione di handicap, agli istituti e scuole speciali, ai centri di educazione permanente ed agli istituti di rieducazione e di reclusione.
Il raffronto dei dati, rispetto a quelli che il Sistema Informativo elaborerà a seguito dell'attività posta in essere dalle SS.LL., potrà costituire indispensabile momento di verifica delle attività compiute e, quindi, dei riflessi sull'efficacia amministrativa in termini di qualità dell'offerta formativa proposta e, al contempo, sul raggiungimento degli obiettivi più volte richiamati.

Il Ministro Berlinguer


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