Nota 4 giugno 2001
Prot. n. 1062
Oggetto: Graduatorie permanenti ex art 2 legge 124/1999 - Sentenza TAR Lazio III bis del 2.4.2001 su ricorso Montanari Daniela ed altri
Si fa seguito alla nota n. 1025 del 28.5.2001 riguardante l'oggetto per fornire ulteriori istruzioni operative ed aggiornamenti sulla questione.
Preliminarmente occorre precisare che nella nota citata non si è inteso in alcun modo prefigurare un blocco delle operazioni di definizione delle graduatorie permanenti, che com'è noto, dovranno essere concluse entro il 30 giugno, bensì, per considerazioni di carattere giuridico e di opportunità, sospendere le procedure di assunzione sul contingente di nomine in ruolo destinate alle graduatorie permanenti.
A tal fine è opportuno chiarire che la precedente nota n. 825 del 3.5.2001 che invitava le SS.LL. a procedere nell'applicazione del decreto vulnerato dalla citata sentenza TAR era stata diramata nella prevedibile certezza che in tempi brevi il giudice amministrativo si sarebbe pronunciato sulla motivata richiesta di sospensione avanzata dall'Amministrazione.
In tale richiesta è stata, in modo articolato e puntuale, contrastata la tesi del TAR Lazio sulla base di considerazioni che, in estrema sintesi, fanno riferimento alla necessità, nella linea chiaramente indicata dalla legge 124/1999 e confermata dalla successiva legge 306/2000 di contemperare, con la suddivisione in fasce degli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti, il criterio dell’anzianità con quello del merito.
Nel frattempo sono state emesse altre sentenze sfavorevoli all'Amministrazione da parte dello stesso TAR Lazio, nonché dal TAR Campania.
Successivamente alla proposizione dell'appello si è appreso, tramite la competente Avvocatura dello Stato, che il Consiglio di Stato avrebbe fissato la discussione di merito alla data del 13 luglio, senza nel frattempo formalizzare alcuna decisione sulla richiesta di sospensiva.
In tale situazione, a fronte di ripetute sentenze dei TAR, immediatamente esecutive, questa Amministrazione ha ritenuto prudente invitare gli Uffici scolastici provinciali a sospendere, sino alla data fissata per la discussione dell'appello, le procedure di nomina a tempo indeterminato sulle graduatorie permanenti, ferme restando ovviamente la necessità e l'urgenza di procedere sul contingente delle nomine riservate ai concorsi ordinari, le cui graduatorie non sono state in alcun modo inficiate dalla sentenza del TAR.
Tale invito, tra l'altro, rispondeva alla necessità di dare un indirizzo di omogeneità e chiarezza all'azione amministrativa degli Uffici periferici, tenendo conto delle responsabilità che sugli stessi incombono.
Va comunque segnalato che il prossimo 19 giugno è stata fissata presso il Consiglio di Stato una udienza per la discussione di una richiesta di sospensiva sulla sentenza TAR di cui trattasi, presentata da parte di alcuni controinteressati. A tale udienza l’Amministrazione ha intenzione di partecipare "ad adiuvandum", sostenendo le ragioni dei controinteressati; in tal senso ha già interessato l'Avvocatura dello Stato.
E’ pertanto possibile che in tale occasione il Consiglio di Stato possa accogliere, seppure in via di sospensiva, le richieste dei controinteressati e dell’Amministrazione. Resta perciò confermata la necessità di mantenere ferma la sospensione delle procedure di nomina almeno sino al 19 giugno. Dopo tale data, sarà opportuna una riconsiderazione complessiva dell’intera questione.
Circolare Ministeriale 28 maggio 2001
Prot. n. 1025/Uff. VI
Oggetto: Graduatorie permanenti ex art. 2 legge n. 124/1999 - Sentenza TAR Lazio III/bis del 2/4/2001 su ricorso Montinari Daniela ed altri
Si fa seguito alla nota n. 825 del 3/5/2001, con la quale questa Direzione esprimeva l'avviso che gli Uffici scolastici provinciali potevano astenersi dall'eseguire la sentenza del TAR Lazio III/bis del 2 aprile 2001, su ricorso Montinari Daniela ed altri, in attesa della decisione di appello del Consiglio di Stato.
Da notizie assunte presso la competente Avvocatura dello Stato risulta che la discussione del ricorso proposto da questo Ministero in sede di appello avverso la predetta decisione di 1° grado è stata fissata per il 13 luglio p.v.
Considerata l'estrema delicatezza della questione, anche al fine di non porre in essere provvedimenti che potrebbero essere soggetti ad annullamento o modifica in esito ad eventuale decisione sfavorevole all'Amministrazione nel confermare l'invito a non dare esecuzione alla predetta sentenza del TAR, si ravvisa nel contempo l'opportunità che le SS.LL. nell'attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato, sospendano le procedure di nomina a tempo indeterminato da effettuare sul contingente di assunzioni riservate alle graduatorie permanenti.
Si fa riserva di fornire ulteriori e tempestive indicazioni non appena saranno note le definitive decisioni del giudice di appello.