Circolare Ministeriale 4 novembre 1999, n. 262

Prot. n. 43967/BL/Gab.IV

Oggetto: Legge 3.5.1999, n. 124 art. 8 - trasferimento del personale ATA dipendente dagli Enti Locali allo Stato - Ritenute

Il Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica-Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro sta predisponendo l'attivazione delle partite di spesa fissa per il personale ATA degli enti Locali, che transiterà allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3/5/1999,N.124, a decorrere dal 1-1-2000, secondo le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 23 luglio 1999, n.184.

Fra i vari problemi connessi al trasferimento assume particolare rilevanza quello della definizione della situazione debitoria del personale in questione. Con detto trasferimento, infatti, verrà a cessare, per gli Enti Locali, ogni obbligo derivante da sentenze o da ordinanze di assegnazione di crediti stipendiali nei confronti degli interessati, da cessioni o da delegazioni, senza che, peraltro, tali obbligazioni possano automaticamente essere assunte dallo Stato, nuovo datore di lavoro.

Al riguardo, anche alla luce della circolare n. 63 del 16 ottobre 1996, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, ha diramato istruzioni in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti statali, al fine di limitare i disagi che potrebbero derivare ai nuovi amministrati dall'interruzione delle ritenute in questione, attualmente operate sulle rispettive retribuzioni, si ipotizzano le seguenti soluzioni.

1) Cessioni, deleghe per il pagamento di premi a fronte di polizze assicurative sulla vita, o per la copertura di rischi professionali, ovvero per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.

Le ritenute potranno essere proseguite mediante l'istituto della delegazione, fino a estinzione dei prestiti o alla scadenza delle polizze, a condizione che i contratti siano stati effettuati con uno degli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'I.N.A., le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti, il credito (escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice), le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

La prassi, introdotta con la circolare sopra citata, prevede, a tal fine, la preventiva stipulazione di convenzioni onerose fra le amministrazioni di appartenenza del personale e gli Istituti.

Tuttavia, considerata l'esiguità del tempo disponibile perché il proseguimento delle ritenute possa essere effettuato senza soluzione di continuità si ritiene che, in via eccezionale, si possa prescindere da tale formalità, esclusivamente per le ritenute già in corso.

Le delegazioni rilasciate dai dipendenti, autenticate dal capo dell'ufficio di appartenenza, dovranno essere consegnate alle Direzioni provinciali del Tesoro entro e non oltre il 30 novembre 1999, per l'applicazione delle ritenute, in via provvisoria, sullo stipendio di gennaio 2000.

Nel frattempo, gli istituti creditori produrranno apposita istanza al Provveditore agli studi competente, affinché autorizzi la coesistente Direzione provinciale del Tesoro ad effettuare le ritenute delegate.

L'istanza dovrà contenere i seguenti elementi:

a) Denominazione dell'Istituto, codice fiscale, se del caso gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese, domicilio , rappresentanza legale.
b) Elenco dei dipendenti per cui si chiede la prosecuzione delle ritenute, indicandone le generalità complete e il codice fiscale.
c) Dichiarazione di accettazione delle condizioni cui è subordinata l'applicazione delle deleghe e la prosecuzione delle ritenute fino alla scadenza, come indicate nella richiamata circolare n. 63 del 16-10-96 della Ragioneria Generale dello Stato.
d) indicazione del c/c postale o bancario (unico per tutti i versamenti da effettuare nella provincia ) di ciascun delegatario.

All'istanza dovrà essere allegato un esemplare dell'attestazione del bollettino di c/c postale o bancario del versamento effettuato, cumulativamente per tutti i nominativi indicati, della somma di £ 28.800 per ciascun nominativo, quale onere anticipato per il servizio che verrà reso nel 2000, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, da introitare al Bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368 del Ministero del Tesoro.

Il versamento dovrà essere ripetuto entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, relativamente alle deleghe ancora esistenti.

I Provveditori agli Studi, dopo aver verificato la regolarità delle istanze e rilasciata l'autorizzazione, le trasmetteranno alle Direzioni provinciali del Tesoro.

I medesimi uffici provvederanno, inoltre, sulla base delle attestazioni ricevute, a inviare alla Ragioneria provinciale dello stato di Viterbo l'elenco nominativo dei versanti e gli estremi dei versamenti effettuati, come previsto dalla più volte citata circolare n.63/96.

Il versamento delle quote delegate già trattenute verrà effettuato, dalle Direzioni provinciali del Tesoro, solo al momento della ricezione delle istanze e delle relative autorizzazioni; il versamento delle quote seguenti sarà disposto mensilmente in via continuativa, a far tempo dal mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.

1) Deleghe INA e Assitalia.

Considerato che è in corso di rinnovo la convenzione per la prosecuzione e l'applicazione delle deleghe, rilasciate dal personale amministrato con partita di spesa fissa, a favore delle società in questione, le ritenute verranno disposte dalle direzioni provinciali del Tesoro, senza ulteriori formalità, sulla base di elenchi del personale la cui retribuzione è attualmente gravata da dette ritenute, compilati dagli Enti Locali competenti e contenenti l'indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei deleganti, degli importi mensili, della data di scadenza e delle modalità di versamento.

Detti elenchi dovranno essere inviati al più presto e, comunque, pervenire alle Direzioni Provinciali del Tesoro non oltre il 30 novembre prossimo.

La documentazione originale relativa alle ritenute di cui ai punti 1) e 2), per il personale interessato, dovrà essere trasmessa alle Direzioni provinciali del Tesoro, dagli uffici competenti, immediatamente dopo aver verificato che detto personale sia stato effettivamente trasferito allo Stato.

Eventuali debiti per competenze indebitamente corrisposte, accertati a carico del personale che transiterà allo Stato, potranno essere recuperati sulle nuove partite.

A tal fine gli Enti Locali potranno comunicare alle Direzioni provinciali del Tesoro l'importo del debito e le modalità di recupero, in misura non superiore al quinto dello stipendio, allegando l'autorizzazione al recupero sottoscritta dal dipendente.

Si pregano il Ministero dell'Interno, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM di portare tempestivamente a conoscenza degli Enti Locali il contenuto della presente circolare.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica--Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro.



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