Circolare Ministeriale 18 novembre 1999, n. 276

Prot. n. 44572/BL

Oggetto: Rilascio dei modelli CUD relativi all’anno 1999 - Ulteriori precisazioni in merito alla circolare n. 244/1999, recante la nuova procedura per il pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2000, delle retribuzioni al personale supplente breve e saltuario delle scuole di ogni ordine e grado

Premessa

Com’è noto questo Ministero con la circolare citata in oggetto ha dato indicazioni sugli adempimenti amministrativo-contabili per adeguare alla mutata normativa fiscale in materia di rapporto di lavoro "stagionale", le procedure di liquidazione degli emolumenti erogati dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al personale supplente breve e saltuario. Le anzidette disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 2000. Si rende pertanto necessario impartire disposizioni per l’effettuazione degli adempimenti fiscali e previdenziali relativi all’anno 1999 al fine di consentire, dal 1° gennaio 2000, il corretto avvio della nuova procedura di liquidazione delle competenze al personale in questione.

Liquidazione della 13 mensilità e dei ratei di ferie maturati

L’ultima istituzione scolastica presso la quale gli interessati hanno prestato l’ultimo servizio nell’anno provvederà come di consueto a liquidargli tutti i ratei di tredicesima mensilità maturati nel 1999 nonché i ratei del compenso per ferie non godute maturate nel periodo settembre-dicembre 1999, ciò anche al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di liquidazione senza strascichi legati al precedente sistema.

Conguaglio fiscale 1999 e rilascio del modello CUD

Al conguaglio fiscale di fine anno e al rilascio dei modelli CUD per l’anno 1999 nei confronti del personale supplente breve e saltuario dovranno provvedere d’ufficio ancora e per l’ultima volta le istituzioni scolastiche di ultima sede di servizio degli interessati, secondo le procedure sin qui in vigore.

Il modello CUD da utilizzare è stato pubblicato sulla G.U. n.256 del 30 ottobre 1999 (DM Finanze 28 ottobre 1999).

Al riguardo si invitano i capi delle istituzioni scolastiche ed educative ad un attento esame del decreto ministeriale in questione, del modello stesso e delle allegate istruzioni. Si richiama inoltre la particolare attenzione sul fatto che nella facciata posteriore del modello stesso sono presenti due sezioni: una relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS che sostituisce il vecchio modello O1/M e l’altra concernente i dati previdenziali e assistenziali INPDAP che, come indicato nel punto 6 delle istruzioni allegate al CUD medesimo, dall’anno 1999 vanno comunicati anche ai dipendenti statali.

In relazione a ciò e in considerazione del fatto che l’ultima istituzione scolastica tenuta al conguaglio fiscale di fine anno ed al rilascio del CUD non è in grado di conoscere i dati previdenziali e assistenziali previsti nelle suindicate sezioni del CUD relativi agli adempimenti posti in essere dalle altre scuole presso le quali l’interessato ha prestato altri servizi nell’anno, in quanto essi non figurano nella scheda fiscale che accompagna il supplente, dette scuole diverse dall’ultima sede di servizio, presso le quali l’interessato ha lavorato nel corso del 1999, provvederanno singolarmente alla redazione e al rilascio all’interessato, ciascuna per i rapporti di lavoro di propria competenza, di dette cennate due sezioni, utilizzando i dati concernenti le ritenute INPS (DS) e INPDAP (fondo pensioni) in loro possesso. Dette medesime scuole compileranno ovviamente anche il frontespizio del modello nel quale vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro e del dipendente cui il CUD si riferisce.

Resta ovviamente inteso che i dati INPS e INPDAP relativi all’ultimo rapporto di lavoro nell’anno vanno invece certificati dall’ultima istituzione scolastica che compila anche la sezione del CUD concernente i dati fiscali di tutto l’anno 1999.

Conguaglio fiscale 2000 a richiesta del dipendente

Per quanto riguarda invece la nuova procedura di liquidazione delle retribuzioni e di effettuazione degli adempimenti fiscali e previdenziali prevista a decorrere dal 1° gennaio 2000 dalla cennata CM n. 244/1999, le SS.LL. sono pregate di richiamare l’attenzione dei capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, affinchè ne diano adeguata informativa al dipendente personale supplente breve e saltuario, sul disposto dei seguenti commi dell’art. 7 del D.L.vo 2.9.1997 n. 314:

comma 4, che prevede l’obbligo per il datore di lavoro sostituto d’imposta di effettuare, a richiesta del dipendente, il conguaglio di fine anno, che tenga conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro intrattenuti dall’interessato con altri soggetti anche se diversi da istituzioni scolastiche. In tal caso il dipendente dovrà produrre al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio successivo all’anno d’imposta cui il conguaglio si riferisce, le certificazioni CUD rilasciate dai precedenti datori di lavoro;

comma 3, che stabilisce le opzioni che il dipendente può scegliere in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.



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