Circolare Ministeriale 19 dicembre 2000, n.
283
(in GU 4 gennaio 2001, n. 3)
Oggetto: Chiarimenti sull'applicabilità della normativa contenuta nella circolare ministeriale n. 342 del 3 agosto 1998
Con la circolare ministeriale indicata in oggetto sono state diramate istruzioni operative per alcuni adempimenti demandanti dalle SS.LL. in tema di istituzioni scolastiche non statali meramente private di istruzione secondaria e artistica.
Le predette istruzioni sono state impartite in occasione della devoluzione delle SS.LL. della competenza, fra l'altro, ad emanare provvedimenti di "presa d'atto";
Tali istruzioni, che hanno riguardo alla generalità dei casi di comunicazione alla amministrazione dell'iniziativa assunta per la gestione di istituzioni scolastiche meramente private di istruzione secondaria ed artistica, non tengono conto delle peculiarità di alcuni corsi, in particolare di quelli di lingue straniere e di quelli per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda per gli stranieri, gestiti da cittadini italiani e persone giuridiche italiane o equiparati.
In merito occorre precisare che tale tipologia di corsi - quand'anche non espressamente menzionata nell'art. 352 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che costituisce la fonte normativa primaria del provvedimento di "presa d'atto" - deve ritenersi pur sempre rappresentativa nella fattispecie delineata nel quinto comma dello stesso art. 352 come altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti educativi siano correlati alle finalità delle scuole pubbliche.
Pertanto deve ritenersi soggetta alla vigilanza di questo Ministero - oltre a qualsiasi attività organizzativa che, indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire un'istruzione volta al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria ed artistica - anche qualsiasi attività organizzata che, indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire una istruzione volta alla conoscenza delle lingue straniere o della lingua italiana come lingua seconda per gli stranieri.
Conseguentemente i corsi di preparazione ad esami, i corsi di lingue straniere e i corsi di lingua italiana per stranieri devono ritenersi tutti allo stesso modo soggetti alla vigilanza di questo Ministero e all'eventuale accertamento dichiarativo, se richiesto, circa la regolarità del loro funzionamento.
Per quanto riguarda, in particolare, i corsi di lingua italiana per stranieri e di lingue straniere, è da rilevare che si tratta di corsi che, per le caratteristiche didattiche e per la provenienza degli allievi, abitualmente non hanno una durata rapportata all'anno scolastico ma, spesso, di molto inferiore e sono frequentati i primi da stranieri di diverse nazionalità e i secondi da soggetti con diversi livelli di istruzione.
Ciò induce a ritenere che, nell'ambito della documentazione relativa al funzionamento (a firma del gestore), di cui alla lettera C) dell'allegato A alla circolare ministeriale n. 342/1998, sia sufficiente un elenco degli iscritti ai corsi all'atto della richiesta di "presa d'atto", accompagnato da una relazione sull'attività didattica che si intende svolgere e sul personale che si intende impiegare.
Resta ferma, per le tre tipologie di corsi di cui trattasi, la necessità di produrre, contestualmente all'istanza di presa d'atto di regolare funzionamento, tutta la documentazione relativa al gestore, tutta la documentazione relativa ai locali e tutta la documentazione varia indicata nelle lettere A), B) e D) dell'allegato A alla circolare ministeriale n. 342/1998, nonché - per i soli corsi di preparazione ad esami - tutta la documentazione relativa al funzionamento (a firma del gestore) indicata nella lettera C) dell'allegato A alla circolare ministeriale n. 342 del 3 agosto 1998.
Con l'occasione, si fa presente l'opportunità che nei provvedimenti di presa d'atto adottati dalle SS.LL., di cui si prega di voler puntualmente trasmettere copia a questa Direzione generale, siano chiaramente indicati, qualora la gestione sia attribuita a una persona giuridica, la denominazione esatta dell'ente gestore, la sede legale dello stesso, il codice fiscale dell'ente e il nominativo del suo legale rappresentate identificato anche con il luogo e la data di nascita; nel caso che la gestione sia attribuita a una persona fisica, della stessa devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita.
Si chiarisce, infine, che gli adempimenti demandati alle SS.LL. con la circolare ministeriale n. 342/1998 sopra citata si riferiscono esclusivamente alle competenze proprie di questa Direzione generale alla data del 3 agosto 1998, con la conseguenza che devono ritenersi escluse dalle attribuzioni demandate a codesti uffici sia la vigilanza sulle scuole straniere in Italia gestite da cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, la competenza relativamente alle quali e' stata demandata alle SS.LL. con apposito atto della Direzione generale per gli scambi culturali, sia la vigilanza sui corsi di danza classica e sui corsi di musica, in seguito al decreto ministeriale 14 ottobre 1992, n. 547 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1993), che ha trasferito all'Ispettorato per l'istruzione artistica le competenze amministrative sulle accademie e gli istituti musicali non statali in quanto le istituzioni non rientranti nell'area dell'istruzione secondaria.
Si prega di voler curare la diffusione della presente presso tutte le istituzioni scolastiche meramente private, legalmente riconosciute, pareggiate e paritarie rientranti nell'ambito di competenza territoriale delle SS.LL.
Si resta in attesa di cortesi assicurazioni di adempimento al riguardo.