Circolare Ministeriale 19 agosto 1991, n. 255
Prot. n. 1870
Oggetto: Associazioni genitori
Dall'entrata in funzione degli organi collegiali della scuola, previsti dal D.P.R. n. 416/1974, ha assunto via via importanza più qualificata la presenza nella scuola dei genitori, portatori di problematiche e sollecitazioni della realtà esterna, protagonisti insieme agli studenti delle istanze di rinnovamento, responsabili con il personale della scuola del processo di educazione e formazione degli alunni realizzato in questi ultimi anni con forme di serena e costruttiva collaborazione. La partecipazione attiva dei genitori si è andata concretizzando sia nell'impegno diretto dei propri rappresentanti negli organi collegiali, sia nei momenti di riunione, istituzionalizzati dal legislatore nei comitati e nelle assemblee dei genitori, e che collegano la vita della scuola a quella più vasta e complessa della comunità sociale.
Al fine di rendere più incisiva e funzionale la partecipazione dei genitori alla gestione della scuola e per corrispondere alle premure da essi rivolte a questo ministero, nella prospettiva anche di facilitare i necessari momenti di collegamento tra le componenti scolastiche in vista del rinnovo triennale degli organi collegiali programmato per il prossimo autunno, si dispone che nelle scuole di ogni ordine e grado sia consentito l'accesso ai rappresentanti dell'A.G.E., Associazione italiana dei Genitori, dell'A.G.E.S.C., Associazione dei Genitori delle Scuole Cattoliche e del C.G.D., Coordinamento dei Genitori Democratici.
A tali associazioni, dotate di un regolare statuto da cui risulta l'assenza di fini di lucro e presenti sul territorio nazionale in più del 50% delle regioni, ripartite equamente tra nord, centro e sud d'Italia e con stabili collegamenti con analoghi organismi europei, impegnate da più anni nei problemi scolastici ed educativi, sarà consentito dai presidi e dai direttori didattici in particolare di diffondere ed affiggere negli spazi appositamente individuati il materiale elettorale o avvisi e comunicati comunque concernenti l'attività delle associazioni stesse, previo il visto del capo di istituto e le opportune intese per l'effettuazione della distribuzione del predetto materiale, che dovrà avvenire senza turbare il regolare svolgimento delle lezioni.