Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Circolare Ministeriale 18 settembre 1987, n. 284

Oggetto: Insegnamento religione cattolica ed attività formative ed integrative nelle scuole materne, elementari e medie

Il T.A.R. Lazio con decisioni n. 1273 e 1274, ambedue in data 17 luglio 1987, ha annullato la C.M. 29 ottobre 1986, n. 302 nella parte in cui questa sancisce l'obbligatorietà - per alunni che non si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica - della partecipazione alle attività formative ed integrative affermando, di conseguenza, il loro diritto di allontanarsi eventualmente dalla scuola.
Il Consiglio di Stato, con ordinanze n. 578 e 579 del 28 agosto 1987, ha sospeso l'esecuzione delle predette decisioni del T.A.R. nelle parti in cui affermano: "che gli alunni i quali non intendano avvalersi dell'insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo hanno il diritto di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico".
Considerata l'urgenza di dare esecuzione al disposto dei suddetti organi giurisdizionali ed in attesa delle definitive decisioni nel merito da parte del Consiglio di Stato, nonché di eventuale successiva regolamentazione in materia - in relazione anche agli orientamenti parlamentari che dovessero determinarsi - si forniscono, in via transitoria, le seguenti indicazioni:
a) A parziale modifica della C.M. 29 ottobre 1986, n. 302 e ad integrazione della C.M. 3 maggio 1986, n. 131 per gli alunni che non si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica né delle attività formative ed integrative il genitore o chi esercita la potestà può chiedere di optare per la semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro, allontanarsene.
b) Allo scopo di soddisfare nelle forme e nei modi più opportuni l'imprescindibile esigenza di garantire un idoneo servizio di assistenza nei confronti degli alunni di cui sopra, le singole scuole adotteranno le necessarie misure organizzative, sulla base delle proposte e dei pareri degli organi collegiati competenti (in particolare, collegio dei docenti e consiglio di istituto).
Per quanto concerne le modalità di impiego del personale, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. 29 ottobre 1986, n. 302


Circolare Ministeriale 29 ottobre 1986, n. 302

Oggetto: Quesiti concernenti l'applicazione della C.M. 24 luglio 1986, n. 211

Si ritiene opportuno fornire riscontro con la presente circolare a taluni quesiti che assumono rilevanza più generale con riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 25 marzo 1985, n. 121, e nel D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, ferme restando le indicazioni caso per caso già fornite nelle vie brevi per le situazioni di carattere particolare dalle SS.LL. rappresentate.
Tra i problemi che le SS.LL. hanno qui evidenziato si ritengono meritevoli di prioritaria considerazione quelli le cui soluzioni consentano di assicurare il rispetto delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti e nel contempo siano idonee a garantire il diritto di tutti gli allievi a fruire, con riferimento ai singoli ordini e gradi di istruzione frequentati, di un uguale tempo di scuola.
Allo scopo di realizzare tale effettiva parità di posizioni si sottolinea la necessità che i collegi dei docenti, tenuto conto delle proprie competenze in ordine alla programmazione delle attività previste per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività educative di religione cattolica (per la scuola materna), acquisiscano - secondo le modalità già previste dalle precedenti circolari C.M. 3 maggio 1986, n. 128, C.M. 3 maggio 1986, n. 129, C.M. 3 maggio 1986, n. 130 e C.M. 3 maggio 1986, n. 131 e dalla C.M. 24 luglio 1986, n. 211 concrete proposte, nell'ambito dell'azione programmatoria in parola, anche da parte di coloro che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi del menzionato insegnamento o delle predette attività educative di religione cattolica.
Al riguardo, è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall'art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi.
Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei capi d'istituto intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola.
Relativamente alla scuola elementare e media, le attività formative da offrire agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica rientrano, come esplicitato in precedenti circolari, tra quelle integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 4 agosto 1977, n. 517 e dall'art. 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517; a detto fine, qualora i contenuti delle attività medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potrà procedersi all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale. La frequenza delle attività integrative - in quanto nella fattispecie rivolta ad assicurare la fruizione di un eguale tempo scuola agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica - viene ad assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatorietà.
Per quanto concerne gli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, le particolari indicazioni fornite in proposito con la C.M. 3 maggio 1986, n. 131 costituiscono, di norma, l'ambito entro il quale gli studenti possono formulare le loro proposte, al fine di consentire al collegio dei docenti di tradurle in obiettivi programmati. Premesso che lo svolgimento delle attività integrative e culturali rientra, nei limiti dell'orario d'obbligo, tra i compiti istituzionali del personale docente in servizio, si richiama ancora una volta l'attenzione sull'assoluta necessità che per l'effettuazione di dette attività venga anzitutto impiegato personale docente di ruolo (docenti delle dotazioni organiche aggiuntive, docenti in soprannumero totale o parziale, docenti che debbano completare l'orario di servizio stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417), senza che peraltro siano disattese, relativamente agli istituti di istruzione secondaria, le esigenze derivanti dall'applicazione dell'art. 17 della Legge 20 maggio 1982, n. 270. Resta fermo quanto in precedenti occasioni disposto sui docenti impegnati in attività già programmate e definite (ad esempio, per la scuola media, tempo prolungato e corsi di recupero).
Nell'ipotesi in cui non si determinino le condizioni sopra indicate, ai fini dello svolgimento dell'attività integrative e culturali previste a favore degli studenti che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, si farà ricorso a docenti disponibili all'effettuazione delle ore eccedenti, che ovviamente saranno retribuite ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Solo nel caso di oggettiva impossibilità di adottare una delle soluzioni sopra prospettate e nei limiti temporali in cui tale oggettiva impossibilità perduri, risulterà, in via assolutamente residuale, necessitata l'utilizzazione di personale supplente. In tale circostanza i capi d'istituto conferiranno le supplenze agli aspiranti inclusi nelle graduatorie relative a classi di concorso per attività coerenti con le particolari indicazioni di cui alla più volte citata C.M. n. 131/86.
In mancanza di aspiranti in possesso di titolo di studio prescritto, saranno utilizzate le graduatorie di altre scuole o istituti posti nell'ambito dello stesso distretto o, in subordine, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dello stesso comune o di comuni viciniori.
In ogni caso, le supplenze di cui sopra saranno conferite, in relazione alle effettive esigenze, raggruppando per quanto possibile le ore disponibili in ciascuna istituzione scolastica, fino alla concorrenza dell'orario obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del D.P.R. n. 417/74. A tale riguardo, qualora i contenuti delle attività siano tali da renderlo utile ed opportuno, si potrà procedere all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale.
Si chiarisce, inoltre, che attività diverse rispetto a quelle indicate nella più volte richiamata C.M. 3 maggio 1986, n. 131 sono da ritenersi consentite subordinatamente alla utilizzazione di risorse certamente già disponibili e perché, comunque, il loro svolgimento non comporti il ricorso a supplenze.
Per quanto riguarda, infine, l'attività di studio individuale, si chiarisce che ad essa sono tenuti, negli istituti di istruzione secondaria di II grado, gli studenti che, avendo comunque dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, non intendano fruire delle attività programmate dal collegio dei docenti.
Nel mentre si invitano i competenti organi a predisporre adeguate norme integrative ai singoli regolamenti di istituto, volte a disciplinare lo svolgimento di detto studio individuale, si sottolinea l'esigenza di esperire ogni iniziativa affinché gli studenti interessati possano disporre di appositi spazi, così da corrispondere nel modo migliore al dovere di vigilanza per tutto il tempo scuola, dovere che comporta la permanenza degli studenti nei locali scolastici durante l'intero orario. Resta fermo, in ogni caso, con riferimento all'attività di studio individuale, che non potrà procedersi all'impiego di personale supplente.
Si coglie, infine, l'occasione per raccomandare che le SS.LL. e tutte le componenti del mondo della scuola proseguano nell'apprezzata opera fin qui svolta nella costruttiva ricerca delle soluzioni più idonee per garantire la più coerente applicazione della nuova disciplina relativa al diritto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, e ciò nel pieno rispetto del pluralismo che, come non appare inutile ribadire, si configura come valore peculiare della Costituzione e rappresenta principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico.


Circolare Ministeriale 3 maggio 1986, n. 131

Oggetto: Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica - indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Si fa seguito alle C.M. 20 dicembre 1985, n. 368 (prot. n. 53421/1407) e C.M. 17 gennaio 1986, n. 10 (prot. n. 54366/1429), per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e alle attività culturali e formative offerte agli studenti che esercitano il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
La presente circolare è stata redatta sulla base dello schema di disegno di legge relativo alla "Capacità in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado", approvato dal Governo ed ora all'esame del parlamento. Resta inteso che ci si dovrà conformare a quanto il parlamento deciderà in merito; si invitano peraltro le SS.LL. a curare che i competenti Capi di istituto provvedano intanto alla distribuzione del modulo e della scheda informativa sottoindicati (allegati A e B), riservandosi l'Amministrazione di dare, in relazione alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge anzidetto, ulteriori disposizioni in ordine alla iscrizione e alla connessa presentazione del modulo.
Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potestà la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica e delle attività culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue:
Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate agli studenti:
1) allegato A, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, da allegare alla domanda di iscrizione.
2) allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
Le attività di cui all'allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato.
Dette attività sono svolte dai docenti nell'ambito dell'orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nel quarto comma dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.
I Capi di istituto avranno cura di assicurare che, nell'applicazione delle disposizioni in oggetto, si operi nel pieno rispetto delle scelte effettuate e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.
In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i capi di istituto faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta ai sensi delle presenti disposizioni.
Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole ed istituti interessati.

ALLEGATO A
MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1986/87.
ALUNNO ............................
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense (articolo 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
L'avente diritto (studente se maggiorenne ovvero uno dei genitori o chi esercita la patria potestà in caso di studente che non abbia ancora compiuto il 18esimo anno di età al momento dell'esercizio del diritto) deve compilare il modulo e presentarlo alla segreteria della scuola nei termini fissati per le iscrizioni.
La scelta operata all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura.
PRIMA APPLICAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA
Nella prima applicazione, riferita all'anno scolastico 1986/87, gli aventi diritto sono tenuti in tutti i casi, sia di iscrizione a domanda che di ufficio, a presentare alla Segreteria della scuola il presente modulo nei seguenti termini:
25 gennaio 1986 :
- per la prima iscrizione alle scuole materne
- per la iscrizione alle prime classi nelle scuole elementari e medie
7 luglio 1986 :
- in tutti gli altri casi
SI: - Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
NO: - Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.
Firma: - studente se maggiorenne ................
ovvero
- genitore o chi esercita la patria potestà ...........
Data ...............
Per l'alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all'anno scolastico in corso
Scuola .................
Classe ......... Sezione ..........
Cancellare la voce che non si utilizza.

ALLEGATO B
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ED ARTISTICA
Attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli studenti stessi.
Al fine di rendere possibile l'acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall'inizio delle lezioni.
Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgano è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.
Ulteriori chiarimenti in merito all'insegnamento della religione sono stati forniti dalle seguenti disposizioni: [OMISSIS]


La pagina
- Educazione&Scuola©