Continuano a pervenire a questo ministero, soprattutto da parte di istituzioni
scolastiche, pratiche relative a infortuni di alunni, con richieste di intervento riferite
alle varie fasi del procedimento, compresi gli aspetti del contenzioso.
Tale circostanza induce a ritenere che la materia di cui trattasi, per la sua
complessità e per la molteplicità dei profili che la caratterizzano, si presti a
perduranti margini di incertezza e perplessità (soprattutto per quel che concerne
l'individuazione delle diverse competenze) che vanno sollecitamente chiariti ed eliminati.
In via preliminare va precisato che, tenendo anche a riferimento il quadro delineato
dall'art. 27 della legge n. 59/97, gli adempimenti connessi agli infortuni degli alunni,
delle scuole di ogni ordine e grado, rientrano nelle attribuzioni delle SS.LL. - e dei
capi d'istituto, fatte salve quelle specificamente indicate nella presente nota,
concernenti la liquidazione e le situazioni a rilevanza penale e disciplinare.
Le SS.LL., pertanto, d'intesa con i capi di istituto, cureranno che:
- sin dall'attuazione di iniziative stragiudiziali e, ovviamente, in presenza di citazioni
in giudizio, sia richiesta, con la dovuta tempestività, la consulenza e il patrocinio
dell'avvocatura generale dello stato o delle competenti avvocature distrettuali, alle
quali spettano «la rappresentanza e difesa in giudizio e la consulenza legale delle
amministrazioni dello stato»;
- siano sporte le previste denunce alle, procure regionali della corte dei conti, nei
casi, con le modalità, nei tempi e con le forme di cui alle circolari del procuratore
generale presso la corte dei conti n. 7739 del 25/7/90 (diramata ai provveditorati agli
studi con nota n. 1029 - 412/90B - direzione generale del personale) e n. 1 C/2 del
27/5/96 (diramata dal gabinetto del ministro con circolare n. 294 prot. n. 65L/Bl del
25/6/96);
- per quanto attiene alle iniziative stragiudiziali che giungono a definizione, per le
quali non è più contemplata la consultazione obbligatoria del Consiglio di stato (art.
17, comma 26, legge n. 127/97, entrata in vigore il 18/5/97), l'atto di transazione sia
inviato, a cura delle SS.LL., agli uffici del registro;
- l'azione di costituzione in mora dei presunti responsabili dell'evento dannoso (ai sensi
del combinato disposto dagli artt. 1219 e 2943 c.c.), quale atto indispensabile per
l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità, di competenza delle procure della
Corte dei conti, sia puntualmente esercitata dai rispettivi uffici.
A tale proposito, si sottolinea, anche, la necessità di rinnovare gli atti tuzioristici
in questione, con cadenza quinquennale, fino alla definizione della pratica presso i
predetti organi di magistratura contabile (cfr. - art. 1, comma 2, L. n. 20/94, richiamato
dalla già citata circolare della procura generale n. 1 C/2 del 27/5/96);
- siano rimessi tempestivamente e sin dalla fase iniziale dei giudizi civili diretti al
risarcimento dei danni (non prima o prescindendo da questi) alle competenti avvocature i
contratti di assicurazione stipulati dalle regioni o dalle singole istituzioni
scolastiche, al fine di consentire la chiamata in causa delle compagnie;
- si proceda al recupero dei crediti per decisioni di condanna della magistratura
ordinaria e della corte dei conti. Allo scopo, le ss.11. dovranno interessare le locali
tesorerie provinciali dello stato affinché operino le relative, trattenute sugli
emolumenti fissi dovuti al personale giudicato responsabile di danno nella misura
quantificata dal competente ufficio di questa amministrazione centrale;
- previa sensibilizzazione dei capi di istituto, le denunce all'INAIL siano, da parte
degli stessi, inviate nei termini (entro 48 ore dall'evento o dal momento in cui ne siano
venuti a conoscenza) per evitare che si renda applicabile la sanzione ex legge n. 689/81 e
n. 561/93 per violazione dell'art. 53 del TU approvato con DPR n. 1124/65.
Rientrano nella competenza di questa amministrazione centrale le pratiche relative alla
liquidazione:
- del danno;
- di nota spese dei legali di controparte;
- di somma dovuta per perizia medica (Ctp o Ctu);
- di parcella di avvocatura dello stato o di avvocati delegati.
In tali casi, il competente ufficio (l'Ispettorato per l'educazione fisica ha
competenza trasversale per «sede» di infortunio) dovrà essere urgentemente interessato
da parte delle SS.LL.
Allo scopo, bisognerà trasmettere:
- l'atto di citazione;
- l'originale o copia autenticata dell'atto di transazione registrato o della sentenza,
che dovrà anch'essa risultare registrata o riportare la dicitura «prenotata a debito»,
con notizie relative al passaggio in giudicato della stessa, ovvero all'eventuale
richiesta o proposizione dell'appello;
- la denuncia alla procura della corte dei conti;
- l'originale degli atti di costituzione in mora nei confronti di eventuali responsabili;
- i dati anagrafici (luogo, data di nascita e residenza), nonché il numero di codice
fiscale e il domicilio legali relativi agli aventi diritto;
- l'autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 320 CC, alla riscossione della somma a
favore di minori, con determinazione dell'impiego;
- la nota spese o l'atto di precetto eventualmente presentati dai legali di controparte,
muniti di visto di congruità della competente avvocatura (unicamente alla nota di
trasmissione di tale organo legale), entrambi in originale;
- le perizie mediche con parcella, dati anagrafici e codice fiscale del professionista;
- le parcelle dell'avvocatura o di avvocati delegati; per questi ultimi occorre allegare
anche l'atto di incarico e far conoscere i dati anagrafici e il codice fiscale.
In caso di coinvolgimento delle assicurazioni nei giudizi, occorre, per il pagamento,
far conoscere, previ diretti contatti con le assicurazioni medesime, la modalità
richiesta, vale a dire:
- o il vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia (occorrono il codice
fiscale, l'indirizzo dell'assicurazione, nonché il nominativo del presidente che
rivestiva l'incarico al momento del sinistro, la ragione sociale della compagnia e gli
estremi dell'iscrizione alla competente camera di commercio),
- o il versamento in conto corrente bancario (occorrono il codice fiscale, l'indirizzo
dell'assicurazione, il numero di c/c, le coordinate bancarie, intestazione e indirizzo
dell'agenzia bancaria).
Si evidenze, infine, che le fattispecie di rilevanza penale dovranno essere segnalate a
questo ministero per opportuna informativa e per l'adozione degli eventuali provvedimenti
di competenza.
Del pari, in presenza di situazioni di interesse disciplinare, relative al (solo)
personale direttivo, le SS.LL. avranno cura di relazionare a questo ministero,
trasmettendo, in copia, tutta la relativa documentazione.
La presente, integra e modifica ogni precedente istruzione in materia. Si prega di
portare la stessa a conoscenza dei capi di istituto, con invito ad adeguarsi
scrupolosamente alle prescrizioni in essa contenute e ad astenersi, fuori dai casi
indicati, dall'interessare, direttamente o per conoscenza, questo ministero per questioni
inerenti le pratiche di cui trattasi.