Circolare Ministeriale 8 ottobre 1999, n. 236

Prot. n. 12777/B/1/A

Oggetto: Mobilità studentesca internazionale ed esami di Stato

Con circolare ministeriale n.181 del 17.3.1997, avente ad oggetto "mobilità studentesca internazionale", sono stati disciplinati i soggiorni individuali di studio e, in particolare, sono state fornite indicazioni sulla riammissione nella scuola di provenienza degli alunni italiani dell'istruzione secondaria superiore che hanno compiuto esperienze di studio all'estero.

Ciò premesso e nella considerazione che, in via generale, nelle scuole estere frequentate dagli alunni in questione vengono seguiti piani di studio e criteri di valutazione non corrispondenti a quelli italiani, è fuor di dubbio che, per ragioni di equità e di parità di trattamento, occorre adeguare la fattispecie suindicata alle previsioni in materia di credito scolastico introdotte dalla nuova disciplina sugli esami di Stato.

Ai fini suddetti, si impartiscono le seguenti istruzioni.

Il consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Agli alunni che nella classe precedente quella non frequentata in Italia abbiano un debito formativo, viene attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del debito formativo, nell'anno in cui l'alunno è riammesso nella scuola italiana, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale, il punteggio minimo, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio assegnato.

Il criterio sopra indicato per l'attribuzione del credito scolastico non può che applicarsi anche all'ipotesi di cui all'art.192, terzo comma, del testo unico delle leggi in materia di istruzione (D.Lvo 16.4.94, n.297), relativamente all'iscrizione dei giovani provenienti dall'estero.



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