Circolare Ministeriale 30 luglio 1998, n. 337
Prot.n. 30219/BL
Oggetto: Adempimenti preordinati all'avvio dell'anno scolastico 1998/99.
I problemi che caratterizzano l'avvio del prossimo anno scolastico rendono necessarie alcune integrazioni alle direttive e indicazioni fornite nell'anno precedente, al fine di consentire la più tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e classi.
1) Il regolare inizio delle lezioni alle date previste dal
calendario delle singole regioni deve costituire obiettivo primario dell'azione
amministrativa, in tutte le articolazioni dell'Amministrazione scolastica.
Le SS.LL, pertanto, assumeranno con autonomia piena e diretta tutte le iniziative ritenute
più utili ed efficaci, in modo da coniugare flessibilmente la garanzia degli interessi
legittimi e dei diritti coinvolti -in primo luogo il diritto all'istruzione- con
l'efficacia dei risultati resi possibili dai criteri e dalle modalità gestionali
individuate.
Le SS.LL. autorizzeranno immediatamente i capi d'istituto ad assumere sin dai primi giorni
di lezione i supplenti temporanei necessari per la copertura di posti disponibili: su tali
posti i supplenti rimarranno sino a quando non vi assumerà servizio il personale di ruolo
o supplente definitivamente assegnato dalle SS.LL. Si segnala, al riguardo, che, a norma
dell'art.40, comma 9 della legge 449/1997 la retribuzione dei supplenti temporaneamente
assunti dai capi di istituto, fino all'assegnazione di coloro che hanno titolo a coprire i
relativi posti, è corrisposta dagli uffici provinciali del Tesoro.
2) Le procedure di adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto debbono essere definite quanto più rapidamente possibile e, di regola, non oltre il
mese il mese di agosto.
Si ricorda che le disposizioni vigenti configurano la responsabilità diretta, ovvero per
omessa vigilanza, nei casi di iscrizioni tardive o di trasferimenti di alunni allorché
comportino incremento di organico; questo trova, invece, idonea giustificazione qualora
sia determinato dall'aumento effettivo delle frequenze o dalle esigenze di integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, purché le suddette necessità siano
tempestivamente accertate.
In ogni caso, dovrà porsi, da parte di tutti gli organi coinvolti nelle diverse fasi
delle procedure, la massima attenzione per evitare immotivati incrementi di spesa (ad
esempio: presa in carico amministrativo-contabile dello stesso studente da più scuole).
3) A norma dell'art.1, comma 2, del relativo C.C.D.N. stipulato il 23 giugno 1998, obiettivo prioritario è il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche in relazione alle necessità di conseguire i risultati previsti dall'art.40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449 che dispone la riduzione del 3 per cento, nel numero dei dipendenti del comparto scuola, entro l'anno scolastico 1999/2000.
4) Per identiche ragioni si dovrà procedere, con priorità ed urgenza, all'accoglimento delle domande di dimissioni nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico per l'anno scolastico 1998/99 e fino alla concorrenza del relativo sovrannumero, come previsto dall'art.59, commi 8 e 55, della legge 449/97, già rilevato dopo le operazioni di mobilità. E' consentita, in accoglimento a specifica domanda in tal senso già presentata, la permanenza in servizio per l'anno scolastico 1998/99 del personale che, ai sensi delle disposizioni sopracitate, ha ottenuto l'accoglimento della domanda di collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 1998, a condizione che sussista disponibilità di posti nella provincia; tale personale sarà assegnato alla sede di titolarità ovvero ad altra sede della provincia utilizzando le disponibilità esistenti al termine delle operazioni di movimento del personale di ruolo.
5) Il C.E.D. fornirà il supporto di competenza con le modalità e nei tempi comunicati alle SS.LL.; si richiama l'attenzione sull'opportunità di utilizzarne le funzioni anche per la gestione dell'organico di fatto degli istituti secondari di II grado. Si raccomanda, comunque, di comunicare al Sistema informativo di questo Ministero, man mano che sono definiti, tutti i provvedimenti di utilizzazione del personale di ruolo e di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compresi i contratti di lavoro stipulati dai capi di istituito con gli insegnanti di religione cattolica e con i supplenti assunti dagli stessi dirigenti scolastici fino al termine delle attività didattiche, al fine di consentire l'indispensabile riscontro sullo stato di avanzamento delle relative operazioni e, soprattutto, sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge 449/97, già richiamata al paragrafo 3.
6) Si segnala, altresì, l'importanza dell'acquisizione dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale appartenente a classi di concorso in esubero in ciascuna provincia, al fine di avviare la graduale costituzione dell'anagrafe professionale del personale docente ed educativo
7) Il divieto posto dalle norme vigenti, di spostare il personale
dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività didattica deve essere formalmente e
sostanzialmente rispettato, per la sua evidente finalità di assicurare al massimo la
continuità didattica, contenendo all'indispensabile gli avvicendamenti nel corso dello
stesso anno.
Per le incidenze interprovinciali della gestione del personale, tenuto presente che ogni
regione ha una propria data di inizio delle lezioni, si conferma -come già stabilito
negli anni scorsi- che a livello nazionale il ventesimo giorno riferito al sopra
menzionato divieto di spostamento decorre dalla data di inizio delle lezioni fissata dalle
regioni che iniziano più tardi (21 settembre 1998).
8) Come noto, il divieto di spostamento è previsto per il personale
destinatario delle procedure di utilizzazione e del personale che all'atto dell'assunzione
a tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato
per lo stesso o altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con contratto a
tempo determinato di durata annuale o su posto disponibile sino al termine dell'attività
didattica con trattamento economico intero.
Sono fatti salvi -in conformità alle norme vigenti- gli effetti decorrenti dal 1^
settembre 1999 (ivi compresa la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità
con effetto dall'anno scolastico 1999-2000) della opzione per la nomina successiva; in
particolare, per il personale con contratto di lavoro fino al termine delle attività
didattiche l'assunzione in ruolo potrà avere effetti economici fin dal 1^ luglio 1999,
con l'obbligo del raggiungimento, alla stessa data, della sede indicata nel contratto di
assunzione in ruolo.
9) Per il personale a tempo determinato si richiamano le disposizioni contenute nell'O.M. n.371/94, art.15 ai commi 8 (conferma sul posto occupato ad altro titolo), 13 (divieto di rinnovo delle assegnazioni già disposte anche in caso di successiva, intervenuta disponibilità di posti), 14 (divieto di spostamento dopo il 20° giorno dall'inizio delle lezioni), 24 (impossibilità di conseguire ulteriori nomine per altre graduatorie).
10) I diversi uffici dell'amministrazione centrale debbono intendersi pienamente impegnati a sostenere l'opera delle SS.LL.; per tale obiettivo adotteranno con la massima tempestività i provvedimenti di rispettiva competenza, che dovranno essere noti alla SS.LL. medesime in tempi utili, per consentire, in particolare, di portare a compimento gli eventuali conseguenti adempimenti entro il 20° giorno dall'inizio delle lezioni.
11) I principi richiamati ai punti precedenti evidenziano fortemente
la necessità di una puntuale e "visibile" programmazione della attività di
gestione del personale che dia gli indispensabili affidamenti alle comunità scolastiche
anche nel senso di "governo" di tutti i fattori di turbamento della continuità
didattica.
In coerenza con tale quadro di riferimento si fornisce alle SS.LL. l'indicazione di
fissare preventivamente, con adeguata pubblicizzazione, una data unica per tutte le
graduatorie o almeno per gruppi omogenei di graduatorie, dalla quale avranno concreto
effetto, simultaneamente, le assegnazioni di sede disposte dalle SS.LL. nei confronti del
personale a tempo sia indeterminato che determinato.
Da tale, unica data cesseranno contestualmente le supplenze temporanee disposte dai capi
d'istituto e non più necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica.
Quanto sopra, tra l'altro, offrirà lo spazio di tempo necessario per pervenire alla
certezza delle posizioni giuridiche in sede amministrativa senza incidere sulla
continuità didattica.
12) In sede di programmazione delle attività, le SS.LL. possono, inoltre, adottare ulteriori misure organizzatorie (ad esempio: conferma, nei casi previsti dall'art.2 del C.C.N.D. 23 giugno 1998 sopra richiamato, dei docenti utilizzati su posti di sostegno; proroghe delle utilizzazioni di personale non specializzato previo accantonamento del numero di posti da riservare agli specializzati) che non determinino lesioni di qualificati interessi giuridici né inducano aspettative di mutamenti di status, ma che si propongano la massima snellezza di procedura.
13) Per far fronte alle esigenze di celerità sopra richiamate è possibile avvalersi presso gli Uffici scolastici provinciali di personale amministrativo della scuola, per il quale si configura la possibilità di accesso ai compensi previsti dal fondo non solo provinciale, ma anche nazionale.
14) E' di tutta evidenza l'utilità di procedere in sintonia e coordinamento con le esigenze di funzionamento delle singole scuole. Per tale ragione, sembra necessaria l'indizione di conferenze di servizio con i capi d'istituto per acquisirne compiutamente i problemi, per rendere noti procedure e tempi programmati per le assegnazioni del personale, per sollecitare contributi di proposte operative, per concordare eventuali deleghe a gestire specifiche graduatorie provinciali.
15) L'obiettivo di assicurare la massima tempestività e
funzionalità dell'attività didattica anche nel periodo iniziale dell'anno scolastico è
da ritenersi, senza dubbio alcuno, comune e condiviso dalle organizzazioni sindacali della
scuola.
Si ha, pertanto, fondata ragione per fare affidamento sulla più qualificata
collaborazione che, a riguardo, le organizzazioni in parola saranno in grado di fornire in
tutte le province.
Da qui la particolare esigenza di corrette e serene relazioni sindacali, nel reciproco
rispetto di compiti e funzioni ed in proficua applicazione delle vigenti disposizioni
anche di natura contrattuale, fra le quali quelle relative ai diritti di informazione.
16) Eventuali situazioni di difficoltà nell'avvio delle lezioni per quanto riguarda sia la completezza dell'orario sia la presenza in servizio dei docenti (ivi compresi i supplenti assunti temporaneamente dai capi di istituto) deve essere dalle SS.LL. segnalata immediatamente allo scrivente. Si evidenzia, in proposito, che, in mancanza di tali comunicazioni, si riterrà che in ogni scuola della provincia le lezioni abbiano avuto inizio regolarmente e tempestivamente.
Si prega di richiamare la responsabile attenzione dei capi
d'istituto in ordine agli adempimenti di loro competenza necessari a dare attuazione alla
presente ministeriale.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione che certamente non mancherà da parte di tutti
i soggetti impegnati nelle attività di cui trattasi.
Il Ministro