Circolare Ministeriale 18 giugno 1998, n. 279
Oggetto: Trasmissione D.M. n. 251 del 29.5.98 e Direttiva n. 252 del 29.5.98, rispettivamente concernenti: il programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione scolastica e l'applicazione della L. 440/97 che istituisce il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
Si trasmettono in allegato il D.M. e la Direttiva indicati in oggetto, registrati alla
Corte dei Conti in data 5.6.98 con numeri, rispettivamente, 001 P.I. 151 e 001 P.I. 150.
Detti provvedimenti sono stati adottati in sostituzione del D.M. n.765 del 27.11.97,
accluso alla C.M. n. 766/97, e della Direttiva n. 238 del 19.5.98, trasmessa con C.M. n.
239/98, per l'esigenza di uniformarsi alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti,
la quale, in estrema sintesi, ha richiesto che i progetti di sperimentazione riguardanti
l'autonomia fossero avviati all'interno del vigente quadro normativo. Ciò premesso, è
necessario che le istituzioni scolastiche, nella predisposizione dei relativi progetti
sperimentali, facciano riferimento ai dati relativi agli acclusi provvedimenti.
Pertanto si pregano le SS.LL. di volerne dare la più ampia e tempestiva comunicazione
alle istituzioni scolastiche dipendenti. (Il Capo di Gabinetto)
Decreto Ministeriale 29 maggio 1998, n. 251
Il Ministro della Pubblica istruzione
VISTI gli artt. 276, 277 e 278 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, che approva il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
RITENUTO di dover approvare in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione
che consenta alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di
autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente
ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, la cui attuazione
avverrà con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;
RITENUTO che nell'ordinamento vigente esistono numerose disposizioni, che hanno già
trovato parziale attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in precedenti
sperimentazioni, dalle quali é possibile trarre principi che supportino scientificamente
una sperimentazione nazionale avente ad oggetto l'organizzazione della didattica;
RITENUTO che il programma nazionale di sperimentazione deve essere prospettato alle
istituzioni scolastiche in modo non vincolante e che ciascuna può aderirvi totalmente o
solo parzialmente nel rispetto delle decisione assunte dai competenti organi collegiali;
CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, 24.9.91, n. 1169) ha
ritenuto che anche in assenza di una specifica disposizione legislativa è legittima
l'introduzione con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il
passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in regolamento ministeriale
emanato su espressa previsione legislativa;
SENTITO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
DECRETA
Art. 1
1. Per le finalità di cui in premessa è autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998, l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica:
2 Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessità di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sarà opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.
Art. 2
1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei
collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei
docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli
aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono attivare iniziative
concernenti gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'art. 1, comma 1, nel
rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione di cui all'art. 1 si realizza adattando la programmazione educativa,
attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che
consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro
saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla normativa di riferimento
richiamata all'art. 1, anche con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.
3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su
richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione
e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali
territoriali.
Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì,
perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure.
4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di
cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo
l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di
accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti
per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata
la pubblicità e la circolarità delle esperienze.
5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti,
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle
singole istituzioni scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche
non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli
Studi, al Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE competente.
Art. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono costituiti uno o più "Nuclei di
supporto tecnico-amministrativo" con il compito di sostenere, ove richiesto, le
sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative
realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete
delle esperienze.
2. Ciascun nucleo, è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze
amministrative e tecniche - ivi compresi gli IRRSAE - anche non appartenenti
all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso
deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori
tecnici, che abbiano già effettuato esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la
massima rapidità e per prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente nelle
sedi scolastiche. 4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei di supporto
tecnico-amministrativo, il Provveditore agli Studi assicura le condizioni per realizzare
una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.
Direttiva 29 maggio 1998, n. 252
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L. 18.12.97, n. 440, concernente la "Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi";
VISTO il D.M. 29.5.98, n. 251, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche attraverso
l'autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di sperimentazione;
VISTO l'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
TENUTO conto che l'art. 4 della citata L. 440/97 fissa la dotazione del fondo in lire 100
miliardi per l'anno 1997 ed in lire 400 miliardi per l'anno 1998;
CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie non utilizzate nel corso dell'anno di
riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per il disposto dell'art.
1, comma 2, ultimo periodo, della medesima L. 440/97;
PRESO atto che i tempi di approvazione della legge non hanno consentito di utilizzare per
l'anno 1997 alcuna somma, per cui sono disponibili, per l'anno 1998, lire 500 miliardi da
destinare agli interventi indicati dalla legge;
CONSIDERATO che l'art. 2 della L. 440/97 prevede l'emanazione di una o più direttive per
la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la
ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione
degli interventi;
RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del fondo con riferimento alla
realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento
della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;
VISTO il parere espresso dalla VII Commissione Permanente del Senato della Repubblica, in
data 14.5.98;
VISTO il parere formulato dalla VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati, in
data 14.5.48;
RITENUTO di recepire le condizioni e le osservazioni formulate dalle predette Commissioni
Parlamentari sullo schema di direttiva sottoposta al parere delle medesime;
EMANA
la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1998, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".
1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:
2. Specificazione degli interventi
3. Progetti connessi all'attuazione del primo paragrafo del punto 2
I progetti riferiti all'attivazione delle iniziative sperimentali autorizzate in via
transitoria dal D.M. 251 del 29.5.98, predisposti dalle istituzioni scolastiche, dovranno
indicare le iniziative da porre in essere, la quantificazione degli oneri finanziari
necessari per la compiuta realizzazione degli stessi, ivi compresa la eventuale
remunerazione per l'attività progettuale.
I progetti saranno inviati al competente Provveditorato agli Studi per il relativo
finanziamento.
4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi
I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in
modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di
mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a
livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle
istituzioni scolastiche, alla dimensione delle stesse ed alla complessità dei progetti.
Conseguentemente viene stabilita la seguente ripartizione della intera somma disponibile
per l'anno 1998, come sopra quantificata in lire 500 miliardi, per i singoli interventi
elencati al punto 1):
a) lire 218 miliardi per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica, per l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico e per l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie (sub lettera a));
b) lire 98 miliardi per iniziative di formazione ed, aggiornamento riferite a tutto il personale scolastico, legate al processo di diffusione della cultura dell'autonomia ed all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche (sub lettera b));
c) lire 23 miliardi per lo sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati (sub lettera c));
d) lire 40 miliardi per le iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea (sub lettera d));
e) lire 100 miliardi per gli interventi perequativi anche mediante integrazione degli organici provinciali (sub lettera e));
f) lire 21 miliardi per la valutazione del sistema scolastico e per il monitoraggio, supporto e valutazione degli interventi della L. 440/97 (sub lettera f)), ivi compresi gli oneri per i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i provveditorati a norma del D.M. n. 251 del 29.5.98.
I finanziamenti destinati ai progetti connessi con l'autonomia scolastica formeranno
oggetto di specifico capitolo di bilancio da istituire nei competenti centri di
responsabilità dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Le occorrenti variazioni di bilancio, a favore dei competenti centri di responsabilità
presenti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, saranno
disposte con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.
5. Modalità della gestione delle somme
La gestione delle somme indicate al punto 4) e rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:
Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti
Uffici scolastici provinciali, sulla base di specifica assegnazione a loro favore.
Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei
progetti di cui al punto 3), dopo aver dedotto la somma di lire 33 miliardi, da destinare
all'introduzione graduale dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria, e la somma
di lire 40 miliardi per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti,
saranno ripartiti: per il 30% in parti uguali alle singole scuole, per il 35% in misura
proporzionale alle dimensioni e alla tipologia delle istituzioni scolastiche medesime ed
il restante 35% in misura proporzionale alla complessità dei progetti da realizzare.
6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la realizzazione dell'autonomia, saranno attivate idonee forme di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul territorio degli Ispettori Tecnici, dei "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia", costituiti presso ciascun Provveditorato agli studi ai sensi del D.M. 29.5.98, n. 251, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241.
7. Monitoraggio e valutazione degli interventi
All'attività di monitoraggio ed alla valutazione degli interventi realizzati in attuazione della legge n. 440/97, si provvederà mediante i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i provveditorati ai sensi del D.M. n. 251 del 29.5.98, gli IRRSAE, il CEDE, nonché mediante gli Ispettori tecnici.