Circolare Ministeriale 10 luglio 1998, n. 305

 

Oggetto: Infortuni agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado

Continuano a pervenire a questo ministero, soprattutto da parte di istituzioni scolastiche, pratiche relative a infortuni di alunni, con richieste di intervento riferite alle varie fasi del procedimento, compresi gli aspetti del contenzioso.

Tale circostanza induce a ritenere che la materia di cui trattasi, per la sua complessità e per la molteplicità dei profili che la caratterizzano, si presti a perduranti margini di incertezza e perplessità (soprattutto per quel che concerne l'individuazione delle diverse competenze) che vanno sollecitamente chiariti ed eliminati.

In via preliminare va precisato che, tenendo anche a riferimento il quadro delineato dall'art. 27 della legge n. 59/97, gli adempimenti connessi agli infortuni degli alunni, delle scuole di ogni ordine e grado, rientrano nelle attribuzioni delle SS.LL. - e dei capi d'istituto, fatte salve quelle specificamente indicate nella presente nota, concernenti la liquidazione e le situazioni a rilevanza penale e disciplinare.

Le SS.LL., pertanto, d'intesa con i capi di istituto, cureranno che:

Rientrano nella competenza di questa amministrazione centrale le pratiche relative alla liquidazione:

In tali casi, il competente ufficio (l'Ispettorato per l'educazione fisica ha competenza trasversale per «sede» di infortunio) dovrà essere urgentemente interessato da parte delle SS.LL.

Allo scopo, bisognerà trasmettere:

  1. l'atto di citazione;
  2. l'originale o copia autenticata dell'atto di transazione registrato o della sentenza, che dovrà anch'essa risultare registrata o riportare la dicitura «prenotata a debito», con notizie relative al passaggio in giudicato della stessa, ovvero all'eventuale richiesta o proposizione dell'appello;
  3. la denuncia alla procura della corte dei conti;
  4. l'originale degli atti di costituzione in mora nei confronti di eventuali responsabili;
  5. i dati anagrafici (luogo, data di nascita e residenza), nonché il numero di codice fiscale e il domicilio legali relativi agli aventi diritto;
  6. l'autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 320 CC, alla riscossione della somma a favore di minori, con determinazione dell'impiego;
  7. la nota spese o l'atto di precetto eventualmente presentati dai legali di controparte, muniti di visto di congruità della competente avvocatura (unicamente alla nota di trasmissione di tale organo legale), entrambi in originale;
  8. le perizie mediche con parcella, dati anagrafici e codice fiscale del professionista;
  9. le parcelle dell'avvocatura o di avvocati delegati; per questi ultimi occorre allegare anche l'atto di incarico e far conoscere i dati anagrafici e il codice fiscale.

In caso di coinvolgimento delle assicurazioni nei giudizi, occorre, per il pagamento, far conoscere, previ diretti contatti con le assicurazioni medesime, la modalità richiesta, vale a dire:

Si evidenze, infine, che le fattispecie di rilevanza penale dovranno essere segnalate a questo ministero per opportuna informativa e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Del pari, in presenza di situazioni di interesse disciplinare, relative al (solo) personale direttivo, le SS.LL. avranno cura di relazionare a questo ministero, trasmettendo, in copia, tutta la relativa documentazione.

La presente, integra e modifica ogni precedente istruzione in materia. Si prega di portare la stessa a conoscenza dei capi di istituto, con invito ad adeguarsi scrupolosamente alle prescrizioni in essa contenute e ad astenersi, fuori dai casi indicati, dall'interessare, direttamente o per conoscenza, questo ministero per questioni inerenti le pratiche di cui trattasi.