Circolare Ministeriale 30 giugno 1998, n. 294
Oggetto: Applicazione art. 2 - comma 12 - legge 8 agosto 1995 n. 335 - Liquidazione pensioni di inabilità.
Per dovuta conoscenza e norma, si trasmette l'acclusa circolare n. 57 del 24 giugno 1998 prot. n. 161132 con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione e del - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - ha indicato le modalità per la liquidazione delle pensioni di inabilità previste dall'art. 2 comma 12 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995.
Circolare Ministero del Tesoro 24 giugno 1998, n. 57
Oggetto: O.M. n. 187 dell'8 maggio 1997. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art, 2, comma 12, della legge n. 335 dell'8.8.1995, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive della assicurazione generale obbligatoria.
Con il decreto ministeriale n. 187 dell'8.5.97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30.6.1997, il Ministro dei tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dei Lavoro e della previdenza sociale, ha emanato il regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni introdotte, con effetto dal 15 gennaio 1996, dall'art. 2, co. 12, della legge n. 335 dell'8.8.95, al fine di consentire l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.L.vo n. 29 del 3.2.1993, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché alle altre categorie di personale iscritte alle medesime gestioni pensionistiche.
Per quanto concerne il procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e di liquidazione dei trattamento di pensione di inabilità alle categorie di personale iscritte alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, istituita dall'art. 2, comma 1, della citata L. n. 335/95, si forniscono chiarimenti in risposta ai numerosi quesiti pervenuti.
Si precisa che le categorie di personale sopra specificate sono quelle già aventi titolo alla liquidazione dei trattamento di pensione ai sensi dei D.P.R. n. 1092 dei 29.12.1973.
Per le medesime, a ciascuna amministrazione di appartenenza compete, tuttora, oltre al procedimento per la risoluzione dei rapporto di lavoro, anche la liquidazione del trattamento di pensione.
A tale proposto si evidenze che la pensione di inabilità, introdotta con effetto dal 15 gennaio 1996, è una tipologia aggiuntiva ai trattamenti di pensione già previsti, la cui misura è pari a quella che sarebbe spettata ai dipendenti all'atto dei compimento di determinati limiti d'età, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio, verificatesi anticipatamente rispetto al raggiungimento di tali limiti, sia imputabile ad infermità, non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La stessa è riversibile ai superstiti secondo le disposizioni vigenti nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, estese a tutte le forme esclusive o sostitutive dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
Requisiti
Ai fini del riconoscimento dei diritto alla pensione dì inabilità è richiesta la compresenza dei seguenti requisiti.
1) Il possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d'inabilità.
Detta anzianità non può formare oggetto di arrotondamenti.
Nel calcolo della stessa si considerano anche eventuali periodi computati, riscattati e ricongiunti e comunque da riconoscere ai fini del diritto a pensione in base a specifiche disposizioni.
2) Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio.
Si precisa che l'infermità deve essere la causa di cessazione dal servizio, cessazione che può essere intervenuta o meno all'atto della presentazione della domanda di pensione di inabilità.
3) Stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendenti da causa di servizio, riconosciuto da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere istituite presso gli stabilimenti sanitari militari territorialmente competenti.
Domanda
Per la concessione della pensione di inabilità è prevista la presentazione di una specifica domanda da parte dell'interessato, da redigersi in base all'Allegato 1 al decreto in esame. La domanda deve essere corredata di un certificato medico attestante lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, compilato secondo lo schema dell'Allegato 2 al decreto medesimo.
La domanda, corredata dal certificato medico, va presentata all'amministrazione di appartenenza se trattasi di dipendente in attività di sevizio o a quella presso la quale è stato prestato l'ultimo servizio, nell'ipotesi in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 3, comma 4, del decreto in esame, in base al quale è consentito all'amministrazione, qualora debba procedere all'accertamento delle condizioni di salute di un dipendente e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e Permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, di invitare l'interessato a presentare la domanda.
Per le domande presentate anteriormente al 30 giugno 1997 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto n. 187/1997), incomplete o non conformi al citato Allegato 1 c/o sprovviste del certificato medico redatto in base all'allegato 2, è fatta salva la possibilità di una regolarizzazione mediante la presentazione di una nuova istanza c/o documentazione, senza e venga in alcun modo pregiudicata la validità giuridica della domanda originariamente presentata.
Fase istruttoria
A) Per le domande presentate dai dipendenti in attività di servizio, l'amministrazione di appartenenza, verificati la conformità a quanto richiesto dall'art. 3 del decreto in esame ed in possesso dei requisiti contributivi minimi prescritti, provvede a disporre l'accertamento sanitario dello stato di inabilità dei dipendente presso la Commissione Medica Ospedaliera di cui all'art. 165 del D.P.R. n. 1092/1973.
B) Per le domande presentate successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'amministrazione presso la quale l'interessato ha prestato l'ultimo servizio, dopo aver verificato quanto indicato al punto A) ed accertato che la causa della risoluzione del rapporto di lavoro è riconducibile ad infermità non derivante da causa di servizio, provvede a disporre l'accertamento sanitario dello stato di inabilità dell'ex dipendente da parte delle Commissioni Mediche indicate al precedente punto A).
C) In caso di domanda presentata dall'interessato, successivamente deceduto, l'amministrazione di appartenenza, in presenza dei requisiti contributivi minimi richiesti, avvia il procedimento così come indicato nei punti precedenti, informando la predetta Commissione Medica competente per territorio della premorienza dell'interessato.
Si precisa, infatti, che la cessazione dal servizio per morte non esclude il riconoscimento della pensione di inabilità.
Si sottolinea, comunque, che la domanda deve essere stata presentata personalmente dal dipendente, in quanto il carattere reversibile del trattamento pensionistico di inabilità non si traduce nella possibilità di presentazione di una eventuale domanda da parte dei superstiti beneficiari.
Inoltre, occorre precisare che, nella fattispecie in esame, l'organo sanitario competente deve in ogni caso accertare, in base alla documentazione sanitaria disponibile, se il dipendente, nel periodo precedente l'evento mortale, possedeva il requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 187/97. In articolare, l'infermità, manifestatasi antecedentemente all'evento mortale, deve già di per sé giudicarsi inabilitante e possedere, inoltre, l'indispensabile requisito della permanenza.
Infine, si rende opportuno sottolineare che, in tutti i casi in cui venga disposto l'accertamento sanitario dello stato di inabilità, le amministrazioni devono richiedere alle rispettive Commissioni Mediche l'indicazione della categoria di cui alla tabella A annessa alla legge n. 313 del 18.3.1968, alla quale risulti ascrivibile l'infermità, al fine di procedere in sede di calcolo della pensione di inabilità al confronto con la pensione privilegiata.
E' previsto che l'amministrazione non disponga l'accertamento sanitario sopra specificato, respingendo a priori la domanda di pensione di inabilità, qualora:
- non ricorre il prescritto requisito contributivo dei cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità;
- la cessazione dal servizio non sia intervenuta per infermità non dipendenti da causa di servizio. Ciò con esclusivo riferimento all'ipotesi di presentazione della domanda successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui al precedente punto B).
Nel caso in cui, nel corso di un procedimento avviato ai fini dell'accertamento di infermità dipendenti da causa di servizio, venga presentata domanda di pensione di inabilità con riguardo alla stessa infermità, occorre che l'iter procedurale già intrapreso si concluda prima dell'avvio del nuovo procedimento.
Del mancato avvio di quest'ultimo va data comunicazione all'interessato.
Nei casi in cui la domanda di pensione di inabilità riguardi infermità diverse da quelle per le quali è stato chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è possibile procedere all'istruttoria della domanda.
Ad ogni modo, non potranno essere prese in considerazione, da parte delle predette Commissioni Mediche, infermità di natura diversa da quelle che hanno dato luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Si evidenze, in ogni caso, il carattere d'urgenza e priorità che rivestono le procedure da porre in atto ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste per la concessione della pensione di inabilità e, comunque, quanto indicato nel decreto in esame rispetto ai termini previsti dalla legge n. 241 del 7.8.1990, e dai relativi regolamenti adottati.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'amministrazione provvede a risolvere il rapporto di lavoro del dipendente, con conseguente attribuzione della relativa pensione di inabilità, avente decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto.
Nel caso sia già intervenuta la cessazione dal servizio, l'amministrazione provvede alla riliquidazione del trattamento pensionistico già attribuito, avente decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione di inabilità.
Nell'ipotesi in cui, inoltre, dagli accertamenti sanitari eseguiti nei confronti del dipendente in attività di servizio risulti uno stato di inabilità temporanea al servizio, la Commissione Medica non si pronuncia sulla inabilità a qualsiasi attività lavorativa; in tal caso l'amministrazione non può dare corso alla liquidazione della pensione di inabilità, in attesa di acquisire il giudizio definitivo alla scadenza del periodo indicato dall'organo sanitario fermo restando, ad ogni modo, il rispetto dei periodi massimi di assenza per malattia previsti dalle nonne e disposizioni contrattuali vigenti. Detto giudizio definitivo sarà espresso dalla stessa Commissione Medica, presso la quale l'amministrazione interessata avrà cura di disporre il nuovo accertamento sanitario.
Si precisa che in tal caso resta valida l'originaria domanda di pensione di inabilità prodotta dal dipendente.
Nel caso in cui, invece, dagli accertamenti sanitari eseguiti non risulti lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa richiesto ai fini del riconoscimento dei diritto a pensione di inabilità, l'amministrazione emette un provvedimento di diniego della stessa. Qualora dagli accertamenti sanitari emergano risultanze per ritenere che, anche coi tempo, possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa,, la Commissione Medica competente può indicare una data prestabilita ai fini di una revisione dello stato inabilità, secondo quanto previsto, per il rinvio di cui all'art. 11 dell'O.M. n. 187/1997, dall'art. 9 della legge n. 222/1984. L'amministrazione, pertanto, in sede di liquidazione della pensione di inabilità, avrà cura di apporre in calce al decreto di pensione apposita annotazione, ai fini dell'osservanza di tale obbligo alla scadenza indicata.
In generale, si richiama quanto stabilito dal decreto in esame, in merito all'eventuale giudizio di inabilità permanente espresso dalla competente Commissione Medica che costituisce orientamento per i successivi adempimenti a carico dell'amministrazione. In concreto, la competente Commissione Medica può esprimere un giudizio di inabilità permanente in modo assoluto o relativo al servizio, in quest'ultimo caso con riferimento al profilo professionale o alla qualifica di appartenenza; conseguentemente, qualora l'amministrazione debba procedere all'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego, non è necessario disporre ulteriori accertamenti sanitari.
Si rileva, comunque, che nulla è da ritenersi innovato in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio; in particolare si precisa che, qualora non sia presentata domanda di pensione di inabilità prevista dal decreto in esame, per la risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente civile affetto da una o più infermità/lesioni:
a) non dipendenti da causa di servizio, gli accertamenti sanitari sono svolti dall'organo medico-legale istituito presso le Aziende Sanitari Locali;
b) si dipendenti da causa di servizio, gli accertamenti sanitari sono svolti dalle stesse Commissioni Mediche Ospedaliere istituite presso gli stabilimenti sanitari militari, al fine di consentire che le medesime esprimano tempestivamente e contestualmente, ove ne ricorra il caso, anche i giudizi medico-legali previsti ai fini della concessione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario. Inoltre, in ogni caso, per il personale militare e ad esso equiparato, ivi compresi i dipendenti civili dei Ministero della difesa, gli accertamenti sanitari sono svolti dalle predette Commissioni Mediche Ospedaliere.
Periodo transitorio
Per il personale cessato dal servizio per indennità non dipendenti da causa di servizio nel periodo compreso tra il 15 gennaio 1996 ed il 30 giugno 1997, data di pubblicazione nella G.U. dei decreto in esame, che, pur avendo presentato domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, è stato sottoposto ad accertamenti sanitari eseguiti presso le Aziende Sanitarie Locali, resta fermo l'obbligo di espletamento di ulteriori accertamenti presso le Commissioni Mediche previste dall'art. 5 del citato decreto, quali esclusivi organi competenti al riconoscimento dello stato di inabilità richiesto ai fini della concessione della predetta pensione.
Qualora il giudizio di queste ultime non attesti uno stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, resta fermo l'esito dell'accertamento eseguito in precedenza dall'Azienda Sanitaria Locale che ha dato luogo alla risoluzione dei rapporto di lavoro per infermità ed alla liquidazione della pensione senza l'applicazione delle disposizioni indicate dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
A4isura e modalità di calcolo della pensione di inabilità
La misura della pensione di in ' abilità è calcolata aumentando i periodi di servizio utili a pensione, posseduti da ciascun dipendente alla data della risoluzione dei rapporto di lavoro, di un ulteriore periodo, pari al numero di anni e/o di frazioni di anno, necessario a raggiungere i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio nei singoli ordinamenti e Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di appartenenza, ovvero necessario a raggiungere il limite dei 60' anno di età.
Tale aumento ha lo scopo di garantire l'anzianità contributiva che l'interessato avrebbe totalizzato se la permanenza in servizio si fosse protratta fino al raggiungimento dei predetti limiti che, si precisa, risultano tassativamente stabiliti in ragione dell'anzianità contributiva vantata alla data dei 3 1.12.1995, che può risultare pari o superiore a 18 anni, o inferiore a 1 8 anni. Si ritiene che la predetta anzianità, che dà luogo, tra l'altro, a calcoli di pensione differenziati per la generalità dei lavoratori, indipendentemente dalla gestione previdenziale di appartenenza, non è soggetta ad arrotondamenti.
E' inoltre previsto che non può essere computata un'anzianità complessiva superiore a 40 anni.
Si precisa che, dovendosi rapportare la misura della pensione di inabilità a quella che sarebbe spettata al compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio ovvero al compimento del 60' anno di età, eventuali periodi di servizio prestati successivamente al raggiungimento di tali età non possono formare oggetto di valutazione ai fini della determinazione della misura della pensione di inabilità.
Ad esempio, se un dipendente, il cui limite di età per il collocamento a riposo è stabilito a 65 anni, fosse rimasto in servizio ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992 e nel corso dei biennio avesse titolo a conseguire la pensione di inabilità, tale pensione dovrà essere calcolata sull'anzianità dal medesimo posseduta, senza alcun aumento di periodi.
Si chiarisce infine, con riferimento alle sole dipendenti il cui limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio è stabilito a 65 anni, che risulta ininfluente quanto previsto dall'art. 2, comma 21, della legge n. 335/1995, avendo tale disposizione introdotto una facoltà per la liquidazione della pensione al compimento del 60' anno di età, configurabile come un'ulteriore possibilità rispetto alla cessazione per limiti di età.
In relazione, poi, al sistema di calcolo da adottare, si devono distinguere due casi.
A) Sistema di calcolo retributivo: dipendenti che alla data del 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.
Si premette che l'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 stabilisce che ai lavoratori in possesso alla data del 31.12.1995 di almeno 18 anni di anzianità contributiva, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
Per le pensioni in inabilità da liquidare secondo tale sistema, il decreto in esame stabilisce che il periodo di aumento si computa nelle anzianità contributive indicate all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 503/1992.
Pertanto, calcolata l'anzianità di servizio posseduta dal dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e incrementata la stessa fino al raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, si ottiene un'anzianità complessiva, sulla quale va calcolata la pensione che, si ricorda, non può superare i 40 anni.
Sinteticamente, il procedimento di calcolo è il seguente:
Quota A
1. Si considerano le anzianità maturate fino al 31.12.1992;
2. si determina l'aliquota di rendimento corrispondente alle anzianità indicate al punto 1
risultante dall'unita Tabella (allegato 1), avendo cura di considerare le modifiche introdotte dall'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, come integrato dall'art. 2, comma 19, della legge n. ' )35/1995, e dall'art. 59, comma 1, lettera b), della legge n. 449/1997, se la pensione ha decorrenza dall'anno 1998;
3. si calcola la base pensionabile. La retribuzione mensile (ultimo mese di servizio) è composta da: stipendio, retribuzione individuale di anzianità, maggiorazione dei 18% di detti emolumenti, indennità integrativa speciale, indennità pensionabile alla data del 3 1.12.1992 ovvero introdotte successivamente con specifica caratteristica della pensionabilità ai sensi dell'art, 13, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 503/1992. La descritta retribuzione va moltiplicata per 12 al fine di ottenere la base pensionabile annua;
4. si moltiplica il valore dei punto 2 per quello del punto 3 e si ottiene la quota A della pensione annua.
Quota B
1. Si considerano le anzianità maturate dal I'. I. 1993 alla data di cessazione dal servizio
nonché i periodi incrementati;
2. si determina l'aliquota di rendimento corrispondente al totale delle anzianità. Da questa si sottrae la percentuale già determinata per la quota A;
3. si individua il periodo di riferimento tenendo conto che:
a) per i soggetti con anzianità al 31.12.1992 pari o superiore a 15 anni (art. 7, comma 2
D.L.vo n. 503/1992 e art. 1, comma 17, della legge n. 335/1995), tale periodo è pari al 50% dell'arco temporale compreso tra il I'. I. 1993 e il 31.12.1995 ed al 66,6% dei numero delle settimane, rapportate a mesi, risultanti a partire dal l'.1.1996 fino alla data di decorrenza della pensione, procedendo agli arrotondamenti per difetto;
b) per i soggetti con anzianità al 31.12.1992 inferiore a 15 anni (art. 7, comma 1, del D.L.vo n. 503/1992 e art. 2 del D.L.vo n. 373/1993), tale periodo è pari al numero dei mesi che hanno formato oggetto di contribuzione nel periodo temporale tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione ed il I' gennaio 1993;
4. si calcola retribuzione media. Iniziando dall'ultima retribuzione mensile percepita e retrocedendo, si sommano le retribuzioni relative al numero dei mesi del periodo di riferimento. Il risultato ottenuto si divide per il predetto numero dei mesi. Si evidenze che, tenendo conto dell'anno in cui le retribuzioni sono state percepite, le stesse vanno rivalutate sulla base di appositi coefficienti aggiornati all'anno di decorrenza della pensione (si veda l'allegato 2 per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1998). La descritta retribuzione media mensile va moltiplicata per 12, per ottenere la retribuzione media pensionabile annua. Per quanto attiene alla retribuzione da considerare si precisa che:
a) per il periodo dal 1 '.I. 1993 al 31.12.1995 le retribuzioni mensili sono composte dalle voci specificate al punto 3 relativo al calcolo della quota A.
b) per il periodo dall'1 '. I. 1 996 alla data di cessazione dal servizio, a seguito delle intervenute modifiche in materia di base contributiva e pensionabile (art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/1995), si considerano le voci retributive indicate al precedente punto a). Nel caso in cui l'importo annuo degli emolumenti che hanno formato oggetto di contribuzione a partire dalla data dell'1.1.1996 sia superiore a quello corrispondente alla maggiorazione del 18%, si tralascia quest'ultimo e si considera il predetto importo, la cui misura mensile si ricava dividendo lo stesso per 12, senza considerare, ad ogni modo, quanto corrisposto per taluni emolumenti a titolo di 13' mensilità, coerentemente con quanto operato per gli altri elementi retributivi quali, ad esempio, stipendio, indennità integrativa speciale.
Infatti, i trattamenti di pensione in argomento, avendo origine dalle norme contenute nel D.P.R. n. 1092/1973, considerano la base pensionabile annua per 12 mensilità, salva poi l'attribuzione della 13' mensilità, come sarà successivamente indicato.
Si precisa che l'importo della maggiorazione del 18% e la somma degli emolumenti di cui trattasi si ricavano dagli estratti conto annuali da inviare a ciascun dipendente con effetto dalla predetta data dell'I'.1.1996 (art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995).
Ove si debba provvedere alla loro quantificazione, occorre operare, in ragione di anno, il confronto tra i seguenti valori:
- l'importo del 18% sulle voci retributive già descritte nel calcolo della quota A, senza considerare la 13 a mensilità;
- la somma di tutti gli emolumenti che non concorrono al calcolo della quota A della pensione e che vi concorrono solo a partire dall'I'.1.1996, tralasciando gli importi corrisposti sulla 13 a mensilità.
Si osserva che per i periodi inferiori ad un anno si procede in modo analogo, tenendo tuttavia conto che la somma di tali emolumenti va ripartita per il numero dei mesi di attività lavorativa prestata.
5. Si moltiplica il valore del punto 2 per il valore del punto 4 e si ottiene la quota B della pensione annua.
Sommando la quota A e la quota B si ricava la pensione annua lorda sulla quale compete, in aggiunta, la 13' mensilità pari alla rata della pensione dei mese di dicembre.
B) Sistema di calcolo misto (retributivo e contributivo): dipendenti che alla data del
31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
In applicazione dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/95, per i lavoratori in possesso, alla data del 31.12.95, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata dalla somma delle quote calcolate rispettivamente secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite al 31.12.95 e contributivo per le anzianità maturate successivamente.
Nell'ambito del sistema di calcolo contributivo, il decreto in esame prevede che il computo del periodo da incrementare avviene secondo il disposto dell'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995.
In particolare, il calcolo della pensione risulta il seguente:
Quota A
Tale quota di pensione va calcolata come indicato al paragrafo precedente.
Quota B
Anche tale quota di pensione va calcolata come indicato al paragrafo precedente. Si richiama l'attenzione circa la individuazione della durata del periodo di riferimento e a quanto precisato in proposito al punto 3b) dei paragrafo precedente, trattandosi di dipendenti che non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni alla data del 3 1.12.1992 e che, conseguentemente, alla data del 3 1.12.1995 non possono far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.
Tuttavia, possono verificarsi casi di dipendenti che, ad esempio, avendo periodi di aspettativa non utili a pensione nel periodo 1.1.1993 - 31.12.1995, possono vantare un'anzianità contributiva al 31.12.1992 pari o superiore a 15 anni e che alla data dei 31.12.95 non hanno raggiunto, pertanto, quella pari o superiore a 18 anni. In tali casi il periodo di riferimento sarà quello individuato al punto 3a) del medesimo paragrafo.
Quota C
Tale quota di pensione annua si calcola moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione.
1. Per la determinazione del montante contributivo relativo ai servizi resi dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione occorre:
a) individuare la base imponibile di ciascun anno solare, vale a dire tutta la retribuzione che ha formato oggetto di contribuzione (ivi compresa pertanto la 13' mensilità, che nel calcolo delle quote A e B non si considera);
b) calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33%;
c) determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare degli stessi relativi a ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), appositamente calcolato dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
A tale proposito si riporta (allegato 3) copia della nota n. 7/61920/L. 335/95 in data 29.9.97, contenente i suddetti tassi di rivalutazione del montante individuale dei contributi.
Si richiama, in particolare, quanto prevede l'art. 1, comma 8, della legge n. 335/95. li montante contributivo si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno.
Pertanto iniziando dal 1.1.1996, al 31.12.96, il montante dei contributi non sì rivaluta. Al 31.12.97 si rivaluta il montante contributivo dell'anno 1996, al quale si aggiunge quello dell'anno 1997.
In relazione a quanto indicato nella Tabella allegata alla lettera dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il coefficiente da applicare al 31 dicembre 1997 è pari a 1,055871.
2. Per calcolare il montante contributivo relativo al periodo da aumentare occorre:
a) stabilire, come già evidenziato, la durata di tale periodo. Essa è pari alla differenza tra
la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data in cui l'interessato avrebbe compiuto il 60° anno di età. Tale limite è tassativo qualunque sia l'età prevista per il collocamento a riposo. Si ribadisce inoltre che complessivamente tra anni di servizio utili a pensione e periodo da aumentare non possono essere considerati più di 40 anni;
b) determinare poi la quota di contribuzione relativa a tale periodo. A tal fine si considera la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni rivalutate. In particolare, si prendono a riferimento le retribuzioni dei 5 anni precedenti la decorrenza della pensione dì inabilità (60 mesi).
Alle retribuzioni di ciascun mese, composte dalle voci indicate al paragrafo precedente, punti 4.a) e 4.b), va aggiunta la 13' mensilità e si procede alla rivalutazione mediante il coefficiente. Si sommano le retribuzioni rivalutate e si divide per il numero dei mesi (60), ottenendo la retribuzione mensile media, che si moltiplica per 12 per calcolare la retribuzione annua media;
c) applicare alla retribuzione annua media l'aliquota di computo dei 33%, ottenendo la quota contributiva relativa ad un anno di aumento;
d) moltiplicare la quota contributiva di un anno per la durata dei periodo da aumentare (numeri di anni e frazioni di anno), ottenendo il montante contributivo dell'intero periodo. Tale montante contributivo non è soggetto a rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale dei PIL.
3. li montante contributivo complessivo è dato dalla somma dei montante calcolato secondo quanto descritto al punto 1 e dei montante calcolato come indicato al punto 2.
4. In generale, il coefficiente di trasformazione (art. 1, comma 6, della legge n. 335/95) è stabilito in relazione all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni e fino a quella di 65 anni (allegato 4).
Ciò anche per le pensioni di inabilità nei casi di liquidazione a dipendenti con un'età pari o superiore a 57 anni.
Viceversa, per le pensioni di inabilità liquidate a dipendenti di età inferiore a 57 anni, deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Inoltre, con riferimento ai dipendenti di età superiore a 57 anni, per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dei medesimi alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella del dipendente il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione.
Ipotizzando, ad esempio, un dipendente di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 59 anni (5,006%) e quello relativo all'età di 58 anni (4,860%); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0, 146) = 4,933%.
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
5. Si moltiplica il montante contributivo complessivo indicato al punto 3 per il coefficiente di trasformazione indicato al punto 4 e si ottiene la pensione annua contributiva da dividere per 13 mensilità per ottenere quella mensile.
Dalla somma della quota A, della quota B e della quota C (pensione mensile x 12) si ricava la pensione annua lorda sulla quale compete la 13 a mensilità pari alla rata del mese di dicembre.
C) Confronto tra l'importo della pensione d'inabilità, l'80% della base pensionabile e la pensione privilegiata.
Calcolata la pensione d'inabilità occorre verificare, in applicazione dell'art. 9, comma 4, dei decreto in esame, che il suo importo non superi l'80% della base pensionabile, né l'importo della pensione privilegiata che spetterebbe nel caso d'inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
1. Per calcolare l'80% della base pensionabile, così come indicato dall'INPDAP per le pensioni a carico delle gestioni autonome del personale delle amministrazioni locali (circolare n. 57 dei 24.10.97), occorre procedere alla media ponderata tra le retribuzioni pensionabili della quota A e della quota B della pensione, considerando l'anzianità dei dipendente senza i periodi incrementati e con l'esclusione dei periodi che, eventualmente, formano oggetto di calcolo con il sistema contributivo. Per questi ultimi periodi si ritiene che l'indicazione del legislatore, presupponendo il calcolo con il sistema retributivo, non possa che essere rispettata procedendo in tal modo.
Pertanto occorre sommare la retribuzione ultima moltiplicata per il numero dei mesi di servizio al ' ) 1 dicembre 1992 e la retribuzione media moltiplicata per il numero dei mesi alla cessazione ovvero al 31 dicembre 1995 detratto il numero dei mesi alla data dei I' gennaio 1993 e dividere il risultato per il numero di mesi dell'intero periodo.
L'importo ottenuto va moltiplicato per 0,80.
2. Per quanto attiene al calcolo della pensione privilegiata va preliminarmente verificato quale disposizione del D.P.R. n. 1092/1973 trovi applicazione.
In particolare si richiama l'art. 65 per il personale civile non operaio, in base ai quali la misura della pensione privilegiata è diversamente calcolata a seconda che le infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa alla legge 18.3.1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ad altra categoria della medesima Tabella. Occorre pertanto verificare, prima di procedere al calcolo, a quale categoria trova corrispondenza l'infermità che dà diritto alla pensione di inabilità prendendo atto di quanto sarà opportunamente indicato dalle Commissioni Mediche Ospedaliere alle quali, come già evidenziato, va chiesto di svolgere tale accertamento. Supponendo ad ogni modo che lo stato di inabilità assoluta e permanente possa corrispondere ad un'infermità o lesione ascrivibile alla prima categoria di cui alla Tabella A annessa alla citata legge n. 313/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, si fa riferimento a titolo esemplificativo alla misura della pensione privilegiata di tale categoria.
In applicazione del richiamato art. 65 essa è pari a otto decimi della base pensionabile da calcolare considerando esclusivamente la retribuzione relativa alla quota A della pensione. Ciò tenuto conto dell'orientamento della Corte dei Conti in Sezione del controllo, riunitasi il giorno 28.5.1998, che, aderendo ai contenuti delle osservazioni mosse dall'Ufficio controllo pensioni civili a talune amministrazioni, in merito al calcolo di tale trattamento, ha ritenuto conforme a legge la sua liquidazione con tale modalità.
Confrontando l'importo della pensione di inabilità con il risultato al punto 1 (80% della base pensionabile), e con quello ottenuto al punto 2 (pensione privilegiata), si determina la pensione di inabilità nella misura che risulta meno elevata.
A chiarimento si vedano gli uniti due esempi di calcolo della pensione.