Circolare Ministeriale 18 settembre
1987, n. 284 Oggetto: Insegnamento religione
cattolica ed attività formative ed integrative nelle scuole materne,
elementari e medie Il T.A.R. Lazio con decisioni n. 1273 e
1274, ambedue in data 17 luglio 1987, ha annullato la C.M. 29 ottobre
1986, n. 302 nella parte in cui questa sancisce l'obbligatorietà - per
alunni che non si sono avvalsi dell'insegnamento della religione
cattolica - della partecipazione alle attività formative ed integrative
affermando, di conseguenza, il loro diritto di allontanarsi
eventualmente dalla scuola.
Il Consiglio di Stato, con ordinanze n. 578 e 579 del 28 agosto 1987, ha
sospeso l'esecuzione delle predette decisioni del T.A.R. nelle parti in
cui affermano: "che gli alunni i quali non intendano avvalersi
dell'insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo hanno il
diritto di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per
loro, del normale orario scolastico".
Considerata l'urgenza di dare esecuzione al disposto dei suddetti organi
giurisdizionali ed in attesa delle definitive decisioni nel merito da
parte del Consiglio di Stato, nonché di eventuale successiva
regolamentazione in materia - in relazione anche agli orientamenti
parlamentari che dovessero determinarsi - si forniscono, in via
transitoria, le seguenti indicazioni:
a) A parziale modifica della C.M. 29 ottobre 1986, n. 302 e ad
integrazione della C.M. 3 maggio 1986, n. 131 per gli alunni che non si
avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica né delle attività
formative ed integrative il genitore o chi esercita la potestà può
chiedere di optare per la semplice presenza nei locali scolastici,
senza, peraltro, allontanarsene.
b) Allo scopo di soddisfare nelle forme e nei modi più opportuni
l'imprescindibile esigenza di garantire un idoneo servizio di assistenza
nei confronti degli alunni di cui sopra, le singole scuole adotteranno
le necessarie misure organizzative, sulla base delle proposte e dei
pareri degli organi collegiati competenti (in particolare, collegio dei
docenti e consiglio di istituto).
Per quanto concerne le modalità di impiego del personale, si fa rinvio
alle indicazioni contenute nella C.M. 29 ottobre 1986, n. 302
Circolare Ministeriale 29 ottobre
1986, n. 302 Oggetto: Quesiti concernenti
l'applicazione della C.M. 24 luglio 1986, n. 211 Si ritiene
opportuno fornire riscontro con la presente circolare a taluni quesiti
che assumono rilevanza più generale con riferimento alle disposizioni
contenute nella Legge 25 marzo 1985, n. 121, e nel D.P.R. 16 dicembre
1985, n. 751, ferme restando le indicazioni caso per caso già fornite
nelle vie brevi per le situazioni di carattere particolare dalle SS.LL.
rappresentate.
Tra i problemi che le SS.LL. hanno qui evidenziato si ritengono
meritevoli di prioritaria considerazione quelli le cui soluzioni
consentano di assicurare il rispetto delle scelte operate dalle famiglie
e dagli studenti e nel contempo siano idonee a garantire il diritto di
tutti gli allievi a fruire, con riferimento ai singoli ordini e gradi di
istruzione frequentati, di un uguale tempo di scuola.
Allo scopo di realizzare tale effettiva parità di posizioni si
sottolinea la necessità che i collegi dei docenti, tenuto conto delle
proprie competenze in ordine alla programmazione delle attività previste
per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione
cattolica o delle attività educative di religione cattolica (per la
scuola materna), acquisiscano - secondo le modalità già previste dalle
precedenti circolari C.M. 3 maggio 1986, n. 128, C.M. 3 maggio 1986, n.
129, C.M. 3 maggio 1986, n. 130 e C.M. 3 maggio 1986, n. 131 e dalla
C.M. 24 luglio 1986, n. 211 concrete proposte, nell'ambito dell'azione
programmatoria in parola, anche da parte di coloro che comunque non
abbiano dichiarato di avvalersi del menzionato insegnamento o delle
predette attività educative di religione cattolica.
Al riguardo, è appena il caso di precisare come la programmazione delle
attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento
integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione
educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall'art. 4
del D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di
prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei
docenti medesimi.
Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora
compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei capi d'istituto
intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde
rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola.
Relativamente alla scuola elementare e media, le attività formative da
offrire agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica rientrano, come esplicitato
in precedenti circolari, tra quelle integrative da realizzarsi nel
quadro di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 4 agosto 1977, n. 517
e dall'art. 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517; a detto fine, qualora i
contenuti delle attività medesime siano tali da renderlo utile ed
opportuno, potrà procedersi all'accorpamento degli alunni oltre che per
classi parallele, anche in senso verticale. La frequenza delle attività
integrative - in quanto nella fattispecie rivolta ad assicurare la
fruizione di un eguale tempo scuola agli alunni che comunque non abbiano
dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica -
viene ad assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatorietà.
Per quanto concerne gli istituti di istruzione secondaria di II grado ed
artistica, le particolari indicazioni fornite in proposito con la C.M. 3
maggio 1986, n. 131 costituiscono, di norma, l'ambito entro il quale gli
studenti possono formulare le loro proposte, al fine di consentire al
collegio dei docenti di tradurle in obiettivi programmati. Premesso che
lo svolgimento delle attività integrative e culturali rientra, nei
limiti dell'orario d'obbligo, tra i compiti istituzionali del personale
docente in servizio, si richiama ancora una volta l'attenzione
sull'assoluta necessità che per l'effettuazione di dette attività venga
anzitutto impiegato personale docente di ruolo (docenti delle dotazioni
organiche aggiuntive, docenti in soprannumero totale o parziale, docenti
che debbano completare l'orario di servizio stabilito dall'art. 88 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417), senza che peraltro siano disattese,
relativamente agli istituti di istruzione secondaria, le esigenze
derivanti dall'applicazione dell'art. 17 della Legge 20 maggio 1982, n.
270. Resta fermo quanto in precedenti occasioni disposto sui docenti
impegnati in attività già programmate e definite (ad esempio, per la
scuola media, tempo prolungato e corsi di recupero).
Nell'ipotesi in cui non si determinino le condizioni sopra indicate, ai
fini dello svolgimento dell'attività integrative e culturali previste a
favore degli studenti che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica, si farà ricorso a docenti
disponibili all'effettuazione delle ore eccedenti, che ovviamente
saranno retribuite ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
417.
Solo nel caso di oggettiva impossibilità di adottare una delle soluzioni
sopra prospettate e nei limiti temporali in cui tale oggettiva
impossibilità perduri, risulterà, in via assolutamente residuale,
necessitata l'utilizzazione di personale supplente. In tale circostanza
i capi d'istituto conferiranno le supplenze agli aspiranti inclusi nelle
graduatorie relative a classi di concorso per attività coerenti con le
particolari indicazioni di cui alla più volte citata C.M. n. 131/86.
In mancanza di aspiranti in possesso di titolo di studio prescritto,
saranno utilizzate le graduatorie di altre scuole o istituti posti
nell'ambito dello stesso distretto o, in subordine, per gli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, dello stesso comune o di comuni
viciniori.
In ogni caso, le supplenze di cui sopra saranno conferite, in relazione
alle effettive esigenze, raggruppando per quanto possibile le ore
disponibili in ciascuna istituzione scolastica, fino alla concorrenza
dell'orario obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del D.P.R. n.
417/74. A tale riguardo, qualora i contenuti delle attività siano tali
da renderlo utile ed opportuno, si potrà procedere all'accorpamento
degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale.
Si chiarisce, inoltre, che attività diverse rispetto a quelle indicate
nella più volte richiamata C.M. 3 maggio 1986, n. 131 sono da ritenersi
consentite subordinatamente alla utilizzazione di risorse certamente già
disponibili e perché, comunque, il loro svolgimento non comporti il
ricorso a supplenze.
Per quanto riguarda, infine, l'attività di studio individuale, si
chiarisce che ad essa sono tenuti, negli istituti di istruzione
secondaria di II grado, gli studenti che, avendo comunque dichiarato di
non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, non intendano
fruire delle attività programmate dal collegio dei docenti.
Nel mentre si invitano i competenti organi a predisporre adeguate norme
integrative ai singoli regolamenti di istituto, volte a disciplinare lo
svolgimento di detto studio individuale, si sottolinea l'esigenza di
esperire ogni iniziativa affinché gli studenti interessati possano
disporre di appositi spazi, così da corrispondere nel modo migliore al
dovere di vigilanza per tutto il tempo scuola, dovere che comporta la
permanenza degli studenti nei locali scolastici durante l'intero orario.
Resta fermo, in ogni caso, con riferimento all'attività di studio
individuale, che non potrà procedersi all'impiego di personale
supplente.
Si coglie, infine, l'occasione per raccomandare che le SS.LL. e tutte le
componenti del mondo della scuola proseguano nell'apprezzata opera fin
qui svolta nella costruttiva ricerca delle soluzioni più idonee per
garantire la più coerente applicazione della nuova disciplina relativa
al diritto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, e
ciò nel pieno rispetto del pluralismo che, come non appare inutile
ribadire, si configura come valore peculiare della Costituzione e
rappresenta principio educativo fondamentale del nostro sistema
scolastico.
Circolare Ministeriale 3 maggio
1986, n. 131 Oggetto: Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica - indicazioni relative
all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività
culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono
dell'insegnamento della religione cattolica Si fa seguito alle
C.M. 20 dicembre 1985, n. 368 (prot. n. 53421/1407) e C.M. 17 gennaio
1986, n. 10 (prot. n. 54366/1429), per fornire, in relazione anche alla
risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta
del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile
scorso, le indicazioni in ordine all'esercizio del diritto di scelta se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e
alle attività culturali e formative offerte agli studenti che esercitano
il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
La presente circolare è stata redatta sulla base dello schema di disegno
di legge relativo alla "Capacità in materia di scelte scolastiche e di
iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado", approvato dal
Governo ed ora all'esame del parlamento. Resta inteso che ci si dovrà
conformare a quanto il parlamento deciderà in merito; si invitano
peraltro le SS.LL. a curare che i competenti Capi di istituto provvedano
intanto alla distribuzione del modulo e della scheda informativa
sottoindicati (allegati A e B), riservandosi l'Amministrazione di dare,
in relazione alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di
legge anzidetto, ulteriori disposizioni in ordine alla iscrizione e alla
connessa presentazione del modulo.
Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita
la potestà la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di
insegnamento della religione cattolica e delle attività culturali e di
studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di
detto insegnamento, si dispone quanto segue:
Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate agli studenti:
1) allegato A, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica,
da allegare alla domanda di iscrizione.
2) allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività culturali
e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento
della religione cattolica.
Le attività di cui all'allegato B) sono programmate dal Collegio dei
docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese
dall'inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello
stesso allegato.
Dette attività sono svolte dai docenti nell'ambito dell'orario di
servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti
sono da remunerarsi secondo le norme contenute nel quarto comma
dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il
carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il
normale orario di servizio.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è
obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque
assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di
studio individuale.
I Capi di istituto avranno cura di assicurare che, nell'applicazione
delle disposizioni in oggetto, si operi nel pieno rispetto delle scelte
effettuate e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.
In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione
parlamentare, i capi di istituto faranno pervenire ai Provveditori agli
studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che
consenta di valutare l'attività svolta ai sensi delle presenti
disposizioni.
Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza
delle scuole ed istituti interessati.
ALLEGATO A
MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO
SCOLASTICO 1986/87.
ALUNNO ............................
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo accordo che
apporta modifiche al Concordato lateranense (articolo 9.2), il presente
modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine
all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
L'avente diritto (studente se maggiorenne ovvero uno dei genitori o chi
esercita la patria potestà in caso di studente che non abbia ancora
compiuto il 18esimo anno di età al momento dell'esercizio del diritto)
deve compilare il modulo e presentarlo alla segreteria della scuola nei
termini fissati per le iscrizioni.
La scelta operata all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno
scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in
cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica sulla base della stessa procedura.
PRIMA APPLICAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA
Nella prima applicazione, riferita all'anno scolastico 1986/87, gli
aventi diritto sono tenuti in tutti i casi, sia di iscrizione a domanda
che di ufficio, a presentare alla Segreteria della scuola il presente
modulo nei seguenti termini:
25 gennaio 1986 :
- per la prima iscrizione alle scuole materne
- per la iscrizione alle prime classi nelle scuole elementari e medie
7 luglio 1986 :
- in tutti gli altri casi
SI: - Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
NO: - Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica.
Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.
Firma: - studente se maggiorenne ................
ovvero
- genitore o chi esercita la patria potestà ...........
Data ...............
Per l'alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative
all'anno scolastico in corso
Scuola .................
Classe ......... Sezione ..........
Cancellare la voce che non si utilizza.
ALLEGATO B
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ED ARTISTICA
Attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono
dell'insegnamento della religione cattolica.
Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono
dell'insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività
culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto
delle proposte degli studenti stessi.
Al fine di rendere possibile l'acquisizione di tali proposte, il
Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il
primo mese dall'inizio delle lezioni.
Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività
culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della
personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte
all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di
storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta
attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativi
ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è
obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgano è comunque
assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di
studio individuale.
Ulteriori chiarimenti in merito all'insegnamento della religione sono
stati forniti dalle seguenti disposizioni: [OMISSIS] |