Circolare Ministeriale 10 dicembre 1999, n. 297
Prot. N.45480/BL/Gab IV
Oggetto: Legge 3 maggio 1999, n.124 – art.8 – Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato
Con la nota n.41013 in data 3/8/1999 è stato trasmesso alle SS.LL. il D.I. 23/7/1999, n.184, concernente il trasferimento di personale e funzioni A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato.
Si informano le SS.LL. che, in data 9 dicembre 1999, la Corte dei Conti, Sezione per il controllo degli Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha ammesso a registrazione il citato decreto n.184.
Con precedenti CC.MM. sono state fornite una serie di chiarimenti e istruzioni utili a predisporre tutti gli atti occorrenti ad effettuare il trasferimento di personale e funzioni A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato.
Premesso quanto sopra si forniscono, ora, le seguenti, ulteriori indicazioni finalizzate a dare integrale applicazione alle disposizioni contenute nella norma indicata in oggetto secondo le modalità e criteri indicati nel predetto decreto n.184.
A - PERSONALE DI RUOLO
Come già in precedenti occasioni preannunciato alle SS.LL., dal 15 dicembre prossimo saranno disponibili in linea:
a) gli schemi di decreto collettivo, per la firma da parte delle stesse SS.LL., contenenti, per ciascuna provincia, l’elenco ricognitivo del personale ATA, degli I.T.P. e assistenti di cattedra, aventi titolo, ai sensi della legge indicata in oggetto, al trasferimento dagli Enti Locali allo Stato.
L’individuazione del personale interessato, della relativa sede di assegnazione e della retribuzione da attribuire dal 1^ gennaio 2000 è avvenuta sulla base dei risultati della rilevazione avviata con C.M. n.192, in data 3/8/1999 e verificata ai sensi della C.M. 245, in data 15/10/1999.
E’ di tutta evidenza che, dal momento dell’avvio della rilevazione e sino al 31 dicembre 1999, potrebbero essere intervenute o intervenire variazioni (collocamenti a riposo, dimissioni, decessi, mancata individuazione di aventi titolo) con la conseguente necessità di disporre le necessarie variazioni all’elenco del personale da trasferire.
Per le esigenze dell’automazione si precisa che il decreto collettivo di cui sopra non può essere sostituito, mentre le relative variazioni dovranno essere disposte con singoli decreti individuali (di variazione, di inserimento o di cancellazione) che il SIMPI fornirà direttamente alle SS.LL. non appena immessi i dati relativi a ciascun soggetto di variazione.
Come già precisato con la citata C.M. n.245 in data 15/10/1999, per il personale rilevato entro la data del 12 ottobre 1999 si è provveduto a trasmettere i dati al sistema informativo del Ministero del Tesoro, che ne recepirà le eventuali correzioni – a cura dello scrivente – e attiverà le relative partite di spesa presso le Direzioni provinciali del Tesoro, cui le SS.LL. invieranno il decreto collettivo firmato.
Per gli anzidetti motivi, quindi, il decreto collettivo di cui sopra non comprende il personale inserito successivamente alla data predetta e per il quale, con le modalità indicate sopra, dovrà essere emesso il decreto individuale di trasferimento di cui alla lettera b).b) unitamente al decreto collettivo, i decreti individuali relativi al personale rilevato successivamente alla data del 12 ottobre 1999; per i quali le SS.LL. effettueranno le verifiche finali, analogamente a quanto previsto per il decreto collettivo, provvedendo, ove occorra, alla necessaria sostituzione o modifica utilizzando l’apposita funzione a terminale.
c) elenco del personale che è stato rilevato come non trasferibile, per ogni opportuna verifica da parte delle SS.LL..
d) elenco del personale trasferito, elencato per comune e per scuola, per consentire alle SS.LL. una complessiva visione dell’operazione dei trasferimenti di personale.
B - PERSONALE NON DI RUOLO
Fermo quanto già precisato, sia nel D.I. n.184/1999 che nella C.M. n.245/1999, in ordine alla proroga di "supplenze" conferite dagli Enti Locali, nonché alla utilizzazione delle eventuali graduatorie dagli stessi Enti precedentemente utilizzate, si forniscono, a parziale rettifica dei chiarimenti già indicati nella citata C.M. n.245, le seguenti precisazioni.
Per l’eventualità che le SS.LL., o i capi di istituto (nel rispetto delle competenze indicate nella O.M. 21/2/1994, n.59 e successive integrazioni e modificazioni), in assenza di nomine da prorogare o di graduatorie degli Enti Locali da recepire, debbano procedere al conferimento di supplenze, non essendo per l’anno scolastico in corso (1999/2000) intervenuta la formulazione di organici di tutti gli istituti e scuole, ormai di competenza statale, effettueranno le nomine occorrenti per le scuole e istituti già di competenza degli Enti Locali, accedendo alle liste del collocamento e nei soli limiti numerici del personale che avrebbe dovuto essere garantito dagli Enti Locali.
Ai fini della individuazione della competenza a nominare, la disponibilità dei posti verrà considerata con riferimento all’inizio dell’anno scolastico 1999/2000, a prescindere dal fatto che fino al 31/12/1999 permane la competenza degli Enti Locali.
Limitatamente a tali nomine le SS.LL. cureranno che venga applicata la riserva dei posti di cui all’art.16 della legge 28/2/1987, n.56, così come integrato dall’art.45 della legge 17/5/1999, n.144 secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n.61/1999, richiamata nella circolare di questo Ministero n.262/1999.
Restano ferme, per gli istituti e scuole già di "competenza" statale, le disposizioni finora applicate.
C - CONTRATTI APPALTO O CONSEGUENTI ALLA STABILIZZAZIONE DI PROGETTI LSU/LPU
Come già indicato nella citata C.M. n.245, le SS.LL. cureranno, con la sollecitudine che il caso richiede, la individuazione della parte dei contratti, che riguarda funzioni ATA, nella quale subentrare direttamente sia pure articolata istituto per istituto.
A tal fine, unitamente ai decreti di cui al precedente punto A) saranno disponibili in linea:
- l’elenco dei contratti, con l’indicazione delle prestazioni orarie fornite, nonché del numero di operatori impiegati, per agevolare l’individuazione dei requisiti e delle parti di contratto in cui subentrare. Le SS.LL., analogamente a quanto indicato per il personale di ruolo, potranno individuare eventuali contratti non tempestivamente censiti nel corso della rilevazione e, alla luce dei chiarimenti a suo tempo forniti, individueranno le parti che, in quanto corrispondenti a funzioni A.T.A, e, come tali, rientranti nella competenza statale, comportano il subentro in luogo dell’Ente Locale che li ha attivati;
- l’elenco dei progetti LSU che, in quanto non ancora stabilizzati, non comportano possibilità di subentro, ma che in attesa di stabilizzazione possono, tuttavia, proseguire a cura dell’Ente che li ha attivati.
Quanto prima verranno fornite indicazioni per la copertura finanziaria degli oneri relativi.
D – FUNZIONI MISTE-CONVENZIONI
Da più parti è stata sollevata la preoccupazione di gravi disservizi a seguito del trasferimento di personale che, per conto degli Enti Locali di provenienza, svolgeva e svolge fino al 31/12/1999, funzioni "miste", parte delle quali restano nella competenza degli Enti predetti. Tali preoccupazioni sono state espresse con particolare riferimento allo scodellamento dei cibi nelle mense, al servizio di custodia degli edifici scolastici, nonché ad altre attività rientranti nell’assistenza scolastica in genere.
Si premette che il cosiddetto "scodellamento", effettuato dal personale trasferito, continuerà ad essere svolto dal personale medesimo ai sensi dell’art. 7 del D.I. 23 luglio 1999, n. 184 più volte citato.
Al fine di garantire dal 1^ gennaio 2000 la massima continuità al servizio già attivato, si prospetta l’opportunità che, mediante apposite convenzioni, fra le scuole interessate e l’ente locale e con il consenso del personale trasferito, lo stesso personale continui a svolgere anche quei compiti che permangono, quale assistenza scolastica, nella competenza dell’ente locale.
Nelle convenzioni medesime verrà indicato anche il corrispettivo di tale servizio che l’Ente Locale verserà all’istituzione scolastica, la quale lo introiterà nel relativo fondo, per la corresponsione del compenso per le funzioni aggiuntive secondo le modalità e termini previsti dai contratti integrativo e decentrato.
Va, infatti considerato al riguardo, come in precedenza chiarito e come, peraltro, previsto nel decreto del Ministro dell’Interno emanato ai sensi del V° comma dell’art.8 più volte citato, che corrispondentemente al servizio che rimane a carico dell’Ente locale non viene proporzionalmente ridotto il trasferimento statale all’Ente stesso; il quale, quindi, conserva le risorse per assicurare il servizio di sua competenza.