GAB*III
C.M.n. 345
Prot. n. 16061 /BL
Roma, 4 06 1997
OGGETTO: Applicazione D.L. 19 maggio 1997, n.129.
Si fa seguito alle CC.MM. n. 310 e n. 311, rispettivamente del 21 e 22 maggio 1997, di pari oggetto per fornire ulteriori precisazioni in riscontro ai quesiti pervenuti.
-In ordine alle domande di differimento del collocamento a riposo all'anno scolastico 1998-'99, presentate entro il 26 maggio u.s., a norma dell'art.1, comma 5 del D.L. n.129/97, si fa presente che trovano accoglimento solo quelle del personale individuato al punto 1) della C.M.n.310, vale a dire di coloro che, avendo presentato le dimissioni anticipate siano nati entro il 31 agosto 1936, ovvero, per il personale di sesso femminile, entro il 31 agosto 1937 ( entro il 31 ottobre 1937 per il personale di sesso femminile delle Accademie e dei Conservatori).
Non possono, invece, essere accolte le domande eventualmente
presentate da personale che si trovi nella situazione prevista
dall'art.13, comma 5, lettera c) della legge 724/94.
-Si precisa, inoltre, che il personale che abbia maturato
40 anni di servizio è collocato a riposo a decorrere dal
1^ settembre 1997, indipendentemente dalle modalità di
formulazione della istanza di collocamento a riposo.