Circolare Ministeriale 8 settembre 1999, n. 214
Prot. n.41989/BL
Oggetto: Contratto integrativo nazionale. Effetti sulla programmazione delle attività scolastiche per la.s. 1999-2000
A seguito di quanto comunicato con la circolare n.208 del 31 agosto scorso, si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è pubblicato il contratto integrativo nazionale del comparto scuola, sottoscritto definitivamente dalle parti nella medesima data del 31 agosto:
Da tale data il contratto predetto, che è già entrato in vigore a tutti gli effetti, assegna complessi adempimenti agli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione e alle istituzioni scolastiche. Esse, di conseguenza, devono uniformare le proprie procedure di programmazione e di gestione delle risorse e delle attività dell'anno scolastico appena iniziato agli istituti innovativi del contratto in argomento. Tali istituti, di seguito illustrati, devono a loro volta essere correlati con le riforme e con le connesse procedure di programmazione e di gestione entrate in vigore a seguito della approvazione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 21 della L. 59/1997, della sperimentazione diffusamente in atto dell'autonomia scolastica (v. il D.P.R. 8.3.1999 n. 275, art. 12 ), delle nuove norme sull'elevamento dell'obbligo scolastico ed, infine, con quelle relative alla programmazione della vita scolastica in connessione allo svolgimento degli esami di Stato. In considerazione della profonda trasformazione in atto nel nostro sistema scolastico, per alcuni aspetti portata attualmente avanti in via sperimentale, e della complessità di gestione derivante dalla non ancora attuata ristrutturazione dell'Amministrazione, le indicazioni contenute nella presente circolare hanno carattere ricognitivo ed informativo per l'applicazione degli accordi contrattuali e assumono la natura di sostegno alla programmazione delle attività deliberate dalle singole istituzioni scolastiche all'inizio del nuovo anno, che sempre di più - in vista della piena e generalizzata adozione degli strumenti dell'autonomia - è basata sulle decisioni degli organi di governo delle istituzioni stesse nella linea delle direttive, degli obiettivi e degli standard indicati dal Ministro e, comunque, fuori del sistema dei vincoli autorizzatori previsti dal previgente ordinamento.
Ciò premesso, nel CCNL del 26 maggio 1999 e nel recente CCNI del 31 agosto u.s., assumono particolare rilievo per il carattere decisamente innovativo e, come già detto, per l'impatto che essi hanno fin dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico sulle competenze programmatorie delle scuole, i sottoelencati istituti:
a) funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL e art. 37 del CCNI) e funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale ATA (art.36 del CCNL e art.50 del CCNI);
b) scuole situate nelle zone a rischio (art. 11 del CCNL e art. 4 del CCNI);
c) scuole collocate in aree a forte processo immigratorio (art. 47 del CCNL e artt. 5 e 29 del CCNI);
d) retribuzione della flessibilità organizzativa e didattica (art.. 24 del CCNL e art. 31 del CCNI);
e) trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente (art. 29 del CCNL e art. 38 del CCNI).
Quanto agli istituti elencati sub a (funzioni strumentali al P.O.F. e funzioni aggiuntive del personale ATA), voluti dalle parti contraenti per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti e del personale ATA, si ricorda preliminarmente che ciascuna scuola funzionante in regione che abbia già adottato il piano di dimensionamento ottimale o che risponda al parametro numerico ( 500-900 ) previsto dal D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 riceverà risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo (L. 3.000.000 lordi annui ciascuna) da destinare agli insegnanti e delle funzioni aggiuntive da assegnare, con la contrattazione provinciale, al personale ATA (da £. 2.000.000 a £. 1.200.000 ciascuna), fermo restando che sarà comunque garantita una funzione per ogni profilo professionale presente.
Maggiori, minori e specifiche assegnazioni di risorse per le funzioni-obiettivo, rispetto al predetto standard ordinario sono disciplinate nel citato art. 37 del CCNI.
Per quanto concerne le maggiorazioni i Provveditori comunicheranno entro il 25 settembre p.v. il numero delle istituzioni scolastiche che rispondono ai requisiti previsti per la distribuzione delle risorse aggiuntive. Lo scrivente Ministero comunicherà nel più breve tempo possibile, sentite le 00. SS. firmatarie il CCNl, il piano di distribuzione.
Per rendere, comunque, immediatamente operativo l'istituto contrattuale il collegio dei docenti di ciascuna istituzione, non oltre 30 giorni dall'inizio delle lezioni, avvalendosi eventualmente di una commissione nominata al suo interno, deve indicare nell'ambito del P.O.F. - se nell'istituzione stessa è stata adottata la sperimentazione dell'autonomia - o nel piano delle attività programmate per l'anno scolastico (art. 14 del D.P.R. 399/1988) - in tutte le altre istituzioni - le funzioni obiettivo all'interno delle aree previste dall'allegato n.3 del CCNI del 3 I agosto u.s., scegliendo le funzioni medesime nelle esemplificazioni suggerite dall'allegato in argomento o deliberando diversamente in piena autonomia qualora il P.O.F. o il piano di attività suggeriscano l'opportunità di altre scelte.
Non appena effettuata la scelta da parte del collegio, il Capo d'istituto invita gli insegnanti che ne abbiano interesse e posseggano la competenza e i requisiti professionali indicati dal collegio stesso per l'accesso ad ognuna delle funzioni a presentare domanda di assegnazione dell'incarico e a dichiarare la propria disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio.
L'assegnazione delle funzioni in argomento, a norma dell'art. 37, comma 5, del citato CCNI, rientra nelle competenze del collegio dei docenti, le cui scelte devono essere adeguatamente motivate.
Per i compensi annui lordi da erogare ai docenti assegnatari delle funzioni è prevista una specifica copertura finanziaria. Essi, quindi, non vanno liquidati a carico del fondo dell'istituzione scolastica e non possono essere utilizzati per altre finalità (art. 28 c.7 del CCNL).
Tale copertura finanziaria comprende anche il compenso annuo da attribuire al collaboratore vicario, figura assimilata ai soli fini dei compenso alle funzioni-obiettivo svolte in ciascuna istituzione scolastica. Si rammenta anche in proposito che l'incarico di collaboratore vicario - equiparato come detto ai soli fini del trattamento economico alle funzioni-obiettivo - rientra nei limiti numerici delle funzioni assegnate a ciascuna istituzione scolastica. Il vicario, quindi, continua ad essere scelto dal Capo d'istituto tra i collaboratori eletti dal Collegio dei docenti e a svolgere le proprie funzioni a norma delle disposizioni contenute nel decr. leg.vo 297/1994.
Si precisa ulteriormente che il predetto compenso percepito dal vicario e quello eventualmente percepito dagli altri collaboratori non è cumulabile con il compenso previsto per lo svolgimento delle funzioni-obiettivo (art. 30, comma 3, lett. e, del CCNI).
Per quanto concerne, invece, le funzioni aggiuntive riservate agli ATA, si richiama l'attenzione dei Provveditori agli Studi sulla necessità dell'avvio immediato del confronto contrattuale a livello provinciale (da concludere entro il 15 ottobre p.v.) per la distribuzione delle predette funzioni alle singole istituzioni scolastiche subito dopo che nei prossimi giorni questo Ministero avrà determinato - sentite le 00.SS. firmatarie - il contingente provinciale di funzioni.
A proposito delle attività di progetto che devono essere presentate a norma dell'art. 4 del CCNI da alcune scuole situate nelle zone a rischio, individuate con l'intesa sottoscritta dal Ministro e dalle 00:SS: rappresentative (allegati 1 e 2 all'art. 4 del CCNI) al fine di incentivare, sostenere e retribuire nelle predette scuole lo specifico impegno del personale e per sperimentare interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica, si richiama l'attenzione dei Provveditori agli studi e dei Capi di istituto delle zone interessate, con riferimento alle previsioni degli artt. 2 e 3 della citata Intesa, sull'esigenza di dare immediato avvio alle consultazioni con i rappresentanti provinciali delle OO.SS firmatarie del CCNL e con gli altri elencati soggetti istituzionali per giungere alla prevista intesa con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie e alla individuazione delle scuole, graduate secondo una scala di priorità, alle quali chiedere di elaborare il progetto pluriennale previsto dal CCNL, dall'intesa e dal CCNI.
Le risorse disponibili consentiranno, comunque, almeno nella fase iniziale di applicazione degli accordi negoziali, di finanziare in ciascuno dei contesti individuati un numero molto contenuto di scuole.
Nei prossimi giorni questo Ministero comunicherà ai Provveditorati agli Studi sentite le OO.SS. firmatarie, il numero di scuole che è possibile finanziare in rapporto alle risorse e al numero complessivo di istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio
In tale prospettiva è opportuno che i Provveditori agli Studi valutino l'opportunità - d'accordo con le OO.SS. - di evitare la concentrazione nelle stesse scuole delle iniziative previste dal recente CCNl con quelle analoghe finanziate con i fondi messi a disposizione dell'Unione Europea, per la diversa natura e per le diverse finalità connesse alla utilizzazione dei vari finanziamenti.
Si richiama anche l'attenzione sulla necessità che i progetti in argomento siano raccordati, nelle scuole che attuano iniziative di sperimentazione dell'autonomia, con il P.O.F. e, in tutte le altre, con il piano annuale di attività.
La gestione delle attività nel descritto settore, per tutti gli adempimenti che scaturiscono dall'intesa e dal CCNI è assegnata alla Direzione generale dell'istruzione elementare.
La predetta Direzione generale assumerà anche le iniziative e le competenze per l'attuazione degli artt. 5 e 29 del CCNI e per giungere entro il 30 ottobre p.v. a definire i criteri e le misure di erogazione delle risorse messe a disposizione dal CCNI medesimo per sostenere nelle scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio la progettazione e le strategie necessarie allaccoglienza e all'integrazione di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi.
A proposito della retribuzione della flessibilità organizzativa e didattica, le cui finalità sono enunciate nell'art. 31 del citato CCNI, si sottolinea il particolare collegamento che fin dai primi giorni d'avvio dell'anno scolastico l'eventuale attivazione dell'istituto contrattuale deve avere con l'applicazione dei provvedimenti ministeriali e delle deliberazioni che prevedono la sperimentazione dell'autonomia. Per la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso forfettario da finanziare secondo le modalità previste dal citato art. 31 e secondo specifiche istruzioni che saranno quanto prima impartite.
Infine, per il trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente, il CCNI all'art.38 contiene la disciplina di complesse procedure attraverso le quali si dovrà aggiungere all'1.1.2001 ad attribuire ad almeno 150.000 docenti con 10 e più anni di servizio di ruolo una maggiorazione retributiva di £.6.000.000 annui lordi.
La procedura di selezione sarà avviata entro il 15 novembre p.v. con apposita ordinanza del Ministro e le domande di partecipazione saranno presentate dagli aspiranti presso le scuole di titolarità.
E' opportuno, quindi, che sia richiamata l'attenzione dei Capi d'istituto e degli insegnanti su questo specifico istituto contrattuale
Tra le novità introdotte dal contratto integrativo nazionale, con riferimento specifico alla utilizzazione delle - risorse finanziarie, vanno anche particolarmente segnalate:
a) il rafforzamento del fondo dell'istituzione scolastica in ragione del superamento dal 1 settembre 1999 sia del fondo nazionale che di quello provinciale. Ne discende quindi che da tale data non possono più essere programmate le attività prima finanziate con i suindicati fondi;
b) la modifica dei parametri finanziari per il calcolo del fondo spettante a ciascuna istituzione scolastica, parametri individuati all'art.28 che consentono di determinare, già dal 1 settembre, l'entità del fondo delle singole istituzioni scolastiche Per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è previsto un parametro finanziario aggiuntivo relativo al finanziamento anche delle attività correlate agli interventi didattici ed educativi, finanziamento che se non integralmente utilizzato può finanziare le altre attività previste dall'art.30;
c) maggiorazioni del fondo a favore delle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le particolari casistiche (scuole ospedaliere, carcerarie, sedi di centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e scuole in cui siano attivati corsi serali curriculari), individuate dall'art.27 - comma 6 lettera A). Al riguardo i Provveditori agli studi comunicheranno entro e non oltre il 30 ottobre prossimo venturo, alla Direzione Generale del Personale di questo Ministero - Ufficio il di ragioneria - il numero delle suindicate fattispecie presenti in ciascuna provincia affinché l'anzidetto Ufficio centrale possa provvedere alla tempestiva erogazione del finanziamento relativo a dette maggiorazioni, i cui parametri finanziari sono fissati dall'art.28 - comma 2;
d) altra novità da segnalare concerne le tipologie di attività retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica che sono state rideterminate dagli artt.30 e 31 del contratto integrativo.
e) la diversa organizzazione delle attività complementari di educazione fisica (art.32 del CCNI), per le quali si prevede sostanzialmente l'inserimento delle attività all'interno del P.O.F. o del piano annuale di attività, la loro estensione alla prevenzione dei paramorfismi fisici, la rivalutazione della retribuzione oraria.
Come per i decorsi anni, inoltre, gli stanziamenti per il pagamento dei turni notturni e/o festivi prestati dal personale in servizio presso le istituzioni educative e dell'indennità di bilinguismo e trilinguismo vengono mantenuti a livello centrale. Ne consegue che, analogamente a quanto già detto nel precedente punto c), i Provveditori agli studi dovranno far pervenire, entro e non oltre il 30 ottobre prossimo venturo, alla Direzione Generale del Personale di questo Ministero - Ufficio II di ragioneria - il numero delle suindicate fattispecie presenti in ciascuna provincia affinché l'anzidetto Ufficio centrale possa provvedere alla tempestiva erogazione del relativo finanziamento;
Il CCNI, ancora, ha totalmente ridisegnato il criterio di determinazione delle indennità di direzione e di amministrazione che sono ora costituite da tre parametri economici fissati dall'art.33 - comma 5 - e cioè:
a) un importo base determinato in misura fissa a prescindere dalla tipologia e dalle caratteristiche dell'istituzione scolastica sede di servizio degli interessati; detto importo viene liquidato dalla direzione provinciale del Tesoro competente per territorio;
b) dalle particolari tipologie individuate nella tabella B) allegata al contratto. Ai fini dell'assegnazione delle relative risorse le istituzioni scolastiche, per il tramite del Provveditore agli studi e previa verifica dei dati da parte dello stesso, dovranno far conoscere, sempre entro la suindicata data del 30 ottobre p.v., alla Direzione Generale del Personale di questo Ministero - Ufficio il di ragioneria - la consistenza numerica delle tipologie di riferimento;
c) dalla complessità organizzativa. Atteso che detto parametro, dal quale sono escluse le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale docente in organico di diritto inferiore a 36, trova copertura finanziaria a carico del fondo dell'istituzione scolastica e che per la determinazione del relativo importo le tabelle B) e C) allegate al contratto fissano i relativi valori economici (lire 35.000 per il capo d'istituto e lire 22.000 per il direttore amministrativo e per il responsabile amministrativo), l'assegnazione delle risorse verrà effettuata, per il tramite dei Provveditori agli Studi contestualmente all'assegnazione dei finanziamenti relativi al fondo dell'istituzione scolastica.
Al fine di realizzare una sollecita applicazione degli istituti contrattuali, che deve basarsi esclusivamente sui testi del CCNL del 26.5.1999 e del CCNI del 31.8.1999, si confida nella particolare collaborazione delle SS.VV. nelle forme e nelle iniziative che saranno ritenute più opportune ed efficaci, compresa la convocazione di apposite conferenze di servizio con i Capi d'istituto, per un reale coinvolgimento delle varie componenti della scuola nella programmazione e nello svolgimento delle attività scolastiche dell'anno appena iniziato.
La presente circolare sarà fatta pervenire ai Direttori delle Accademie e dei Conservatori di Musica a cura dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica.