Nota 9 febbraio 2001

Prot. n. D1/873

Oggetto: Attribuzione di rapporto di lavoro a tempo determinato su posti di sostegno

Pervengono numerosi quesiti sull’applicazione della C.M. n. 245 del 30 ottobre 2000 e della successiva nota prot. n. 11221 del 6 dicembre 2000, relativa all’oggetto.

Al riguardo considerato che, alla data attuale, diviene prioritaria la salvaguardia della continuità didattica, si ritiene possibile la sostituzione di personale in servizio senza titolo di specializzazione esclusivamente con personale inserito nelle graduatorie permanenti o, in subordine, nelle graduatorie di circolo o di istituto relative all’a.s. 1999/2000 in possesso di titolo, ancorché conseguito dopo la scadenza del termine utile fissato dalle SS.LL. per la presentazione delle relative domande.

Di conseguenza si ritiene necessario, per evidenti motivi di continuità didattica, in assenza di personale fornito di specializzazione, confermare a titolo definitivo, il personale senza titolo, nominato provvisoriamente all’inizio dell’anno scolastico.

Si ribadisce, inoltre, che le nuove graduatorie d’istituto e circolo di cui alla C.M. n. 276/2001 devono essere utilizzate esclusivamente per il conferimento delle nuove supplenze temporanee.


 

Circolare Ministeriale 30 ottobre 2000, n. 245

Prot.n.D1/9622

Oggetto: Disponibilità posti di sostegno - Attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato

A seguito delle istruzioni già impartite con C.M. n. 220, del 27.9.2000 e in relazione ai quesiti pervenuti in ordine a situazioni in cui la disponibilità dei posti di sostegno, attribuibili per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, risulta eccedente rispetto agli aspiranti inclusi in graduatoria permanente con il relativo titolo di specializzazione, si comunica che per tali fattispecie deve essere comunque esperita la ricerca di personale idoneo per dare massima applicazione al principio contenuto nella legge 5.2.1992, n. 104, per il quale le attività di sostegno devono essere garantite con l’assegnazione di docenti specializzati.

Nelle situazioni in questione, pertanto, assume rilevanza acquisire - sia nelle graduatorie permanenti sia nelle graduatorie di circolo e di istituto attualmente utilizzabili, e cioè quelle vigenti all’inizio del precedente anno scolastico 1999/2000 - la situazione aggiornata rispetto al conseguimento del titolo di specializzazione degli aspiranti già inclusi nelle precitate graduatorie.

Per quanto riguarda le graduatorie di circolo e di istituto appare opportuna, inoltre, l’acquisizione di nuove domande, facendo salve quelle eventualmente già prodotte, da parte di aspiranti in possesso del titolo di specializzazione non precedentemente inclusi nelle graduatorie medesime, da utilizzare in via subordinata nei casi di necessità ulteriori non soddisfacibili con personale già incluso nelle predette graduatorie.

Ai fini di cui trattasi, pertanto, fermo restando l’attuale assetto formale delle graduatorie permanenti, in cui rilevano esclusivamente i titoli conseguiti entro il termine di scadenza della presentazione delle relative domande, l’ulteriore disponibilità di posti di sostegno deve essere ricoperta a titolo definitivo per l’anno scolastico in corso con operazioni che riguardino il seguente personale, in ordine di priorità:

    1. aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie medesime;
    2. aspiranti forniti del titolo di specializzazione inclusi nelle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 1999/2000 del circolo o dell’istituto in cui si verifica la disponibilità del posto;
    3. aspiranti forniti del titolo di specializzazione inclusi nelle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 1999/2000 di istituti viciniori rispetto a quello in cui si verifica la disponibilità del posto;
    4. aspiranti, nell’ordine, forniti del titolo di specializzazione che abbiano presentato nuove domande per l’inserimento in coda nelle graduatorie di cui ai precedenti punti b) e c).

Le predette graduatorie di istituto, aggiornate secondo le operazioni su indicate, saranno, ovviamente, utilizzate dai dirigenti scolastici anche per la copertura delle disponibilità di posti di sostegno con orario pari o inferiore a sei ore settimanali.

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui al precedente punto a) sono individuati come destinatari di supplenze per posti di sostegno subordinatamente agli aspiranti che figurano nelle medesime graduatorie col titolo di specializzazione conseguito entro i termini di scadenza della domanda di inclusione.

I candidati già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto, così come aggiornate in base alle precedenti istruzioni, conseguono le supplenze per posti di sostegno, a parità di condizioni, secondo l’ordine con cui figurano nelle graduatorie medesime.

I nuovi candidati che si collocano in coda alle preesistenti graduatorie di circolo e di istituto, sono, ove necessario, ordinati tra loro secondo il punteggio attribuibile in base alle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’O.M. n.371 del 29.12.1994.

Tenuto conto che l’effettuazione delle operazioni può comportare una gestione articolata tra graduatorie permanenti e graduatorie di istituto, le SS.LL. fisseranno autonomamente un unico termine - opportunamente pubblicizzato - per l’acquisizione delle domande di aggiornamento dei relativi dati da parte degli aspiranti già inclusi nelle graduatorie in questione e per la presentazione delle nuove domande e daranno, altresì, le necessarie e tempestive informazioni ai dirigenti scolastici riguardo all’eventuale passaggio alla loro competenza dell’individuazione del personale per la copertura dei posti di sostegno di cui trattasi.

In relazione alla specifica situazione relativa ai posti di sostegno di ciascuna provincia, le SS.LL. valuteranno, infine, se si renda necessaria l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche anche di dati relativi ad aspiranti che abbiano già frequentato il primo anno del corso biennale per il conseguimento del diploma di specializzazione, ai sensi del D.M. n.287 del 30.11.1999 attuativo del D.I. n.460 del 4.11.1998, dovendosi ritenere che - nei casi in cui, esaurite le attività di cui alla sequenza operativa precedentemente indicata, permangano ulteriori disponibilità - sia preferibile ricoprire i posti di sostegno con personale parzialmente specializzato piuttosto che con personale privo di qualsiasi specifica connotazione professionale.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET.