Circolare Ministeriale 14 settembre 1990, n. 235

Prot. n. 5709

Oggetto: Scuola materna statale - Funzionamento e orario di servizio del personale docente

Introduzione

Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, all'art. 14 - punto 4 - dispone, tra l'altro, che:

"l'attività di insegnamento per la scuola materna si svolge in 25 ore settimanali dall'1 settembre 1990".

Ne consegue l'esigenza di emanare disposizioni per l'attuazione della norma in relazione ai diversi modelli di funzionamento della scuola materna statale.

1) MODULI DI FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI E ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE.

Sulla base della normativa vigente (Legge 9 agosto 1978, n. 463), i moduli di funzionamento delle sezioni risultano così articolati:

sezioni con funzionamento a 10 ore giornaliere

sezioni con funzionamento a 9 ore giornaliere

sezioni con funzionamento a 8 ore giornaliere

sezioni con funzionamento a solo turno antimeridiano.

L'orario di servizio dei docenti destinato all'attività di insegnamento può risultare insufficiente a coprire interamente l'orario di funzionamento della sezione, per cui si rende necessario prevedere il ricorso ad altro personale per la copertura delle eventuali ore eccedenti.

A tal fine si impartiscono le seguenti istruzioni, in relazione ai vari, ipotizzabili moduli di funzionamento.

Sezioni con 10 ore giornaliere di funzionamento

- possono verificarsi due ipotesi:

a) la sezione funziona per 5 giorni settimanali con esclusione del sabato.

L'orario di funzionamento coincide con quello di attività di insegnamento.

b) La sezione funziona per 6 giorni settimanali.

Nella giornata del sabato l'attività educativa si sospende al termine della 5a ora.

L'orario di funzionamento eccede di 5 ore l'orario di attività di insegnamento. In tal caso si deve provvedere alla copertura delle 5 ore.

Sezione con 9 ore giornaliere di funzionamento

- possono verificarsi due ipotesi:

a) la sezione funziona per 5 giorni settimanali con esclusione del sabato.

L'orario di funzionamento è coperto da quello degli insegnanti e consente inoltre la contemporaneità, seppur minima, di docenti.

b) La sezione funziona per 6 giorni settimanali.

Nella giornata del sabato l'attività educativa si interrompe al termine della 5a ora.

L'orario di funzionamento è pari a quello di insegnamento.

Sezione con 8 ore giornaliere di insegnamento (modello prevalente)

Nella fattispecie, sia nel caso di funzionamento per l'intera settimana o con l'eccezione del sabato, l'orario di insegnamento copre il fabbisogno di funzionamento.

Sezione funzionante a solo turno antimeridiano

In assenza della puntuale determinazione legislativa dell'effettivo numero di ore che costituiscono il turno antimeridiano, antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 399/1988, il funzionamento per 5 o 6 ore giornaliere - apertura della giornata del sabato o non - è stato garantito dalla coincidenza dell'orario di funzionamento con quello degli insegnanti (30 ore settimanali).

Anche in presenza della fissazione dell'orario di insegnamento a 25 ore settimanali la durata del turno antimeridiano s'intende stabilita in 5 ore.

Pertanto possono verificarsi tre ipotesi:

a) la sezione funziona per 5 giorni settimanali con l'esclusione del sabato; l'orario di funzionamento è coperto da quello dell'insegnante;

b) la sezione funziona per 6 giorni settimanali. In tal caso si deve provvedere alla copertura di 5 ore;

c) la sezione funziona per 6 ore per 5 giorni settimanali. In tal caso si deve provvedere alla copertura di 5 ore.

2) CONTEMPORANEITA' DEGLI INSEGNANTI

Come già evidenziato, l'orario di insegnamento degli insegnanti ha come conseguenza collaterale la riduzione delle quote di contemporaneità dei docenti esistenti prima della entrata in vigore del D.P.R. n. 399/88.

Pur essendo la contemporaneità a sua volta un effetto collaterale derivante dall'ordinamento così come previsto dalla legge n. 463/78, essa si è rivelata poi strumento di qualificazione del servizio ed è stata considerata dal Consiglio di Stato (Parere n. 300/79) "non come circostanza meramente accidentale, bensì come ipotesi normale considerata e voluta dal legislatore in base a presumibili ragioni di opportunità dalle quali si può prescindere solo in quei particolari casi in cui l'orario di funzionamento è elevato a 10 ore".

Si pone, quindi, il problema di evitare che la riduzione dell'orario degli insegnanti ne pregiudichi la sussistenza cercando di garantirne la sopravvivenza per una durata valida sul piano educativo. Per la detta finalità si evidenzia preliminarmente e in via generale l'esigenza che in sede di elaborazione della programmazione vengano individuati moduli organizzativi didattici tali da consentire il pieno adeguamento dell'orario di lavoro dei docenti in rapporto agli obiettivi formativi e alle esigenze di funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Sempre a tal fine, in particolare, considerato che un consistente numero di sezioni di scuola materna già osservano la chiusura nella giornata del sabato e che in altre il numero delle presenze è talmente ridotto da indurre a constatarne la inopportunità del funzionamento, si dispone, a modifica della C.M. 5 settembre 1975, n. 236, che il funzionamento delle scuole nella giornata del sabato è consentito a condizione che sia richiesto per un numero di bambini non inferiore ai numeri minimi previsti per la costituzione delle sezioni.

Nelle scuole plurisezionali funzionanti nella giornata del sabato sarà prevista la presenza di docenti, da assegnarsi mediante appositi turni, in numero adeguato al numero dei bambini, indipendentemente dalla sezione di provenienza di questi, con l'avvertenza che a ciascun docente sia affidato un numero di bambini non superiore ai limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna sezione.

Sempre nell'ottica di garantire la sussistenza di significative quote di contemporaneità dei docenti, attraverso una opportuna riconsiderazione dei diversi momenti della giornata scolastica negli aspetti quantitativi e soprattutto qualitativi, il prolungamento dell'attività giornaliera a 9 o 10 ore, può essere adottato, su proposta del Consiglio di circolo, a condizione che il numero complessivo dei bambini interessati non sia inferiore ai limiti minimi prescritti dalle disposizioni vigenti per la costituzione delle sezioni.

Nelle scuole plurisezionali, nei casi di protrazione dell'attività oltre l'ottava ora, sarà prevista la presenza di docenti in misura adeguata al numero dei bambini, indipendentemente dalla sezione di provenienza di questi. Anche in tali casi, evidentemente, a ciascun docente non può essere affidato un numero di bambini superiore ai limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna sezione.

In relazione anche alle diminuite possibilità di contemporaneità dei docenti, che almeno in alcune realtà scolastiche potrebbero verificarsi in dipendenza del modulo di funzionamento giornaliero e/o settimanale adottato, nonché in relazione a particolari necessità ambientali e specifiche esigenze dell'utenza, con particolare riguardo ai bambini portatori di handicaps, si segnala l'esigenza che da parte dei competenti organi collegiali siano posti in essere tutti i necessari adempimenti ai fini della promozione nelle scuole materne dei progetti di cui al comma 6 dell'art. 14 della Legge n. 270/82 mediante l'utilizzazione del personale docente di ruolo nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

3) COPERTURA DELLE ORE ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO DEI DOCENTI

Nei casi in cui vengono individuate realtà scolastiche che si trovino nella effettiva impossibilità di garantire con il personale docente in servizio il rispetto del modulo di funzionamento adottato, le ore di funzionamento delle sezioni eccedenti l'orario d'obbligo settimanale di insegnamento devono essere assegnate al personale di ruolo appartenente alla dotazione organica aggiuntiva e a quello comunque in soprannumero, secondo le modalità di cui alla O.M. 30 aprile 1990, concernente le operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno e successive integrazioni, ed in modo che, ove possibile, ciascun docente c.d. aggiunto sia impegnato in attività didattiche fino alla concorrenza di 25 ore settimanali, sempre, ovviamente, in un ambito territoriale che rispetti i principi di viciniorità assunti nella citata ordinanza.

Ove, poi, la distribuzione territoriale delle sezioni in cui si verifichino eccedenze orarie non consenta, in conformità dei criteri indicati nelle citate disposizioni, un accorpamento degli impegni orari, i docenti "aggiunti" completeranno il proprio orario di insegnamento nelle scuole presso le quali è stata disposta l'utilizzazione anche con la copertura di supplenze.

Nei casi in cui la disponibilità di personale appartenente alla dotazione organica aggiuntiva o comunque in soprannumero risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze come sopra individuate, le SS.LL. non potranno far luogo alla nomina di personale docente non di ruolo per il completamento dell'orario di funzionamento delle sezioni interessate.

Eventuali diverse istruzioni potranno essere diramate qualora il Ministero del Tesoro ritenesse di addivenire alla tesi sostenuta da questo Dicastero in ordine alla nomina di personale supplente per la copertura delle ore di funzionamento delle sezioni eccedenti l'orario d'obbligo di insegnamento dei docenti.

4) PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEGNANTI UTILIZZATI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Si ritiene opportuno evidenziare che l'intervento educativo-didattico degli insegnanti utilizzati ai fini del completamento dell'orario di funzionamento delle sezioni deve costituire parte integrante del documento della programmazione definita all'inizio dell'anno scolastico. Qualora all'atto della elaborazione della programmazione non sia stato ancora possibile procedere alla individuazione e alla assegnazione dei docenti c.d. aggiunti, la programmazione medesima dovrà essere opportunamente ridefinita ed integrata anche in relazione alle eventuali, precipue competenze degli insegnanti aggiunti.

E' altresì auspicabile che siano previsti periodici momenti di verifica della programmazione in precedenza elaborata anche ai fini di eventuali opportuni adattamenti delle attività programmate per una più puntuale risposta alla specifica domanda educativa.

Si rimane a disposizione per gli ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari in relazione a particolari situazioni che in concreto dovessero venire segnalate dalle SS.LL.



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