[Archivio]

Gab./III
Roma, 21 maggio 1997

C.M.n. 310

Prot.n. 15315/BL

- Ai Direttori Generali e Capi degli Ispettorati e Servizi Centrali SEDE
- Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI
- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento TRENTO
- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano BOLZANO
- All' Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
- All' Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

e, p.c., - All'Assessore alla Pubblica Istruzione. Regione siciliana PALERMO
- Al Presidente della Giunta Provinciale di Trento TRENTO
- Al Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano BOLZANO
- Al Sovrintendente agli Studi Regione Autonoma Valle d'Aosta AOSTA
- All'Assessore alla Pubblica Istruzione Regione Autonoma della Valle d'Aosta AOSTA
- Ai Sovrintendenti Scolastici Regionali LORO SEDI
- Al Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. ROMA

OGGETTO: Applicazione D.L. 19 maggio1997, n.129.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul D.L.n. 129/1997 pubblicato sulla G.U. n.115 in data 20 maggio corrente.

1. L'art.1 del D.L. in parola stabilisce quali categorie del personale della scuola saranno collocate a riposo, con diritto a pensione, a decorrere dal 1.9.1997 (ovviamente, per il personale delle Accademie e dei Conservatori, la decorrenza va intesa al 1 novembre 1997). In particolare il comma 2 richiede un calcolo numerico che individui il personale da collocare a riposo anticipato per dimissioni.

Sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo la percentuale indicata dalla norma corrisponde a 7750 unità.

Dopo aver graduato, in base all'età anagrafica il personale di cui si tratta è risultato che potranno essere accolte le dimissioni con effetto 1/9/97 di tutti coloro che sono nati entro il 31 agosto 1936.

Esclusivamente per il personale di sesso femminile che compia il 60° anno di età tra il 1° settembre 1996 e il 31 agosto 1997, in applicazione del disposto di cui all'art.2 comma 21 della Legge 335/95, le dimissioni saranno accolte in aggiunta al numero sopra indicato.

2. Saranno, altresì, accolte le dimissioni del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento o profili professionali in esubero, nei limiti della dimensione dell'esubero stesso.

A tal fine, una volta ultimate le operazioni di mobilità, verrà individuata su base provinciale la sussistenza e la consistenza della situazione di esubero, dei diversi ruoli, classi di concorso e profili; in corrispondenza alla consistenza del soprannumero verrà collocato a riposo il relativo personale che abbia presentato le dimissioni, graduato secondo l'età anagrafica.

3. Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del suddetto decreto, il personale dimissionario, di cui al precedente punto 1, 3° capoverso, potrà chiedere il differimento del collocamento a riposo all'anno scolastico 1998-99, entro il 26 maggio 1997.

4. Poichè, a seguito della applicazione della norma in parola sono radicalmente modificate le disponibilità dei posti utilizzati per la mobilità del personale, tutte le operazioni di trasferimento e passaggio già effettuate vanno annullate dalle SS.LL. con proprio decreto.

Ovviamente qualora emergano, a seguito della rideterminazione delle disponibilità, situazioni di soprannumero, il personale individuato come soprannumerario ha la possibilità di partecipare al movimento secondo le modalità e nei termini previsti dal C.C.D.N. del 22 dicembre 1995, sulla mobilità, e dalle relative ordinanze applicative.

5. Al fine di assicurare che anche il personale già dimissionario - non rientrante nel contingente dei collocamenti a riposo con decorrenza 1.9.1997 - possa partecipare al movimento per il prossimo anno scolastico, è consentito a detto personale di produrre la relativa istanza entro e non oltre il 28 maggio p.v.

6. Per quanto concerne, inoltre, le operazioni di mobilità del personale scolastico, i termini finali di comunicazione delle nuove disponibilità al sistema informativo e le date di pubblicazione dei rispettivi movimenti, già fissati con C.M. n. 194 del 21.3.1997, sono modificati; con successiva circolare saranno comunicati i nuovi termini.

IL MINISTRO