Circolare Ministeriale 2 settembre
1988, n. 242 Oggetto: Giornali scolastici
Applicazione della legge 8.2.1948, n. 47 "Disposizioni sulla stampa"
Sono stati rivolti quesiti a questo Ministero, da parte di dipendenti
istituzioni scolastiche, volti a conoscere la natura giuridica dei
giornali scolastici, al fine essenziale di determinare se tale attività
sia da ricondurre o meno nel complesso normativo stabilito dalla L.
8.2.1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e in particolare le modalità
di individuazione di eventuali responsabilità che possono derivare dalla
stampa e dalla diffusione di tali giornali scolastici.
È stato chiesto, inoltre, a questo Ministero, nell'ambito peculiare
dell'azione amministrativa esercitata nel settore scolastico, se sia
corretto imputare al bilancio delle singole scuole le spese necessarie
alla stampa dei predetti giornali. (...)
Per quanto riguarda il complesso normativo sotto il quale ricondurre
l'attività di gestione e diffusione dei giornali scolastici questo
Ministero ..., ritiene che ai giornali scolastici non sono da applicare
le norme dettate dalla legge 47 sopracitata a proposito di giornali e
periodici, per ciò che concerne l'obbligo della registrazione presso la
Cancelleria del Tribunale e della indicazione del nome del proprietario
e del direttore o vice direttore responsabile, ma soltanto quelle dalla
legge 47 medesima dettate per gli stampati in genere (Cfr. art. 1 e 2 II
comma, della legge 47/1948).
Il giornale scolastico, infatti, quale espressione di attività
parascolastica, costituisce un mero strumento didattico culturale,
gestito da studenti per lo più minorenni, destinato ad ampliare la loro
preparazione culturale e consentirne una migliore resa sul piano
didattico. Caratteristica peculiare dei giornali scolastici è la
completa delimitazione nell'ambito della diffusione; essi si rivolgono
notoriamente al personale della scuola, agli alunni e rispettivi
genitori.
Pertanto anche se riprodotto a ciclostile, il giornale scolastico deve
essere considerato uno stampato nel senso previsto dall'art. 1 della
legge 47 e in esso deve perciò essere unicamente indicato il luogo e
l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello
stampatore e se esiste, dell'editore. Per quanto riguarda
l'individuazione di eventuali responsabilità che possano derivare dai
giornali scolastici, si deve fare riferimento, a giudizio dello
scrivente, alle norme contenute nell'art. 11 della legge 47, secondo le
quali per i reati commessi con il mezzo della stampa sono civilmente
responsabili gli autori del reato e in solido con questi e fra loro
l'eventuale proprietario della pubblicazione e l'editore. (...)
In merito, infine, al secondo quesito, questo Ministero è dell'avviso
che le decisioni relative alla gestione e diffusione dei giornali
scolastici espressioni come sopra detto di attività parascolastiche,
sono di competenza del consiglio di istituto, che, ai sensi dell'art. 6
del D.P.R. 31.5.1974 n. 416 nel fissare i criteri generali per le
attività parascolastiche, può deliberare legittimamente l'utilizzazione,
anche per la redazione del giornale, delle attrezzature della scuola e
dei mezzi finanziari iscritti nei capitoli di bilancio, destinati
appunto a tali attività tenendo conto delle proposte dei consigli di
classe e del collegio dei docenti.
Tutto ciò premesso, si ritiene di aver esaustivamente indicato le norme
cui deve ispirarsi l'azione degli organi collegiali delle singole
istituzioni scolastiche, allorché essi, ciascuno per la parte di propria
competenza, deliberino la programmazione dei criteri generali e la
destinazione di eventuali risorse finanzione o formulino pareri e
proposte per la redazione, per la stampa e per la diffusione,
limitatamente alle componenti scolastiche, del giornale scolastico, che
questo Ministero ritiene strumento importante per la crescita culturale
degli studenti.
Una corretta applicazione delle norme diffusamente indicate, soprattutto
per quanto riguarda l'ambito di diffusione dei giornali scolastici,
consentirà, peraltro, ai presidi, ai docenti e agli alunni impegnati
nella descritta attività, di agire legittimamente. |