Circolare Ministeriale 23 settembre 1998

MINISTERO DELLA SANITA'
Gabinetto
Prot. n. 100/455.00/9234

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Gabinetto
Prot. 31657/BL

Oggetto: Certificazioni di vaccinazioni obbligatorie

Il dibattito sull'opportunità della revisione dell'attuale normativa sulle vaccinazioni obbligatorie ha trovato, negli ultimi mesi, un puntuale riscontro a livello istituzionale, attraverso l'affidamento ad una apposita commissione costituita presso il Dipartimento della prevenzione del Ministero della Sanità dell'incarico di effettuare i necessari approfondimenti tecnici e la formulazione di proposte che siano in grado, comunque, di salvaguardare il livello di tutela della salute pubblica tenendo presente anche la normativa vigente nei paesi comunitari.

In attesa che il Ministro della Sanità acquisisca gli elementi valutativi e i suggerimenti emersi in seno alla Commissione, per poter conseguentemente attivare le opportune iniziative legislative finalizzate ad un nuovo assetto della complessiva disciplina delle vaccinazioni, sembra opportuno affrontare, con interventi mirati, il più specifico problema derivante dalla disposizione, di livello regolamentare, contenuta nell'articolo 47 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, che stabilisce che i Direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.

Non si può non rilevare come, nella sua attuale formulazione, la disposizione richiamata susciti, nel merito, più di una perplessità.

Sotto un primo aspetto, deve osservarsi che la norma richiamata, che fa discendere conseguenze sfavorevoli dalla mancata presentazione da parte dell'interessato, di una certificazione attinente a fatti e conoscenze dell'autorità sanitaria, appare scarsamente consona ai criteri che ispirano la più recente normativa in materia di semplificazione amministrativa. E, infatti, in uno schema di regolamento governativo già sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri, si prevede che i certificati relativi alle vaccinazioni obbligatorie vengano acquisiti d'ufficio dalla segreteria della scuola, dopo indicazione, da parte dell'interessato, dell'Azienda sanitaria competente per il rilascio.

Sotto un diverso e più sostanziale profilo non sembra logico prevedere, come conseguenza automatica e non soggetta ad eccezioni della mancanza di certificazione della vaccinazione (che costituisce, ovviamente, evento diverso dalla mancanza della vaccinazione) l'impossibilità, per l'interessato, di accedere non solo al corso scolastico, ma anche agli esami conclusivi, pur in presenza di un principio costituzionale che sancisce l'obbligatorietà di almeno otto anni di istruzione inferiore.

Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti, nell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico hanno predisposto ed inviato al parere del Consiglio di Stato una specifica proposta di modifica dell'articolo 47 del D.P.R. n. 1518/1967, nella quale si prevede che, qualora non vengano riportate disposizioni di legge o di regolamento che prevedono la presentazione di certificati relativi alle vaccinazioni degli alunni, i direttori e i capi degli istituti delle scuole pubbliche e private si limitino a segnalare il caso alla USL competente e al Ministero della Sanità, senza adottare provvedimenti che possano incidere sulla partecipazione dell'alunno all'attività scolastica.

In relazione a tale iniziativa e fino alla sua formale approvazione e pubblicazione si invitano i direttori didattici e i presidi ad ammettere provvisoriamente alla frequenza gli alunni che rifiutino di esibire la certificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie, per consentire loro di adempiere all'obbligo scolastico, comunicando i relativi casi all'Unità sanitaria locale.

Mentre si invitano le SS.LL. a curare una capillare diffusione della presente circolare, si assicura che sarà data tempestiva notizia dell'esito dell'avviata procedura di modifica del regolamento n. 1518.

Il Ministro della Sanità
Il Ministro della Pubblica Istruzione