Circolare Ministeriale 19 ottobre 2000, n. 234
Prot. n.D13/3169
Oggetto: Trattamento di quiescenza - applicazione dell'art.2 - commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n.335
Si fa seguito alla circolare ministeriale 8 settembre 2000, n.213 per fornire, con la presente, ulteriori istruzioni operative ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, da parte delle competenti sedi provinciali dell'INPDAP, nei confronti del personale del comparto scuola, ad esclusione di quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie, cessato dal servizio dal 1° settembre 2000 in poi per le causali specificate nella medesima circolare n.213/2000.
A) Disponibilità delle funzioni automatizzate
La funzione automatizzata per la produzione del prospetto informativo contenente le notizie relative a ciascun interessato, necessarie perché l'ente previdenziale possa determinare l'importo della pensione spettante, è stata resa disponibile il 10 ottobre 2000 di cui alla comunicazione di servizio di pari data - prot. n.3074.
B) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione
Si rammenta che le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alle leggi 29/1979 e 45/1990 e di sistemazione contributiva di cui all'art.142 - comma 2 - del T.U. 29 dicembre 1973, n.1092, presentate entro il 31 agosto 2000 dal personale in questione, devono essere definite con appositi provvedimenti dai Provveditorati agli Studi secondo quanto previsto dalla suddetta circolare n.213/2000, perché i periodi e/o servizi ammessi a valutazione risultino nel prospetto informativo di cui trattasi.
Invece per le istanze presentate dal 1° settembre 2000 in poi, dirette all'applicazione degli istituti di riconoscimento suindicati, occorre distinguere a seconda che gli interessati conseguano il diritto alla pensione con il concorso o meno dei relativi servizi e/o periodi.
In caso di influenza determinante di tali servizi e/o periodi per il diritto a pensione i Provveditorati agli Studi dovranno limitarsi all'inserimento nel sistema informativo di dati rilevabili nelle relative domande e negli altri documenti in loro possesso secondo le modalità specificate nelle istruzioni predisposte dal gestore del SIMPI e rese disponibili nella INTRANET di questo Ministero nell'area "Processi Amministrativi", come già risulta dalla citata c.d.s. del 10 ottobre 2000 -prot. n. 3074.
Infatti nessun altro adempimento, in ordine alle domande in esame, è richiesto ai Provveditorati agli Studi, in quanto alla loro definizione provvedono le sedi provinciali dell'INPDAP.
Invece, qualora gli interessati maturino il diritto al trattamento pensionistico senza il concorso di servizi e/o periodi valutabili a domanda, i Provveditorati agli Studi produrranno il prospetto informativo senza l'acquisizione al SIMPI di tali servizi e/o periodi, rimanendo ferma la competenza delle sedi periferiche dell'INPDAP alla loro definizione.
C) Documentazione
L'INPDAP ha rappresentato recentemente l'esigenza di venire in possesso, in aggiunta a quella già specificata nella circolare ministeriale 8 settembre 2000, n.213, della seguente documentazione:
1) domanda di liquidazione della pensione indirizzata alla competente sede provinciale dell'INPDAP, anche per i casi di conferimento d'ufficio del trattamento medesimo in base alle norme vigenti nell'ordinamento statale;
2) provvedimento di cessazione dal servizio nei casi previsti dall'attuale normativa. In merito la competenza all'emissione di tale atto è ancora dei Provveditorati agli Studi, atteso che il trasferimento delle attribuzioni alle istituzioni scolastiche non può avvenire che gradualmente anche per i motivi precisati nella circolare ministeriale 30 agosto 2000, n.205.
D) Numero di iscrizione della partita di pensione
I Provveditorati agli Studi, allo stato attuale, continueranno a richiedere il numero d'iscrizione alla locale Ragioneria Provinciale dello Stato da acquisire al SIMPI, perché deve risultare nel prospetto informativo.
Si richiede agli uffici competenti il consueto impegno perché l'attività da espletare presenta difficoltà anche per il momento di transitorietà che si sta vivendo.
Sarà premura di questo Ministero prestare ogni assistenza sulla materia, nonché tenere gli uffici competenti tempestivamente informate sugli ulteriori passaggi relativamente al completamento dell'operazione di trasferimento delle competenze all'INPDAP.