Circolare Ministeriale 19 novembre 1999, n. 277
Prot. n. 14830/B/1/A
Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1999/2000
Con D.M. dell'8.11.1999, in corso di registrazione, sono stati stabiliti le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Premesso che la normativa generale di riferimento, relativa agli esami in questione, è contenuta: - nella Legge 10.12.97, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12.97) parzialmente modificata dall'art.21, comma 20 bis, della legge 15.3.1997, n.59, introdotto dall'art.1, comma 22, della legge 16.6.1998, n.191; - nel D.P.R. 23.7.98, n. 323 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 - vedasi pure l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98); - nel D.M. dell'8.11.99 sopracitato; -nel D.M. n.356 del 18.9.98, confermato con DM. dell'8.11.99 (modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta); -nel D.M. n. 357 del 18.9.98, confermato con modifiche con D.M. dell'8.11.99, (caratteristiche formali generali della terza prova scritta); -nel D.M. n. 358 del 18.9.98 (costituzione delle aree disciplinari); -nel D.M n.449 del 10.11.1998 ( esami di Stato nei corsi sperimentali); - nel D.M. n.450 del 10.11.1998 ( certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame); nel D.M. n. 34 del 10.2.1999 (tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi), con la presente circolare ed i sottoelencati allegati, che ne costituiscono parte integrante, vengono fornite istruzioni di carattere procedurale ed operativo su aspetti e profili particolari della materia, vale a dire:
Allegati:
1. Elenco delle istituzioni universitarie con i rispettivi codici da indicare nel modello ES-2;
2. Modello relativo alla formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni, alla individuazione e comunicazione dei nominativi dei commissari interni (mod. ES-0), alle relative istruzioni per la compilazione;
3. Schede di partecipazione alle commissioni degli esami di stato e istruzioni per la compilazione relative al personale scolastico (mod. ES-1) ed universitario (mod. ES-2);
4. Elenco delle classi di concorso e dei relativi codici da indicare nel modello ES-1;
5. Elenco delle materie rientranti nei programmi d'insegnamento dell'ultimo anno di corso, con i codici relativi alle materie stesse, alle classi di concorso corrispondenti ed alle classi di concorso affini;
6. Tempificazione degli adempimenti amministrativi e tecnici;
7. Priorità ai fini della nomina dei presidenti;
8. Priorità ai fini della nomina dei commissari;
9. Elenco degli indirizzi dei corsi di studio di sperimentazione autonoma (di solo ordinamento e di ordinamento e struttura - maxisperimentazione) e dei relativi codici, da utilizzare per la formazione delle commissioni;
10. Riepilogo degli adempimenti dei Capi d'Istituto e dei Provveditori agli Studi.
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Abbinamento delle classi
Subito dopo l'indicazione da parte del Ministro delle materie affidate ai commissari esterni e della materia oggetto della seconda prova scritta, i Provveditori agli Studi e i Presidi, per la parte di rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni, secondo i criteri appresso indicati:
Il Provveditore agli Studi, dandone comunicazione per iscritto, assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito o obbligo di leva) degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti agli istituti statali di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi.
Sono sottratti all'obbligo dell'abbinamento a classi di istituto statale le classi dei sottoelencati licei linguistici non statali, riconosciuti per legge. Non è, comunque, consentito agli stessi, in quanto istituzioni scolastiche non statali, abbinare classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati:
Le operazioni, finalizzate all'abbinamento di classi terminali degli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati a classi terminali di istituti statali, hanno inizio già all'atto della ricezione della presente circolare, con riferimento a quei casi (riguardanti ad esempio i corsi di ordinamento), che si presentino di immediata definizione.Il Capo dell'Istituto statale, dal canto suo, ai fini della costituzione delle commissioni nel proprio istituto (comprensivo delle eventuali sezioni staccate e/o sedi coordinate) procede come segue:
-ai sensi dell'art.9 - comma 3 - del D.P.R. n. 323/98, ripartisce i candidati esterni tra le diverse (classi) commissioni dell'istituto procurando che il loro numero massimo non superi il 50 per cento dei candidati interni (ad ogni singola classe/commissione sono complessivamente assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati). Nel caso in cui, per il numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare il predetto limite, può prevedere la costituzione di commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche superando, laddove necessario, il numero di 35 candidati per classe/commissione;
-dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per merito ed obblighi di leva, avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all.2), prefigura l'abbinamento delle classi tenendo conto delle classi di istituto pareggiato o legalmente riconosciuto eventualmente assegnate e sulla base dei seguenti criteri:
A. Per ciascuna classe terminale di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione.
B. E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e magistrale).
C. L'abbinamento tra le due (classi) commissioni va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le commissioni. I commissari esterni, ai sensi dell'art.8, comma 8, del Regolamento emanato con D.P.R. n.323 del 23-7-1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. L'abbinamento, nel caso in cui la lingua straniera sia affidata a commissario esterno e sia oggetto di seconda prova scritta, va effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso "46/A - Lingue e civiltà straniere", ma anche dei codici corrispondenti alle diverse lingue.
D. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1. tra due (classi) commissioni dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale;
2. tra due (classi) commissioni con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno.Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure di cui ai precedenti punti A, B, C, D, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non si rendesse possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si potrà procedere all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola. La fase in questione potrà precedere quella dell'abbinamento tra le classi-commissioni operanti in province diverse.
Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali a classi/commissioni di istituti statali, nonché in presenza di classi articolate. Inoltre, lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato designato un diverso numero di commissari esterni (2/3; 3/4; 2/4), nonché in presenza di classi articolate.
Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento, i candidati esterni che trovino possibilità di assegnazione solo a classi sperimentali devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. In quest'ultimo caso si seguono i criteri fissati per le classi articolate per quanto riguarda i commissari sia esterni che interni.
Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non in comune operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.
Le proposte dei Capi d'Istituto di formazione e abbinamento delle commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni designati, sono comunicate al Provveditore agli Studi, mediante l'apposita scheda modello ES-0 entro il 10 GENNAIO 2000 (come da allegato 6); tale scheda recherà anche i dati fatti tenere dai capi di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali.
Il Provveditore agli studi, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta le proposte formulate dai capi di istituto, provvede alle modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle (classi) commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari.
Qualora non si rendesse possibile in ambito provinciale, l'abbinamento potrà avvenire tra classi/commissioni operanti in province diverse, previa intesa tra i Provveditori agli studi interessati.
In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, il Provveditore agli studi, in via eccezionale, propone la costituzione di una commissione a se stante, nella quale, pertanto, la componente esterna sarà nominata unicamente in funzione della commissione medesima.
Il Provveditore agli Studi, una volta definito l'insieme degli adempimenti finalizzati all'elaborazione delle proposte di formazione/abbinamento delle commissioni ne dà comunicazione al Sistema Informativo utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la scheda dovrà essere acquisita al sistema informativo con la funzione "configurazioni valide ai soli fini dei plichi".
Tanto anche con riferimento alle commissioni non gestite attraverso procedure informatizzate e, precisamente, a quelle delle province di Bolzano e di Trento, della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica e i licei musicali, degli istituti per sordomuti.
Designazione dei commissari interni
Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni e della materia oggetto della seconda prova scritta e l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle (classi) commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:
a) i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti delle materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno titolo a partecipare allo scrutinio finale dei candidati interni;
b) è assicurata, comunque, la nomina del docente della disciplina oggetto della prova scritta non assegnata al commissario esterno;
c) le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse;
d) la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe, in modo che i commissari interni possano effettivamente concorrere, in sede d'esame, insieme alla componente esterna, all'accertamento della preparazione dei candidati;
e) per le classi:
- articolate su più indirizzi di studio;
- nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse;
- nelle quali diversi gruppi di studenti seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi;
- nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari interni vanno designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni;f) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di commissioni non superiore a due, salvo casi eccezionali.
Nell'assoluta impossibilità di provvedere alla designazione di un docente che appartenga alla stessa classe, il capo d'istituto designa altro docente dello stesso corso o di classe di diverso corso, anche se impegnato per la stessa funzione in altra commissione.
Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal capo di istituto tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi di istituto.
Per i candidati ammessi alle abbreviazioni per merito o obbligo di leva i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.
Ai candidati interni di 4^ classe aventi titolo a sostenere l'esame di Stato con abbreviazione per merito od obblighi di leva dell'indirizzo di istituto tecnico commerciale di nuovo ordinamento "giuridico-economico-aziendale" viene attribuito il codice indirizzo proprio del progetto assistito Igea.
AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA
I presidenti ed i commissari esterni delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale avente titolo alla nomina secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.M. dell'8.11.1999. Gli allegati nn.7 e 8 alla presente C.M. riportano, nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente al loro stato giuridico, da contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.
Le nomine sono disposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo, sia per la costituzione delle commissioni corrispondenti a classi con indirizzo di ordinamento che per quelle corrispondenti a classi sperimentali.
PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione della scheda:
- capi di istituti statali di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;
- docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art.5 della legge 3.5.1999, n.124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, le materie comprese nelle classi di concorso riportate nell'allegato n. 5 ovvero, per coloro i quali non insegnano tali materie, che appartengono alle classi di concorso riportate nell'allegato 4, ovvero che svolgono le funzioni di preside incaricato o di collaboratore del capo di istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore con o senza esonero dall'insegnamento;
- docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art.5 della legge 3.5.1999, n.124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al termine delle attività didattiche, di istituti statali di istruzione secondaria superiore che insegnano, nelle classi terminali e nelle classi non terminali, materie comprese nelle classi di concorso riportate nell'allegato n. 5, ovvero materie comprese nelle classi di concorso riportate nell'allegato n. 4, in possesso di abilitazione all'insegnamento, ovvero del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
Tra i docenti delle predette categorie non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e che si trovino in semiesonero sindacale i quali, pertanto, hanno la facoltà e non l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione agli esami. I medesimi, viceversa, possono essere designati a svolgere la funzione di commissari interni.
PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
Possono presentare la scheda come presidenti:
- capi di istituto e docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di 5 anni scolastici e, quindi, non prima del 1.9.95; i docenti devono possedere il requisito dell'anzianità minima di servizio di ruolo prestato non inferiore ai 10 anni;
- capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
- professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
- ricercatori universitari confermati;
- capi di istituto e docenti in possesso dei requisiti richiesti, utilizzati ex artt. 453 (attività di studio, ricerca e consulenza tecnica) e 456 (compiti connessi con la scuola) del D.L.vo n. 297/94, purché autorizzati dal capo dell'ufficio di utilizzazione; i docenti devono possedere il requisito dell'anzianità minima di servizio di ruolo prestato non inferiore ai 10 anni;
- docenti delle Accademie di Belle Arti statali con almeno 10 anni di anzianità di servizio di ruolo.
I requisiti di cui sopra s'intendono riferiti alle nomine a presidente relative a tutte le tipologie di commissioni indicate dalla presente circolare e nel rispetto delle specificità per ciascuna di esse previste.
Possono presentare la scheda come commissari:
- docenti in possesso dei requisiti richiesti, utilizzati ex artt. 453 (attività di studio, ricerca e consulenza tecnica) e 456 (compiti connessi con la scuola) del D.L.vo n. 297/94, purché autorizzati dal capo dell'ufficio di utilizzazione;
- docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore, già di ruolo, collocati a riposo da meno di 5 anni scolastici e, quindi, non prima del 1.9.95;
- docenti che negli ultimi cinque anni (con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali di istruzione secondaria superiore e nelle accademie di belle arti e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso di cui all'allegato n.4.
Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo deve presentare la scheda modello ES-1 al Provveditore agli studi della provincia di residenza.
ESPERTI
Ai sensi dell'art.6, 4° comma, del D.M. dell'8.11.1999, in considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
Ogni inosservanza sarà suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare.
OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO CON RIFERIMENTO A PARTICOLARI SITUAZIONI
I Capi d'Istituto di Scuola media e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività. Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera circolare prot. n.4690 del 1°.4.99, con la quale i Capi d'Istituto d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento degli esami di idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni e alla c.d.s. n.1583 del 15.4.99, relativa alla nomina dei Presidi di Scuola media nelle commissioni in argomento.
PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione a:
- docenti che siano stati designati quali commissari interni in istituti statali o in istituti legalmente riconosciuti o pareggiati (per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti non statali);
- tutti coloro che non appartengono alle categorie contemplate dalle vigenti disposizioni in materia o, che, comunque, siano privi dei requisiti richiesti.
Non è, altresì, consentita la presentazione della scheda di partecipazione al personale che si trovi in una della seguenti posizioni:
- sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
- sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 23, comma 5, C.C.N.L. 4.8.1995 del comparto del personale della scuola;
- sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del Capo d'Istituto, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1).
DIVIETI DI NOMINA
I presidenti ed i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, comprese sezioni staccate, sedi coordinate, scuole aggregate, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario. Gli ultimi due anni di servizio sono comprensivi dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame. Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti legalmente riconosciuti o pareggiati.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:
- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
- che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
L'impedimento ad espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente, da parte degli interessati, al Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione.
La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere immediatamente prodotta dai capi di istituto e dai docenti rispettivamente al Provveditore agli studi della sede di titolarità ed al proprio capo di istituto anche ai fini della predisposizione dei conseguenti accertamenti.
PERSONALE DA ESONERARE
I Presidi e docenti, che siano impegnati in esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, se nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare, sono esonerati da quest'ultimo incarico.
Tale esonero si intende riferito anche ai commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Provveditori agli Studi, non sia praticabile soluzione alternativa.
Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 10.
PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I Provveditori agli Studi e i Capi di istituto dovranno, comunque, acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale direttivo e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art.10 del D.P.R. n.323/1998 e all'art.16 del D.M. dell'8.11.1999 e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato, in corso di emanazione.
REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI
Schede di partecipazione del personale scolastico (modello ES-1)
Si allega alla presente un congruo numero di schede (modello ES-1 comune al personale direttivo e docente) per la raccolta dei dati occorrenti ai fini della costituzione delle commissioni. La distribuzione tra i presidi delle scuole ed istituti statali e pareggiati e tra i direttori delle accademie di belle arti dovrà avvenire a cura dei Provveditori agli studi.
Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, e della presente circolare, anche al fine di evitare errori o omissioni, e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso, frutto di carente conoscenza delle disposizioni di cui trattasi. Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alla posizione di eventuali terzi interessati.
Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittimità nella formazione delle commissioni, nonché dei Provveditori e dei capi di istituto in ordine al mancato o inidoneo servizio di controllo sulla esattezza e correttezza dei dati indicati dai presidi, dai docenti e dal personale in quiescenza (ove ritenute necessarie, i Provveditori ed i capi di istituto richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o le integrazioni). Dell'espletamento dell'attività di controllo farà fede l'apposizione del visto d'obbligo, in calce alla scheda da parte dei detti responsabili.
Si richiama l'attenzione, altresì, sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie D, E, F, G, avente titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.
Schede di partecipazione del personale universitario (modello ES-2)
Unitamente alla presente viene inviato ai Rettori delle Università e dei Politecnici ed ai Direttori degli Istituti di istruzione universitaria, un congruo numero di schede (modello ES-2) che potranno essere compilate dal personale interessato alla nomina a presidente; dette schede una volta compilate, dovranno essere consegnate ai Rettori o ai Direttori entro il 12.1.2000.
Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-2 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze.
I Rettori e i Direttori avranno cura di apporre, in calce a ciascun modulo compilato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegato n. 1). Nell'apposito spazio predisposto in calce ai moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di inopportunità della nomina del docente o del ricercatore.
Il personale docente universitario indicherà sulla scheda la Direzione Generale o Ispettorato di riferimento, barrando la relativa casella; successivamente il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica verificherà la coerenza della scelta effettuata dall'aspirante con la materia insegnata e la confermerà o modificherà nell'apposito spazio.
Le schede dovranno pervenire al predetto Ministero - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VII, entro il termine tassativo del 25.1.2000.
Il medesimo Ministero provvederà esclusivamente all'inoltro delle schede degli aventi titolo alle singole Direzioni Generali e all'Ispettorato per l'istruzione artistica, entro e non oltre il 4.2.2000.
Resta inteso che non dovranno compilare le schede i professori e ricercatori destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno accademico in corso o in quello precedente, ovvero che si siano resi autori di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami previamente contestati in sede disciplinare;
I Rettori e i Direttori valuteranno, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina.
CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI
Nomine su preferenze e d'ufficio dei capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che, si ricorda, devono ricadere nella regione di servizio o di abituale dimora - espresse dagli aspiranti appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato 7 (capo d'istituto d'istruzione secondaria superiore, dirigente scolastico di convitto nazionale o di educandato femminile), nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore - ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili - nell'ambito della provincia di abituale dimora o di servizio dei medesimi, secondo quanto stabilito alla lettera b) del primo comma dell'art. 7 del D.M. dell'8.11.1999 e con le modalità riportate al successivo paragrafo, riguardante le nomine d'ufficio, punto 1.
Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo
Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio o di abituale dimora.
Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente ordine:
1. sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di servizio o di abituale dimora, indicato come più gradito nel caso di nomina d'ufficio (con l'esclusione dei capi d'istituto di istruzione secondaria superiore in quanto già esaminati in una fase precedente);
2. sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;
3. d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di abituale dimora o servizio in base alle tabelle di viciniorità tra le province; coloro i quali, avendone titolo, aspirano sia alla nomina come presidente che a quella come commissario, una volta concluse le predette fasi a domanda e d'ufficio, vengono presi in esame nella successiva fase di nomina a presidente solo dopo che sia stata verificata la possibilità di nominarli come commissari nella regione di abituale dimora o di servizio;
4. d'ufficio, su tutte le altre sedi, sempre in base ai criteri di vicinanza territoriale stabiliti dalle predette tabelle.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi, vengono presi in considerazione in base all'ordine di precedenza di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. dell'8.11.1999 (si veda l'allegato 7: "priorità di nomina per i presidenti"); a parità di condizioni, l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio e, poi, dall'anzianità anagrafica.
In ogni caso, ciascun aspirante viene preso in considerazione prioritariamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene il proprio istituto di servizio (per il personale a riposo si fa riferimento all'ultima sede di titolarità); solo successivamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine di studi. Per il personale a riposo il riferimento è l'ultima sede di titolarità.
Per il personale universitario la nomina viene effettuata, nel rispetto dei criteri indicati, con priorità nelle commissioni relative a classi che seguano il primo indirizzo indicato sul modello ES-2, poi nelle commissioni dell'altro indirizzo indicato sul medesimo modello, successivamente nelle rimanenti commissioni di competenza della Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende il primo indirizzo ed, infine, nelle commissioni di competenza della Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende il secondo indirizzo.
L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine delle scuole, dei distretti e dei comuni riportato nell'elenco ufficiale delle scuole dell'istruzione secondaria superiore ed artistica.
CRITERI DI NOMINA DEI COMMISSARI
Le nomine sono disposte nel seguente ordine e tenendo presenti le preclusioni di cui all'art. 13 del D.M. dell'8.11.1999:
1. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nei comuni di abituale dimora o di servizio, nell'ordine in cui sono stati indicati tra le preferenze;
Alla precedente fase 1 partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti a riposo da meno di cinque anni (stati giuridici C, D, E, F, G - riportati nell'allegato 8).
2. A domanda, sulle sedi d'esame comprese nelle preferenze, espresse nella scheda di partecipazione, relative alla provincia di abituale dimora e di servizio;
3. d'ufficio, sulle sedi d'esame relative al comune di abituale dimora e di servizio;
Alle precedenti fase 2 e 3 partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti a riposo da meno di cinque anni e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame (stati giuridici C, D, E, F, G, I ed L - riportati nell'allegato 8).
4. D'ufficio, sulle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di abituale dimora o di servizio, esaminate secondo i criteri di viciniorità tra comuni della stessa provincia;
5. a domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate nella scheda di partecipazione e comprese nella regione di abituale dimora e di servizio;
6. d'ufficio, sulle rimanenti sedi della regione di abituale dimora o servizio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;
Alle precedenti fasi 4, 5 e 6, oltre al personale che ha partecipato alle prime tre fasi ed in subordine al medesimo, partecipano i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica non in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame.
7. Su tutte le altre sedi d'esame a livello nazionale, assegnate in base ai criteri di vicinanza territoriale stabiliti dalle tabelle di viciniorità tra province.
Alla precedente fase 7 partecipano, oltre alle categorie di personale degli stati giuridici C, D, E, F, G, I, L (di cui all' allegato 8) i docenti forniti di abilitazione che, negli ultimi 5 anni, (con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche) abbiano prestato effettivo servizio, almeno per un anno, in istituti statali di istruzione secondaria superiore. Per questa categoria di personale (stato giuridico M) si procede alla nomina d'ufficio dopo aver tenuto conto delle preferenze espresse nella scheda di partecipazione.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, l'aspirante viene preso in considerazione, nell'ordine, in base alle precedenze di cui all'art. 6 del D.M. n. dell'8.11.1999 (si veda l'allegato 8: "priorità di nomina per i commissari") e, a parità di condizione, in base all'anzianità di servizio e, da ultimo, all'anzianità anagrafica:
a. nelle commissioni con indirizzi dell'ordine scolastico di appartenenza, prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso;
b. nelle commissioni con indirizzi di altro ordine scolastico, per una materia compresa nella propria classe di concorso.
Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti
appartenenti alla stessa classe di concorso, la nomina viene disposta, ove
possibile, nei confronti di docenti appartenenti a classe di concorso affine,
secondo le tabelle di affinità riportate nell'allegato
5 alla presente C.M..
L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene
disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri suesposti, avviene
seguendo l'ordine delle scuole, dei distretti e dei comuni riportato nell'elenco
ufficiale delle scuole dell'istruzione secondaria superiore ed artistica.
CRITERI DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DI LICEO CLASSICO EUROPEO
Le commissioni comprendenti classi di istituti statali che seguono l'indirizzo di "Progetto di Liceo Classico Europeo" debbono essere costituite dal presidente e da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto tale sperimentazione.
L'assegnazione a dette commissioni è effettuata secondo i criteri sopra descritti, con l'eccezione che, in tale caso, sono esaminate anche preferenze esterne alla regione di abituale dimora e servizio; queste ultime nomine precedono quelle d'ufficio sulle rimanenti sedi del territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 2, del D.M. dell'8.11.1999. Nelle commissioni con classi di "Progetto di Liceo Classico Europeo", alle quali non sia stato possibile assegnare personale in possesso di esperienza specifica, è nominato personale che abbia operato in corsi sperimentali e, da ultimo, il personale appartenente ai corsi ordinari.
COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. n.449 del 10.11.1998.
In particolare, per quanto concerne i Licei musicali sperimentali attivati presso i Conservatori di Musica il Presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:
a. Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato, in servizio o a riposo da non più di 5 anni;
b. Docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni;
c. Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni;
d. Docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati oppure a riposo da non più di 5 anni.