Circolare Ministeriale 11 dicembre 2000, n. 272
Prot. n. 11430/B/1/A
Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000/2001
Con Decreto Ministeriale in corso di emanazione sono stabiliti le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Premesso che la normativa generale di riferimento, relativa agli esami in questione, è contenuta:
- nella Legge 10.12.97, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12.97) parzialmente modificata dall'art. 21, comma 20 bis, della legge 15.3.1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16.6.1998, n. 191;
- nel D.P.R. 23.7.98, n. 323 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 - vedasi pure l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98); nel D.M. prima citato, in corso di emanazione;
- nel D.M. in data 20.11.2000, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta;
- nel D.M. in data 20.11.2000, riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta;
- nel D.M. n. 358 del 18.9.98 (costituzione delle aree disciplinari); - nel D.M n. 250 del 7.11.2000 (esami di Stato nei corsi sperimentali);
- nel D.M. n. 243 del 26.10.2000 (certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame);
- nel D.M. n. 49 del 24.2.2000 (tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi),
con la presente circolare ed i sottoelencati allegati, che ne costituiscono parte integrante, vengono fornite istruzioni di carattere procedurale ed operativo su aspetti e profili particolari della materia, vale a dire:
sulla formazione delle commissioni, con particolare riguardo all'abbinamento delle classi, alla designazione dei commissari interni, ecc.;
sulla partecipazione alle commissioni del personale scolastico ed universitario;
sugli adempimenti richiesti ai capi di istituto ed ai provveditori agli studi;
sui criteri di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
Allegati:
1. Elenco delle istituzioni universitarie con i rispettivi codici da indicare nel modello ES-2;
4. Elenco delle classi di concorso e dei relativi codici da indicare nel modello ES-1;
6. Tempificazione degli adempimenti amministrativi e tecnici;
7. Priorità ai fini della nomina dei presidenti;
8. Priorità ai fini della nomina dei commissari;
10. Riepilogo degli adempimenti dei Capi d'Istituto e dei Provveditori agli Studi.
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Abbinamento delle classi
Subito dopo l'indicazione da parte del Ministro delle materie affidate ai
commissari esterni e della materia oggetto della seconda prova scritta, i
Provveditori agli Studi e i Presidi, per la parte di rispettiva competenza,
attivano le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni, secondo i
criteri appresso indicati.
Il Provveditore agli Studi, dandone comunicazione per iscritto, assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti agli istituti statali di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi.
Sono sottratti all'obbligo dell'abbinamento a classi di istituto statale le classi dei sottoelencati licei linguistici non statali, riconosciuti per legge. Non è, comunque, consentito agli stessi, in quanto istituzioni scolastiche non statali, abbinare classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati:
civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;
civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;
istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia
Mestre;
liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.
Le operazioni, finalizzate all'abbinamento di classi terminali degli istituti paritari, legalmente riconosciuti e pareggiati a classi terminali di istituti statali, hanno inizio già all'atto della ricezione della presente circolare, con riferimento a quei casi (riguardanti ad esempio i corsi di ordinamento), che si presentino di immediata definizione.
Il Capo dell'Istituto statale, dal canto suo, ai fini della costituzione delle commissioni nel proprio istituto (comprensivo delle eventuali sezioni staccate e/o sedi coordinate) procede come segue:
ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. n. 323/98, ripartisce i candidati esterni tra le diverse classi/commissioni dell'istituto procurando che il loro numero massimo non superi il 50 per cento dei candidati interni (ad ogni singola classe/commissione sono complessivamente assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati). Nel caso in cui, per il numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare il predetto limite, può prevedere la costituzione di commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche superando, laddove necessario, il numero di 35 candidati per classe/commissione;
dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva, avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all. 2), prefigura l'abbinamento delle classi tenendo conto delle classi di istituto paritario, pareggiato o legalmente riconosciuto eventualmente assegnate e sulla base dei seguenti criteri:
A. Per ciascuna classe terminale di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione.
B. E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e magistrale).
C. L'abbinamento tra le due classi/commissioni va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le commissioni. I commissari esterni, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del Regolamento emanato con D.P.R. n. 323 del 23-7-1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. L'abbinamento, nel caso in cui la lingua straniera sia affidata a commissario esterno e sia oggetto di seconda prova scritta, va effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso "46/A - Lingue e civiltà straniere", ma anche dei codici corrispondenti alle diverse lingue.
D. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o
sperimentale;
2. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, di ordinamento
e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le
stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di
concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio
per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto della prova scritta
affidata al commissario esterno.
Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure di cui ai
precedenti punti A, B, C, D, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio,
eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non
si rendesse possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti
sopra menzionati, si potrà procedere all'abbinamento tra due classi con
indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine
scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le
stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse
classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento sarà consentito anche nel
caso in cui le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola. La fase
in questione potrà precedere quella dell'abbinamento tra le classi-commissioni
operanti in province diverse.
Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali a classi/commissioni di istituti statali, nonché in presenza di classi articolate. Inoltre, lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato designato un diverso numero di commissari esterni (2/3; 3/4; 2/4), nonché in presenza di classi articolate.
Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento, i candidati esterni che trovino possibilità di assegnazione solo a classi sperimentali devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. In quest'ultimo caso si seguono i criteri fissati per le classi articolate per quanto riguarda i commissari sia esterni che interni.
Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non in comune operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.
Le proposte dei Capi d'Istituto di formazione e abbinamento delle commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni designati, sono comunicate al Provveditore agli Studi, mediante l'apposita scheda modello ES-0 entro il 23 Gennaio 2001 (come da allegato 6); tale scheda recherà anche i dati fatti tenere dai capi di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali.
Il Provveditore agli studi, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta le proposte formulate dai capi di istituto, provvede alle modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari.
Qualora non si rendesse possibile in ambito provinciale, l'abbinamento potrà avvenire tra classi/commissioni operanti in province diverse, previa intesa tra i Provveditori agli studi interessati.
In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, il Provveditore agli studi, in via eccezionale, propone la costituzione di una commissione a se stante, nella quale, pertanto, la componente esterna sarà nominata unicamente in funzione della commissione medesima.
Il Provveditore agli Studi, una volta definito l'insieme degli adempimenti finalizzati all'elaborazione delle proposte di formazione/abbinamento delle commissioni, ne dà comunicazione al Sistema Informativo utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la scheda dovrà essere acquisita al sistema informativo con la funzione "configurazioni valide ai soli fini dei plichi".
Tanto anche con riferimento alle commissioni non gestite attraverso procedure informatizzate e, precisamente, a quelle delle province di Bolzano e di Trento, della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica e i licei musicali, degli istituti per sordomuti.
Designazione dei commissari interni
Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni e della
materia oggetto della seconda prova scritta e l'effettuazione delle operazioni
di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i
commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:
i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti delle materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno titolo a partecipare allo scrutinio finale dei candidati interni;
è assicurata, comunque, la nomina del docente della disciplina oggetto della prova scritta non assegnata al commissario esterno;
le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere;
la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe, in modo che i commissari interni possano effettivamente concorrere, in sede d'esame, insieme alla componente esterna, all'accertamento della preparazione dei candidati;
per le classi:
- articolate su più indirizzi di studio;
- nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse;
- nelle quali diversi gruppi di studenti seguono la medesima lingua straniera ma
con programmi diversi;
- nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre,
i commissari interni vanno designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i
diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile
assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari
interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In
tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o
per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità
numerica tra commissari esterni ed interni;
il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un
numero di commissioni non superiore a due, salvo casi eccezionali.
Nell'assoluta impossibilità di provvedere alla designazione di un docente che
appartenga alla stessa classe, il capo d'istituto designa altro docente dello
stesso corso o di classe di diverso corso, anche se impegnato per la stessa
funzione in altra commissione.
Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal capo di istituto tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi di istituto.
Per i candidati ammessi alle abbreviazioni per merito od obbligo di leva i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.
I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la designazione.
AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA
I presidenti ed i commissari esterni delle commissioni vengono scelti
nell'ambito delle categorie di personale avente titolo alla nomina secondo gli
ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8
del D.M. sopracitato in corso di emanazione. Gli allegati nn. 7 e 8 alla
presente C.M. riportano, nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo,
con indicazione della lettera corrispondente al loro stato giuridico, da
contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.
Le nomine sono disposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, che, a tale
fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo, sia per la
costituzione delle commissioni corrispondenti a classi con indirizzo di
ordinamento che per quelle corrispondenti a classi sperimentali.
PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione della scheda:
dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati
femminili;
docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e
quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999,
n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore che
insegnano, nelle classi terminali e non terminali, le materie comprese nelle
classi di concorso riportate nell'allegato n. 5 ovvero, coloro i quali, pur non
insegnando tali materie, appartengono alle classi di concorso riportate
nell'allegato 4, ovvero coloro i quali svolgano le funzioni di preside
incaricato o di collaboratore del capo di istituto nelle scuole di istruzione
secondaria superiore con o senza esonero dall'insegnamento;
docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e
quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999,
n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo
determinato fino al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al termine delle
attività didattiche, di istituti statali di istruzione secondaria superiore che
insegnano, nelle classi terminali e nelle classi non terminali, materie
rientranti nelle classi di concorso riportate nell'allegato n. 5, ovvero materie
rientranti nelle classi di concorso riportate nell'allegato n. 4, in possesso di
abilitazione all'insegnamento, ovvero del diploma di laurea valido per
l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
Tra i docenti delle predette categorie non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e che si trovino in semiesonero sindacale, i quali, pertanto, hanno la facoltà e non l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione agli esami. I medesimi, se consenzienti, possono essere designati a svolgere la funzione di commissari interni.
PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
Possono presentare la scheda come presidenti:
capi di istituto e docenti di istituti statali di istruzione secondaria
superiore collocati a riposo da meno di 5 anni scolastici e, quindi, non prima
del 1.9.96; i docenti devono possedere il requisito dell'anzianità minima di
servizio di ruolo prestato non inferiore ai 10 anni;
capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori o che, pur non essendo in
possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori,
sono titolari di materie appartenenti a classe di concorso che, per effetto del
D.M. 10.8.1998, n.354, sulla costituzione di ambiti disciplinari, sia stata
aggregata a classe di concorso relativa a insegnamenti di scuola secondaria
superiore;
professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
ricercatori universitari ed assistenti di ruolo, ai sensi della legge 14 gennaio
1999, n.4 e della legge 19 novembre 1990, n.341;
capi di istituto e docenti in possesso dei requisiti richiesti, utilizzati ex
artt. 453 (attività di studio, ricerca e consulenza tecnica) e 456 (compiti
connessi con la scuola) del D.L.vo n. 297/94, purché autorizzati dal capo
dell'ufficio di utilizzazione; i docenti devono possedere il requisito
dell'anzianità minima di servizio di ruolo prestato non inferiore ai 10 anni;
docenti delle Accademie di Belle Arti statali con almeno 10 anni di anzianità
di servizio di ruolo;
capi d'istituto e docenti (con almeno 10 anni di anzianità di servizio) in
situazione di handicap o che usufruiscono, comunque, delle agevolazioni di cui
all'art.33 della L. n. 104 del 5.2.1992.
I requisiti di cui sopra s'intendono riferiti alle nomine a presidente relative a tutte le tipologie di commissioni indicate dalla presente circolare e nel rispetto delle specificità per ciascuna di esse previste.
Possono presentare la scheda come commissari:
docenti in possesso dei requisiti richiesti, utilizzati ex artt. 453
(attività di studio, ricerca e consulenza tecnica) e 456 (compiti connessi con
la scuola) del D.L.vo n. 297/94, purché autorizzati dal capo dell'ufficio di
utilizzazione;
docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore, già di ruolo,
collocati a riposo da meno di 5 anni scolastici e, quindi, non prima del 1.9.96;
docenti che negli ultimi cinque anni (con rapporto di lavoro a tempo determinato
sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche), abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti
statali di istruzione secondaria superiore e nelle accademie di belle arti e
siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle
classi di concorso di cui all'allegato n. 4;
docenti in situazione di handicap o che usufruiscono, comunque, delle
agevolazioni di cui all'art.33 della L. n. 104 del 5.2.1992.
Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo deve presentare la scheda modello ES-1 al Provveditore agli studi della provincia di residenza ovvero all'ultimo istituto statale sede di servizio.
ESPERTI
Ai sensi dell'art. 6, 4° comma, del sopracitato D.M. in corso di emanazione, in considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Ogni inosservanza sarà suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare.
OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO CON RIFERIMENTO A PARTICOLARI SITUAZIONI
I Capi d'Istituto di Scuola media e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività. Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera circolare prot. n. 4690 del 1°.4.99, con la quale i Capi d'Istituto d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento degli esami di idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni e alla c.d.s. n. 1583 del 15.4.99, relativa alla nomina dei Presidi di Scuola media nelle commissioni in argomento.
PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione a:
docenti che siano stati designati quali commissari interni in istituti
statali o in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati (per quei
docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati,
contestualmente anche in istituti non statali);
tutti coloro che non appartengono alle categorie contemplate dalle vigenti
disposizioni in materia o, che, comunque, siano privi dei requisiti richiesti.
Non è, altresì, consentita la presentazione della scheda di partecipazione
al personale che si trovi in una della seguenti posizioni:
sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco
sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data
successiva a quella di inizio degli esami;
sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 23, comma 5,
C.C.N.L. 4.8.1995 del comparto del personale della scuola;
sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento
dell'esame di Stato, quale sostituto del Capo d'Istituto, sempreché
quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod.
ES-1).
DIVIETI DI NOMINA
Gli aspiranti presidenti e commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, comprese sezioni staccate, sedi coordinate, scuole aggregate, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario. Gli ultimi due anni di servizio sono comprensivi dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame. Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati.
Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di presidente o di commissario esterno, nei due anni precedenti l'anno in corso.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:
destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte
nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti
incompatibilità con la nomina stessa;
che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti,
oggetto di contestazione in sede disciplinare.
IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
L'impedimento ad espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente,
da parte degli interessati, al Provveditore agli studi della provincia in cui ha
sede la commissione.
La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere
immediatamente prodotta dai capi di istituto e dai docenti rispettivamente al
Provveditore agli studi della sede di titolarità ed al proprio capo di istituto
anche ai fini della predisposizione dei conseguenti accertamenti.
PERSONALE DA ESONERARE
I Presidi e docenti nominati anche commissari governativi, in caso di
sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti
Provveditori agli Studi, non sia praticabile soluzione alternativa, sono
esonerati dall'incarico.
Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 10.
PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I Provveditori agli Studi e i Capi di istituto dovranno, comunque, acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale direttivo e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 16 del D.M. sopracitato e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato, in corso di emanazione.
REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI
Schede di partecipazione del personale scolastico (modello ES-1)
Si allega alla presente un congruo numero di schede (modello ES-1 comune al personale dirigenziale e docente) per la raccolta dei dati occorrenti ai fini della costituzione delle commissioni. La distribuzione tra i presidi delle scuole ed istituti statali e pareggiati e tra i direttori delle accademie di belle arti dovrà avvenire a cura dei Provveditori agli studi.
A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, come indicato con circolare ministeriale 30.8.2000, n.205, l'acquisizione dei dati contenuti nelle schede di partecipazione ES-1 sarà effettuata direttamente dalle istituzioni scolastiche.
Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, e della presente circolare, anche al fine di evitare errori o omissioni, e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso, frutto di carente conoscenza delle disposizioni di cui trattasi. Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alla posizione di eventuali terzi interessati.
È appena il caso di far presente che eventuali dichiarazioni o indicazioni
non rispondenti al vero o, comunque, tali da indurre in errore e da determinare
situazioni di illegittimità nella formazione delle commissioni, chiamano in
causa la diretta responsabilità dei compilatori delle schede, ivi compresi il
personale a riposo e i docenti a tempo determinato non in servizio nel corrente
anno scolastico e che presentano, quindi, la scheda ES-1 al Provveditore agli
Studi della provincia di residenza o all'ultimo istituto statale sede di
servizio.
Tenuto conto della delicatezza dell'adempimento e dei riflessi che potrebbero
derivarne, sia con riguardo alla correttezza delle operazioni che nelle
posizioni soggettive del personale interessato, i Provveditori agli Studi e i
dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, cureranno che le
attività di trasmissione dei dati al sistema informativo e i relativi controlli
siano effettuati con la massima oculatezza e precisione, opportunamente
sensibilizzando al riguardo gli operatori addetti alla specifica incombenza.
Dell'espletamento dell'attività di controllo farà fede l'apposizione del visto
d'obbligo, in calce alla scheda da parte dei detti responsabili. In particolare,
l'abituale dimora deve essere quella in atto alla data di sottoscrizione della
scheda con indicazione della decorrenza. I Provveditori agli Studi, inoltre
provvederanno ad acquisire, integrare, modificare i dati relativi ai capi
d'Istituto e ai docenti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 10.
Si richiama l'attenzione, altresì, sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie D, E, F, G, H, avente titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.
Schede di partecipazione del personale universitario (modello ES-2)
Unitamente alla presente viene inviato ai Rettori delle Università e dei
Politecnici ed ai Direttori degli Istituti di istruzione universitaria, un
congruo numero di schede (modello ES-2) che potranno essere compilate dal
personale interessato alla nomina a presidente; dette schede una volta
compilate, dovranno essere consegnate ai Rettori o ai Direttori entro il
19.1.2001.
Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-2 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze.
I Rettori e i Direttori avranno cura di apporre, in calce a ciascun modulo
compilato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida della veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far
apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o
Istituto di appartenenza (come da allegato n. 1). Nell'apposito spazio
predisposto in calce ai moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni
circa motivi di inopportunità della nomina del docente o del ricercatore.
Il personale docente universitario indicherà sulla scheda la Direzione Generale
o Ispettorato di riferimento, barrando la relativa casella; successivamente il
Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
verificherà la coerenza della scelta effettuata dall'aspirante con la materia
insegnata e la confermerà o modificherà nell'apposito spazio.
Le schede dovranno pervenire al predetto Ministero - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VII, entro il termine tassativo del 23.1.2001.
Il medesimo Ministero provvederà esclusivamente all'inoltro delle schede degli aventi titolo alle singole Direzioni Generali e all'Ispettorato per l'istruzione artistica, entro e non oltre il 2.2.2001.
Resta inteso che non dovranno compilare le schede i professori e ricercatori
destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno
accademico in corso o in quello precedente, ovvero che si siano resi autori di
comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami previamente contestati in
sede disciplinare.
I Rettori e i Direttori valuteranno, con attento e prudente apprezzamento,
l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o
indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la
nomina.
CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI
Nomine su preferenze e d'ufficio dei capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che, si ricorda, devono ricadere nella regione di servizio o di abituale dimora - espresse dagli aspiranti appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato 7 (capo d'istituto d'istruzione secondaria superiore, dirigente scolastico di convitto nazionale o di educandato femminile), nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore - ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili - nell'ambito della provincia di abituale dimora o di servizio dei medesimi, secondo quanto stabilito alla lettera b) del primo comma dell'art. 7 del D.M. sopracitato e con le modalità riportate al successivo paragrafo, riguardante le nomine d'ufficio, punto 1.
Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo
Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio o di abituale dimora.
Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente ordine:
1. sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di servizio o di abituale dimora, indicato come più gradito nel caso di nomina d'ufficio (con l'esclusione dei capi d'istituto di istruzione secondaria superiore in quanto già esaminati in una fase precedente);
2. sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;
3. d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di abituale dimora o
servizio in base alle tabelle di viciniorità tra le province;
coloro i quali, avendone titolo, aspirano sia alla nomina come presidente che a
quella come commissario, una volta concluse le predette fasi a domanda e
d'ufficio, vengono presi in esame nella successiva fase di nomina a presidente
solo dopo che sia stata verificata la possibilità di nominarli come commissari
nella regione di abituale dimora o di servizio;
4. d'ufficio, su tutte le altre sedi, sempre in base ai criteri di vicinanza
territoriale stabiliti dalle predette tabelle.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio,
gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in
base all'ordine di precedenza di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. sopracitato (si
veda l'allegato 7: "priorità di nomina per i presidenti"); a parità
di condizioni, l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio
e, poi, dall'anzianità anagrafica.
In ogni caso, ciascun aspirante viene preso in considerazione prioritariamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene il proprio istituto di servizio (per il personale a riposo si fa riferimento all'ultima sede di titolarità); solo successivamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine di studi. Per il personale a riposo il riferimento è l'ultima sede di titolarità.
Per il personale universitario la nomina viene effettuata, nel rispetto dei
criteri indicati, con priorità nelle commissioni relative a classi che seguano
il primo indirizzo indicato sul modello ES-2, poi nelle commissioni dell'altro
indirizzo indicato sul medesimo modello, successivamente nelle rimanenti
commissioni di competenza della Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende
il primo indirizzo ed, infine, nelle commissioni di competenza della Direzione
Generale o Ispettorato da cui dipende il secondo indirizzo.
L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene
disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti,
avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono
riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l'elenco delle
scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Qualora nel medesimo
istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini
dell'assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi dello stesso
istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi, in
quest'ultimo caso verranno considerate per prime quelle i cui istituti
appartengano allo stesso comune.
CRITERI DI NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI
Le nomine sono disposte nel seguente ordine e tenendo presenti le preclusioni di cui all'art. 13 del D.M. sopracitato:
1. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nei comuni di abituale dimora o di
servizio, nell'ordine in cui sono stati indicati tra le preferenze;
Alla precedente fase 1 partecipano esclusivamente i docenti con contratto a
tempo indeterminato e i docenti a riposo da meno di cinque anni (stati giuridici
C, D, E, F, G ed H, riportati nell'allegato 8).
2. A domanda, sulle sedi d'esame comprese nelle preferenze, espresse nella scheda di partecipazione, relative alla provincia di abituale dimora e di servizio;
3. d'ufficio, sulle sedi d'esame relative al comune di abituale dimora e di
servizio;
Alle precedenti fasi 2 e 3 partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a
tempo indeterminato, i docenti a riposo da meno di cinque anni e i docenti con
contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al
termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento
delle discipline oggetto d'esame (stati giuridici C, D, E, F, G, H, I ed L,
riportati nell'allegato 8).
4. D'ufficio, sulle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia a cui
appartiene il comune di abituale dimora o di servizio, esaminate secondo i
criteri di viciniorità tra comuni della stessa provincia;
5. a domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate nella scheda di partecipazione e comprese nella regione di abituale dimora e di servizio;
6. d'ufficio, sulle rimanenti sedi della regione di abituale dimora o
servizio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata come più
gradita nel caso di nomina d'ufficio;
Alle precedenti fasi 4, 5 e 6, oltre al personale che ha partecipato alle prime
tre fasi ed in subordine al medesimo, partecipano i docenti con contratto a
tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine
dell'attività didattica non in possesso dell'abilitazione all'insegnamento
delle discipline oggetto d'esame.
7. Su tutte le altre sedi d'esame a livello nazionale, assegnate in base ai
criteri di vicinanza territoriale stabiliti dalle tabelle di viciniorità tra
province.
Alla precedente fase 7 partecipano, oltre alle categorie di personale degli
stati giuridici C, D, E, F, G, H, I, L (di cui all'allegato 8) i docenti forniti
di abilitazione che negli ultimi 5 anni (con rapporto di lavoro a tempo
determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle
attività didattiche) abbiano prestato effettivo servizio, almeno per un anno,
in istituti statali di istruzione secondaria superiore. Per questa categoria di
personale (stato giuridico M) si procede alla nomina d'uffico dopo aver tenuto
conto delle preferenze espresse nella scheda di partecipazione. In ciascuna
delle sopraelencate fasi di nomina, l'aspirante viene preso in considerazione,
nell'ordine, in base alle precedenze di cui all'art. 6 del D.M. sopracitato (si
veda l'allegato 8: "priorità di nomina per i commissari") e, a
parità di condizione, in base all'anzianità di servizio e, da ultimo,
all'anzianità anagrafica:
a. nelle commissioni con indirizzi dell'ordine scolastico di appartenenza,
prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e,
successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso;
b. nelle commissioni con indirizzi di altro ordine scolastico, per una materia
compresa nella propria classe di concorso.
Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti
alla stessa classe di concorso, la nomina viene disposta, ove possibile, nei
confronti di docenti appartenenti a classe di concorso affine.
L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi, in quest'ultimo caso verranno considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune.
CRITERI DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DI LICEO CLASSICO EUROPEO
Le commissioni comprendenti classi di istituti statali che seguono l'indirizzo
di "Progetto di Liceo Classico Europeo" debbono essere costituite dal
presidente e da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni
scolastiche nelle quali è in atto tale sperimentazione; il predetto personale
dovrà indicare nella scheda di partecipazione il codice dell'istituto presso il
quale ha maturato la specifica esperienza dichiarata ed in quale anno
scolastico.
L'assegnazione a dette commissioni è effettuata secondo i criteri sopra descritti, con l'eccezione che vengono esaminate anche preferenze esterne alla regione di abituale dimora e servizio; queste ultime nomine precedono quelle d'ufficio sulle rimanenti sedi del territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 2, del D.M. sopracitato. Nelle commissioni con classi di "Progetto di Liceo Classico Europeo", alle quali non sia stato possibile assegnare personale in possesso di esperienza specifica, è nominato personale che abbia operato in corsi sperimentali e, da ultimo, il personale appartenente ai corsi ordinari.
COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle
disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 250 del 7.11.2000.
In particolare, per quanto concerne i Licei musicali sperimentali attivati presso i Conservatori di Musica il Presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:
a. Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato, in servizio o a riposo da non più di 5 anni;
b. Docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni;
c. Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni;
d. Docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni.
COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla diversità dei programmi d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, sulla necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi.