Circolare Ministeriale 6 giugno 1998, n. 260
Oggetto: Quesito relativo alla valutazione dei "Diplomi di perfezionamento" di durata superiore ad un anno ai fini del conferimento delle supplenze del personale docente.
A seguito di quesiti pervenuti in merito alla valutazione dei titoli culturali previsti dalle tabelle allegate all'O.M. n. 371 del 29.12.1994 concernente le supplenze del personale docente, in particolare sui "Diplomi di perfezionamento" post universitari, si fa presente che detti diplomi qualora presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale) possono essere assimilati ai "Diplomi di specializzazione" previsti dalla normativa in vigore anche in considerazione del fatto che detti titoli sono conseguiti nell'ambito di attivitą gestite da consorzi interuniversitari e in regime di convenzione.
Si richiama l'attenzione che in vigenza di proroga per l'a.s. 1998/99 - ai sensi dell'art.40, - comma 11 della legge 27.12.97, n. 449 - delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente gli anzidetti "Diplomi di perfezionamento", come sopra configurati, potranno essere valutati dalle SS.LL. solo se gią consegnati dagli interessati all'epoca della presentazione delle domande per il triennio 95/96, 96/97, 97/98 o se presentati per l'a.s.98/99 ai fini della iscrizione nelle graduatorie esaurite di cui all'art 3 dell'O.M. n. 208/98 e delle graduatorie provinciali per supplenze delle province il cui assetto territoriale č mutato dando luogo all'istituzione delle nuove province secondo la previsione dell'art.5 della citata O.M. n. 208/98
Il Ministro