Circolare Ministeriale 3 settembre 1985, n. 250
Prot. n. 2402
Oggetto: Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap
Nel testo dei nuovi programmi di insegnamento per la scuola elementare è dedicata una particolare attenzione ai problemi relativi all'inserimento ed alla integrazione degli alunni portatori di handicap, ai quali secondo l'ordinamento scolastico si riconosce il diritto-dovere all'educazione ed all'istruzione nelle scuole comuni.
Le difficoltà di apprendimento derivanti da situazioni di handicap non possono costituire un ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere; si ribadisce, pertanto, che la scuola deve garantire a ciascun alunno le opportunità di esperienze e le risorse culturali di cui ha bisogno.
Le suddette considerazioni valgono naturalmente anche per gli alunni della scuola materna, nella quale si debbono porre le premesse per un "raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola elementare".
Integrazione scolastica e bisogni educativi
Anzitutto è da chiarire che, dal punto di vista dell'azione educativa che la scuola deve compiere, non ha importanza tanto la classificazione tipologica dell'handicap, quanto l'analisi e la conoscenza delle potenzialità del soggetto che ne è portatore e la definizione dei suoi "bisogni educativi".
Le attestazioni diagnostiche cui fa riferimento la Circ. Min. n. 199 del 28 luglio 1979 sono attualmente di competenza dei servizi esistenti nell'ambito delle UU.SS.LL. e costituiscono, al presente, un elenco necessario per mettere in moto le procedure amministrative relative alla nomina degli insegnanti di sostegno.
Alla segnalazione dell'alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un'attenta osservazione dell'alunno stesso, una "diagnosi funzionale" ad un intervento educativo e didattico adeguato, alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di competenza, gli operatori delle UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con la collaborazione dei genitori.
La "diagnosi funzionale" dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari e a quelli risultanti delle acquisite certificazioni dell'handicap, il profilo dell'alunno dal punto di vista fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, e le relative possibilità di recupero, sia le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.
I successivi itinerari di preparazione dell'attività scolastica saranno indirizzati a rendere gli obbiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e potenzialità evidenziate nella "diagnosi funzionale" dell'alunno, e daranno luogo alla elaborazione di un "progetto educativo individualizzato" ben inserito nella programmazione educativa e didattica.
Tale programma personalizzato di integrazione e di apprendimento dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno portatore di handicap in rapporto alle sue potenzialità, attraverso una progressione di traguardi intermedi ed utilizzando metodologie e strumenti differenziati e diversificati, obbiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive) e di conquista degli strumenti operativi basilari (linguistici e matematici).
Il "progetto educativo individualizzato" per la scuola elementare potrà prevedere il superamento di rigidi riferimenti ad un gruppo-classe e della scansione annuale del lavoro scolastico, per garantire all'alunno ritmi di attività più distesi e maggiori opportunità di successo e di esperienze gratificanti sul piano psicologico.
Frequenti verifiche in itinere (di norma mensili) del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, effettuate in collaborazione con gli operatori delle altre strutture territoriali e con modalità di valutazione riferibili a parametri individuali, consentiranno di valutare tempestivamente l'efficacia degli interventi adottati e di adeguare il "progetto educativo individualizzato" ai risultati ottenuti.
Per facilitare l'attuazione di quanto sopra, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di stabilire delle intese fra Provveditorato agli studi, Ente locale e UU.SS.LL., ai sensi della Circ. Min. n. 258 del 22 settembre 1983, finalizzate proprio a garantire l'impostazione, l'attuazione e le verifiche di piani educativi individualizzati nel quadro della programmazione didattica di classe, di sezione, di circolo, sorrette da una programmazione dei servizi coordinati a livello territoriale.
Dette intese potranno prevedere la tempestiva fornitura di materiale didattico ed ausili specifici a favore degli alunni portatori di handicap da parte delle UU.SS.LL. e degli Enti locali (libri di testo in Braille, appositi ausili tiflotecnici per non vedenti, protesi per audiolesi, carrozzine munite di appositi congegni per l'attività didattica per motulesi, materiale didattico strutturato, ecc.).
Integrazione degli alunni portatori di handicap gravi
In presenza di alunni handicappati gravi "bisognosi di una specifica continua assistenza" (Circ. Min. 258/1983 par. 3.4) il coinvolgimento degli operatori del territorio (Enti locali e UU.SS.LL.) garantisce alla scuola, oltre alle necessarie competenze specialistiche, anche opportuni interventi assistenziali e terapeutico-riabilitativi che, se adeguatamente raccordati con l'attività scolastica, rappresentano un indispensabile sostegno all'attuazione del "piano educativo individualizzato".
Alla necessità di integrazioni terapeutico-riabilitative, rilevata nell'ambito della "diagnosi funzionale", dovranno provvedere gli operatori dei servizi territoriali, mediante interventi che la scuola dovrà tempestivamente concordare con loro e con i genitori degli alunni.
Si segnala la necessità che detti interventi si effettuino in stretto rapporto con la scuola. Ciò allo scopo di attenuare il disagio, per il bambino portatore di handicap e per i suoi genitori, di effettuare spostamenti in relazione all'attività scolastica e all'attività terapeutico-riabilitativa, e per garantire unitarietà nella progettazione, realizzazione e verifica del piano di intervento nei suoi molteplici aspetti.
Si chiarisce inoltre che le "scuole particolarmente attrezzate", cui si fa riferimento nella Circ. Min. n. 258 del 22 settembre 1983, non sono e non devono essere, né di diritto né di fatto, scuole speciali bensì scuole comuni che per dotazione di personale qualificato, di idonee strutture ed attrezzature e per prossimità di presidi sanitari o riabilitativi possono favorire la funzionale integrazione degli interventi specialistici e scolastici di cui gli alunni portatori di handicap necessitano.
Nell'assumere intese e decisioni di adattamento e potenziamento di scuole a tali fini, si raccomanda di evitare indebite concentrazioni di soggetti in situazioni di handicap grave affinché esse rimangano ad ogni effetto scuole comuni aperte a tutti.
Si raccomanda inoltre che l'accoglimento di alunni provenienti da zone non incluse nel territorio di competenza di tali scuole sia rigorosamente limitato ad eccezionali situazioni di necessità.
In dette scuole, oltre alla normale suddivisione degli alunni per classi, sembra opportuna l'attivazione di una organizzazione pedagogico-didattica flessibile per gruppi di attività, come del resto è previsto dall'art. 2 della L. 4 agosto 1977, n. 517.
Si sottolinea infine che, soprattutto per gli alunni portatori di handicap gravi della scuola elementare, potrà essere opportuno prevedere, nell'ambito del "progetto educativo individualizzato", tempi di lavoro distesi, che vadano oltre il limite posto dall'anno scolastico per adeguarsi ai ritmi di apprendimento propri dell'alunno e garantire continuità alla sua esperienza educativa.
Comunità scolastica e interventi di sostegno
Dalle considerazioni fin qui fatte risulta che la figura dell'insegnante di sostegno resta ancora un punto di riferimento per la scuola aperta all'integrazione degli alunni portatori di handicap.
Essa trae la sua origine legislativa dagli art. 2 e 7 della L. 517/1977 e dall'art. 12 della L. 270/1982 e la sua denominazione dalla Circ. Min. 199 del 28 luglio 1979, le cui indicazioni di massima sono ancora valide.
Si può ribadire che l'insegnante di sostegno partecipa, a pieno titolo, all'elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio d'interclasse e del collegio dei docenti. La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme.
Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto educativo individualizzato" poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato.
Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l'insegnante di sostegno, realizzare detto progetto anche quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula.
Ciò per evitare i "tempi vuoti" che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli alunni portatori di handicap e che inducono semplicisticamente a richieste di una presenza sempre più prolungata dell'insegnante di sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando così il principio stesso dell'integrazione che è quello di fare agire il più possibile il soggetto insieme ai suoi compagni di classe, di sezione o di gruppo.
Particolarmente produttivi potranno risultare, nell'ambito della comunità scolastica, anche gli interventi di natura psicopedagogica previsti dall'art. 14, 6° comma, della L. 270/1982, se adeguatamente programmati dagli organi collegiali allo scopo di offrire collaborazione e supporto ai docenti impegnati nel lavoro educativo con gli alunni portatori di handicap o in condizioni di svantaggio.
Per detti interventi sarà utilizzato, secondo quanto disposto dall'art. 3, 2° comma, dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1983, il personale docente di ruolo disponibile nel circolo e fornito di specifico titolo di studio (laurea in psicologia, laurea in pedagogia con indirizzo psicologico, diploma universitario di specializzazione o perfezionamento in psicologia, in scienze dell'educazione o discipline analoghe)
Sembra opportuno sottolineare in relazione alle condizioni di svantaggio che esse, riflettendo carenze affettive, linguistiche e culturali riconducibili a problematiche familiari, disagi socio-economici o insufficienti stimolazioni intellettuali, non devono essere confuse con le situazioni di handicap e non richiedono alla scuola interventi di sostegno , ma solo un ampliamento delle opportunità educative in termini di esperienze e stimolazioni. Ciò in condizioni operative che consentano un'organizzazione flessibile del lavoro scolastico, che offrano percorsi di apprendimento diversificati e che valorizzino attività educative, tecnologie e linguaggi alternativi a quelli tradizionalmente privilegiati.
Sulle osservazioni e sulle puntualizzazioni espresse in questa circolare si richiama particolarmente l'attenzione dei dirigenti scolastici perché ne facciano oggetto di discussione con gli insegnanti impegnati nell'integrazione e con i gruppi di lavoro che operano presso i Provveditorati agli studi perché continuino nell'azione rivolta a tessere intese operative tra scuola, Enti locali e UU.LL.SS., intese che, laddove sono state finora attuate, hanno prodotto risultati soddisfacenti; e perché sollecitino l'indispensabile raccordo tra scuola materna e scuola elementare e tra scuola elementare e scuola media, mediante incontri periodici degli operatori dei diversi ordini di scuola.
Tali incontri saranno programmati, con tempi e modi da definirsi in seno agli organi collegiali, allo scopo di garantire a tutti gli alunni e particolarmente ai portatori di handicap, un processo educativo quanto più possibile produttivo e continuo per tutto l'arco della scuola di base.
Si ripropone infine l'opera di consulenza e di assistenza degli ispettori tecnici periferici , nel lavoro di programmazione e nelle periodiche verifiche, anche ai fini di un coordinamento sia a livello distrettuale sia a livello provinciale.