CIRC. N. 263
Prot. n. 13958/BL Roma, 19.4.1997
Ai Sovrintendenti Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di TRENTO
Al Sovrintendente scolastico per la
Provincia di BOLZANO
All'Intendente scolastico per la
scuola lingua tedesca BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la
Valle d'Aosta AOSTA
All'Assessore alla Pubblica Istruzione
della Regione Siciliana PALERMO
Al Presidente della Giunta Provinciale
di TRENTO
Al Presidente della Giunta Provinciale
di BOLZANO
All'Assessore alla Pubblica Istruzione
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
Alle Direzioni Generali, Ispettorati e
Servizio per la Scuola Materna
Oggetto: Calendario scolastico nazionale per
l'anno 1997/98.
L'allegata ordinanza n.262/prot.n.13957/BL
di pari data, che definisce l'adempimento in oggetto, ha come
tratto caratteristico il potenziamento dell'autonomia delle scuole.
Tale circostanza, in relazione anche alle previsioni
della legge n. 59 del 15 marzo u.s., ha indotto questo Ministero
a fissare nell'unito documento solo i termini essenziali, funzionali
al coordinamento generale del sistema scolastico.
In tale contesto il provvedimento che si invia rimette alla responsabilità delle singole istituzioni:
a) di procedere, nel rispetto del vigente contesto normativo, agli adattamenti del calendario che si rendessero opportuni;
b) di decidere sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o quadrimestri motivando la determinazione adottata con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa in particolare per colmare situazioni di carenza;
c) di definire il calendario degli scrutini
e delle valutazioni periodiche e finali degli allievi nonché
degli esami, esclusi quelli di maturità e di licenza di
scuola media.
L'ordinanza che interessa viene in pari data
rimessa all'organo di controllo e diverrà pienamente operativa
soltanto dopo che avrà conseguito il visto e la registrazione,
di cui si fa riserva di comunicare tempestivamente gli estremi
unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di
legge.
I Sovrintendenti scolastici regionali, nelle
more di perfezionamento dell'ordinanza in questione, provvederanno
agli adempimenti preordinati all'emanazione dei calendari di loro
competenza, tenendo presente che l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
stessa pone come limite per la loro definizione la data del 15
giugno 1997.
IL MINISTRO
LUIGI BERLINGUER
ORDINANZA MINISTERIALE N.262
Prot.n. 13957/BL Roma, 19/4/1997
VISTO l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modifiche ed integrazioni;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che non si è reso possibile recepire integralmente in relazione alle vigenti disposizioni ed in considerazione anche dell'esigenze di potenziare, con riferimento alla previsione della legge n.59 del 15 marzo 1997, l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
RITENUTA la
necessità di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del
citato art.74 per l'anno scolastico 1997/98;
1 - I Sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le Regioni ed i Consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1997, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.
2 - Nell'esercizio dei poteri di autonomia
e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola, i consigli di circolo
e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base
della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti
ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari,
possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico,
fermo restando il disposto dell'art.74, 3° comma, del d.lgs.
richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno
200 giorni di lezione.
3 - Gli adattamenti al calendario scolastico possono essere volti
anche a:
a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;
b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all' esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali, ove indispensabile, l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolari nonchè di eventi straordinari.
4 - Ai fini di cui ai precedenti commi, i Sovrintendenti
scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole
province, organizzano apposite riunioni con i Provveditori agli
Studi della Regione alle quali partecipano anche i coordinatori
del Servizio ispettivo regionale.
1 - Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni, delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze. La deliberazione del collegio dei docenti è opportuno che preveda, comunque, adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, nonchè indicazioni sulle date di svolgimento dei consigli delle singole classi. Resta fermo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n.288 del 31/8/95 in ordine alla scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e all'esigenza di assicurare la continuità dell'informazione alle famiglie con incontri a cadenza bimestrale.
2 - E' stabilito direttamente dai Capi d'Istituto,
sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini
e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonchè
degli esami, esclusi quelli di maturità e di licenza di
scuola media.
1 - Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 13 giugno 1998.
2 - Limitatamente alle classi terminali degli
istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano,
rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro
d'arte, le lezioni hanno termine il 6 giugno 1998.
3 - Le attività educative nelle scuole materne e le attività
didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno
1998.
4 -In data successiva hanno termine le attività
nelle classi interessate agli esami di maturità, di licenza
linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne,
nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con
le Regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate
al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norma
dell'art. 278 del T.U. citato nelle premesse nonchè nelle
classi degli istituti professionali che svolgono attività
programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.
1 - Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 17 giugno 1998.
2 - Gli esami di maturità, di licenza
linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 24 giugno
1998.
1 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:
- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- la festa del Santo Patrono.
IL MINISTRO
Luigi Berlinguer