Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313
Prot. n. 2745
Oggetto: Intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole - Monumenti e lapidi
1. Campo di applicazione - Abrogazione di disposizioni precedenti
La presente circolare intende dettare istruzioni aggiornate in materia di intitolazione di scuole, aule scolastiche e di altri locali interni alle scuole stesse e si applica a tutti i tipi di scuola con esclusione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.
Sono comprese, oltre alle scuole statali, le scuole pareggiate, quelle parificate, legalmente riconosciute, quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e le scuole materne vigilate. Sono abrogate la circolare ministeriale n. 35 del 31 marzo 1928 (relativa al settore della scuola secondaria) e la circolare ministeriale prot. n. 4452/48 del 25 giugno 1947 (settore della scuola elementare) e ogni altra disposizione ministeriale anteriore alla presente circolare.
2. Fonti normative - Principi direttivi della presente circolare
La materia relativa all'intitolazione di scuole delle aule scolastiche e degli altri locali interni alle scuole stesse non è disciplinata dalla legge in modo specifico.
Il solo riferimento legislativo che indirettamente interessa la scuola è costituito dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188 relativa alla "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei"
Tale legge, all'art. 3, stabilisce, al primo comma :
"Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti"
L'art. 4 della stessa legge stabilisce:
"Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra e per la causa nazionale. E' inoltre in facoltà del Ministero per l'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione"
Le disposizioni della legge citata sono ritenute dal Ministero dell'Interno di portata generale e da applicarsi anche in materia di intitolazione di scuole.
Nell'assenza di altre norme di legge, si rende pertanto necessario disciplinare, con disposizioni amministrative, le modalità da seguire per l'intitolazione di scuole (e di aule scolastiche e di altri locali interni) allo scopo di evitare il ripetersi di quesiti da parte delle istituzioni scolastiche e degli Uffici periferici e di superare la ricorrente incertezza di comportamenti derivante dalla superata attualità di alcune delle disposizioni indicate nel precedente paragrafo I della presente circolare.
Infatti, occorre tener presente che il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ha creato nuovi organi (collegiali) della scuola dotati di specifiche competenze, e che, conseguentemente, una disciplina aggiornata della materia in esame deve tener conto di tale circostanza.
Né sono da trascurare le competenze di altri organi dello Stato, i quali, per le loro competenze istituzionali a carattere generale, devono essere introdotti nel procedimento, per l'espressione del proprio parere e per l'opportuno apporto di informazione e di valutazione.
La presente circolare, oltre ad individuare le fonti legislative -in precedenza indicate - che costituiscono il quadro legislativo entro il quale occorre operare - intende perseguire anche la finalità di sostenere l'autonomia decisionale degli organi collegiali delle scuole e di decentrare a livello locale l'emanazione di provvedimenti che, per loro natura, non si presentano di prevalente o rilevante interesse nazionale.
3. Procedimento per l'intitolazione di scuole
Premessa
L'intitolazione può essere riferita soltanto a persone decedute (art. 3 Legge 23 giugno 1927, n. 1188).
Dove, nella presente circolare, si fa riferimento al consiglio di circolo o di istituto, si tenga presente che, in luogo di tale organo collegiale, quando si tratti di Conservatori di musica e di Accademie di Belle Arti, al consiglio di circolo o di istituto deve intendersi sostituito il consiglio di amministrazione.
a) Intitolazione a persone decedute da oltre 10 anni
L'intitolazione della scuola viene deliberata dal consiglio di circolo o di istituto, sentito il collegio dei docenti. Le competenze generali del consiglio di circolo o di istituto previste dall'art. 6 del D.P.R. 416 del 1974 portano a considerarlo l'organo legittimato a deliberare nella presente materia.
La deliberazione è successivamente inviata al Provveditore agli studi, che acquisisce le valutazioni del Prefetto e della Giunta comunale.
Acquisite le valutazioni del Prefetto e della giunta comunale, se gli stessi sono favorevoli, il Provveditore agli studi emana il decreto di intitolazione inviandolo poi integralmente alla scuola e al Ministero (Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio competenti).
Se le valutazioni del Prefetto e della Giunta comunale o anche una sola di esse, non fossero favorevoli, la deliberazione è rinviata al direttore didattico o preside per un riesame da parte del consiglio di istituto. Se quest'ultimo conferma la propria deliberazione, il Provveditore agli studi emana il decreto di intitolazione, a meno che, sentiti nuovamente il Prefetto e la Giunta comunale, non ravvisi elementi di particolare gravità (es.: intitolazione a persona che, per fatti compiuti in violazione della legge penale e dell'ordine costituzionale, sia suscettibile di determinare nella scuola o fuori della scuola, elementi di turbativa per la convivenza civile) tali da consigliare la definitiva restituzione della deliberazione al consiglio di circolo o di istituto per la sostituzione del nominativo
Nell'ipotesi in cui il consiglio di circolo o di istituto intenda, in caso di valutazione contraria del Prefetto o della Giunta comunale (o di entrambi), sostituire la persona a cui intitolare la scuola, dovrà essere ripresa dall'inizio la procedura stabilita dalla presente circolare.
b) Intitolazione a persone decedute da meno di 10 anni
Valgono le stesse disposizioni indicate nella precedente lett. a), con le variazione di cui ai commi seguenti.
Il provveditore agli studi, acquisita la valutazione della Giunta comunale, interessa il Prefetto (inviandogli la documentazione completa) che riferisce al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione civile. Il Ministero dell'Interno, valutata la fattispecie, comunica al Prefetto le proprie determinazioni. Il Prefetto provvede a comunicare le decisioni del Ministero dell'Interno al Provveditore agli studi, che ne dà a sua volta comunicazione alla scuola interessata.
Il Provveditore agli studi, qualora il Ministero dell'Interno abbia concesso la deroga prevista dall'art. 4, ultimo comma, della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, emana il decreto di intitolazione.
c) Pareri facoltativi
Il provveditore agli studi può acquisire il parere della Deputazione di storia patria o (dove questa manchi) della Società storica del luogo o della Regione e della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.
In tal caso, copia del parere è inviata al Prefetto unitamente alla richiesta di valutazione sulla intitolazione deliberata dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Intitolazione di aule scolastiche e di altri locali interni - Lapidi o altri ricordi permanenti
In relazione ai riflessi anche esterni che l'intitolazione prevista dal presente paragrafo può determinare, va seguito anche per questa materia lo stesso procedimento stabilito in tema di intitolazione di scuole.
Si intende che sono esclusi i ricordi non permanenti (es.: collocazione di una lapide per durata limitata predeterminata): a tal fine è sufficiente la deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, da comunicarsi al Provveditore agli studi.
5. Fusione di più scuole
In caso di fusione di più scuole il consiglio di circolo o di istituto delibera il mantenimento di una delle sue intitolazioni (quella della scuola incorporata o quella della scuola nella quale confluisce la scuola soppressa come entità autonoma). La deliberazione è trasmessa al Provveditore agli studi per l'emanazione del decreto di intitolazione.
Qualora il consiglio di circolo o di istituto intenda - ma a ciò deve farsi ricorso soltanto per motivate circostanze - promuovere una nuova intitolazione, si osservano le disposizioni impartite nei paragrafi 3 e 4.
6. Mutamento di intitolazione
L'intitolazione (1) una volta stabilita, può essere mutata, con la stessa procedura stabilita nei paragrafi 3 e 4, soltanto per il sopravvenire di particolari circostanze da motivarsi adeguatamente (es.: venir meno dei presupposti che sostenevano la precedente intitolazione; impossibilità, in rapporto all'evoluzione della coscienza pubblica, del ricordo di comportamenti che il momento storico considera inattuali o contrastanti con gli intessi nazionali)
La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell'Interno - Gabinetto - che con nota n. 7118/M del 27 settembre 1980 ha dato la propria adesione.
(1) Comprese quelle già in atto, anteriormente alle disposizioni della presente circolare.