Circolare Ministeriale 19 novembre 1999, n. 280
Prot. n. 14841/B/1A
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - Candidati esterni - A.S. 1999/2000
Nell'approssimarsi della data del 30 novembre fissata dal comma 11 dell'art.3 del Regolamento - emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 - quale termine di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, si impartiscono le seguenti indicazioni e istruzioni di carattere generale, rinviando all'emananda Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato la regolamentazione completa degli specifici aspetti e profili della materia.
1. Requisiti di ammissione
1.1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno 2000 e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno 2000; in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2000.
1.2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno 2000 e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno 2000; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto al paragrafo 1, punto 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2000.
1.3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del paragrafo 1, punto 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.
1.4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto Magistrale, di Istituto Tecnico per le attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di Istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato. La mancata frequenza dei corsi sopracitati, il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma, prevista dall'art.13 del citato Regolamento.
1.5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare previsto dal comma 5 dell'art.3 del citato Regolamento.
1.6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal paragrafo 1 punto 1, lettere a), c), d), e dal paragrafo 1 punto 2 lettera c), previo superamento dell'esame preliminare previsto dal comma 5 dell'art.3 del citato Regolamento. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo 1, punto 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
1.7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
1.8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
1.9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
2.Sedi degli esami2.1. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:
2.2 Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per Dirigenti di comunità presso gli ITAS sono impartite specifiche disposizioni al paragrafo 4.
2.3. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. 403/98.
2.4 Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 403/98 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.
2.5. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla 5a classe;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M. 31.7.1973;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché abbiano conseguito la promozione alla 5a classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche del suddetto ordine.
2.6. Negli istituti che attuano sperimentazioni che non coinvolgono l'ordinamento e la struttura curricolare ma sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento (o "non assistite") e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate) sulla base di programmi nazionali ai sensi dell'art.278 del D.L.vo 16.4.1994, n.297, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
2.7. Il Capo d'istituto trasmette al Provveditore agli Studi, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, punti 2 e 4.
2.8. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, l'istituto o gli istituti interessati (fatta eccezione per gli ITAS per i quali al successivo paragrafo 4 sono impartite disposizioni specifiche) provvedono a trasmettere al Provveditore agli studi le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dei rispettivi istituti, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, si tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domanda prodotte dai candidati esterni.
2.9. Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 2 punto 8, il Provveditore agli studi, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i capi d'Istituto interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine, previo accordo con i competenti Provveditori agli Studi.
2.10. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 2 punto 9 lettere a) e b), il Provveditore agli Studi dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia di competenza, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:
- il Provveditore agli studi dà luogo alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
- i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande, per ogni utile riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art.6;
- i commissari interni sono designati dal capo dell'istituto al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni dettate dal D.M. 8 novembre 1999 e dalla C.M. del 19 novembre 1999, n. 277, concernenti i criteri e le modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi d'istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo capo di istituto designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato.
2.11. Nei casi previsti al paragrafo 2 punti 7, 8, 9 e 10 il Provveditore agli Studi della provincia nella quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.
2.12. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto statale.
2.13. I Provveditori agli Studi valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
2.14. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli Studi della provincia al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
2.15. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
3.Presentazione delle domande3.1. I candidati esterni devono presentare la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 1999 previsto dal Regolamento. La domanda deve essere corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 403/98, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui al paragrafo 1. La domanda deve essere corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni agli esami di Dirigenti di comunità presso gli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 .
3.2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui al punto 1.3. e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche, di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro e non oltre il 31.5.2000.
3.3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 punto 1 le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
3.4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli Studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che giustifichino il ritardo e semprechè siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2000 previsto dal Regolamento. I Provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui gli stessi sono stati assegnati.
3.5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.
3.6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui al punto 1 è di competenza del Capo d'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il capo di istituto , ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda e segnala alla competente commissione di esami preliminari ed esami di Stato ogni eventuale, ulteriore irregolarità.
3.7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del Direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero della Giustizia. In tale caso il Provveditore agli studi potrà prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 1999. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.
4.Candidati esterni agli esami di Dirigenti di comunità presso gli ITAS
Nel decorso anno scolastico il numero assai elevato di candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di Istituto tecnico per le attività sociali "Dirigenti di comunità" (le cui domande, in linea generale, furono concentrate nei pochi istituti nei quali era attivato tale indirizzo) creò notevoli problemi organizzativi ed operativi. Al fine di ovviare agli inconvenienti suaccennati si ritiene, pertanto, necessario disporre, per gli esami del corrente anno scolastico relativi a tale corso di studi, quanto segue:
4.1 Presentazione delle domande
Gli interessati, entro il termine stabilito del 30 novembre, presentano
domanda ad un solo istituto statale ubicato nella propria provincia di residenza
(per i candidati minorenni, alla data di presentazione della domanda, il
riferimento è al luogo di residenza anagrafica della famiglia, da comprovare
con apposita dichiarazione sottoscritta resa da uno dei genitori; per i
maggiorenni, alla medesima data, il riferimento è al proprio luogo di residenza
anagrafica, comprovata personalmente nelle medesime forme).
Tale istituto è da identificare:
In ciascuna provincia l'istituto di presentazione è unico. Le domande presentate fuori dalla provincia di residenza vengono subito trasmesse al competente istituto, quale indicato, a richiesta, dai Provveditori agli studi delle province di residenza, informandone gli interessati.
Resta fermo che la sede di esame è comunicata agli interessati dal Provveditore agli studi nei seguenti casi:
a - per i candidati non residenti in Italia (domande presentate al Provveditorato);
b - per le domande tardive (dopo il 30 novembre ed entro il 31 gennaio) e per quelle presentate entro il 20 marzo da candidati interni ritiratisi prima del 15 marzo (domande presentate al Provveditorato della provincia di residenza anagrafica);
c - per le domande di trasferimento di candidati da altra provincia per mutamento della residenza anagrafica (domande presentate all'istituto depositario della domanda iniziale e da questo trasmesse al Provveditorato di nuova residenza);
d - per i candidati detenuti (domanda presentata al Provveditorato).
4.2 Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame diverso da ITAS
L'individuazione, da parte dei Provveditori agli studi, dell'istituto di presentazione o assegnazione delle domande diverso da un ITAS con indirizzi di ordinamento viene operata in base:
- alla più elevata coincidenza di classi di concorso presenti nell'indirizzo di cui trattasi e negli indirizzi attivati nell'istituto sede d'esame;
- alla maggiore disponibilità di docenti delle classi di concorso richieste, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito comunale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e di Stato;
- alla maggiore disponibilità di personale di segreteria, alla materiale capienza dei locali e disponibilità di attrezzature, in particolare per le prove pratiche;
- alla ricettività alberghiera del comune sede dell'istituto (per i candidati prevenienti da altro comune).
Tutti gli istituti, indipendentemente dalla tipologia dei corsi ivi attivati (ordinamento e/o sperimentali) e dall'ordine scolastico (es. istituto magistrale), possono essere sede d'esame.
4.3 Casi, modalità e criteri di ridistribuzione ed assegnazione
I Capi di istituto, previa ricognizione del numero di domande acquisite, verificano, d'intesa con i Provveditori agli studi, la possibilità di formare, in ciascun istituto, tre commissioni apposite di soli candidati esterni per esami preliminari o multipli di tre, con un numero, di norma, di 35 candidati per commissione (ogni tre commissioni vengono configurate due "classi"/commissioni di esame di Stato per coloro che superano l'esame preliminare e per coloro che non vi sono tenuti). Nei soli istituti con lo specifico indirizzo tale ricognizione è preceduta dall'assegnazione dei candidati alle classi terminali, con precedenza per coloro che sono già in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe.
Ove non sia possibile, per numero insufficiente di candidati, costituire le dette tre commissioni, ovvero vi siano resti che non consentono di formarne ulteriori tre, il Provveditore, d'intesa con i Provveditori delle province limitrofe ovvero con quelli delle province della medesima regione, concentrano i candidati in un numero inferiore di istituti fra quelli già individuati quali sede d'esame, dando la precedenza, se esistenti ed ove possibile, a quelli con lo specifico indirizzo, ovvero ad altri ITAS con corsi di ordinamento. Ove l'istituto non sia in grado di accogliere tutti i candidati e sia possibile con quelli in eccedenza formare tre commissioni in dipendenza dell'esiguità del numero degli altri, questi vengono preferibilmente assegnati ad altro istituto della provincia e prioritariamente, se esistente, ad altro ITAS con corsi di ordinamento.
Per la individuazione delle domande eccedenti il preside tiene conto del loro ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto, fatta salva la detta precedenza nell'assegnazione alle classi terminali. Gli istituti cedenti, trasferendo le domande a quelli di definitiva assegnazione, ne informano gli interessati.
4.4 Versamento contributi
I candidati che presentano la domanda direttamente presso l'istituto scolastico allegano alla stessa la ricevuta relativa al versamento, nella misura dovuta, del contributo richiesto. In caso di successiva destinazione a diversa sede d'esame, il contributo versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore. Coloro che presentano la domanda stessa al Provveditorato agli studi effettuano e documentano il versamento all'istituto successivamente alla definizione della loro sede d'esame.
Resta fermo che il versamento della tassa erariale deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda.
4.5 Programma d'esame
Per i candidati esterni che sostengono l'esame presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il programma d'esame è quello proprio della classe di assegnazione o, in caso di costituzione di commissioni apposite, della classe di riferimento quale individuata dal preside.
Per i candidati esterni che sostengono l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, il programma d'esame, che sarà disponibile sul sito internet, viene definito dal Ministero.
4.6 Diplomi e certificazioni
Per i candidati esterni che non sostengano l'esame di Stato presso un ITAS, i Presidenti di commissione, nel rilasciare i diplomi e le certificazioni di cui al D.M. n. 450 del 10.11.98 appongono, accanto alla denominazione dell'istituto, la seguente specifica: "Solo sede d'esame".
ITALIANO
Gli obiettivi di conoscenza, competenza e capacità hanno come termini di
riferimento: