Circolare Ministeriale 23 luglio 1996, n. 358
Oggetto: Scambi educativi con l'estero
1. Gli scambi educativi con l'estero dall'anno scolastico 1996/97 non sono più
soggetti all'autorizzazione ministeriale, e si realizzano sulla base di delibera dei
Consigli di Circolo e di istituto. La responsabilità delle decisioni è attribuita agli
organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. A questo Ministero è riservata la
funzione di indirizzo, monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati.
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle scuole elementari (classi
III, IV e V) e alle scuole secondarie di I e II grado, statali e legalmente riconosciute.
2.1. I progetti relativi agli scambi sono correlati al curricolo degli studi, proposti
dai Consigli di Classe o di Interclasse, inseriti nella Programmazione Didattica della
Scuola, approvati dal Collegio dei Docenti e, quindi, deliberati dal Consigli di Circolo o
di Istituto.
2.2. Gli scambi educativi possono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto
didattico che coinvolga una intera classe o gruppi di studenti aggregati in base a precisi
progetti collegati ad iniziative comunitarie o internazionali.
Nel primo caso il progetto ha il suo momento centrale nella realizzazione dello scambio di
classi, che si attua di norma in condizioni di reciprocità e coinvolge, salvo eccezioni
ampiamente motivate, almeno i 2/3 degli alunni di una classe.
Nel secondo caso il Collegio dei Docenti prevede la partecipazione di alunni provenienti
dalle diverse classi interessate, e, in relazione all'attività da svolgere, individua i
criteri per la selezione.
2.3. Gli scambi educativi di norma possono durare da un minimo di una settimana ad un
massimo di tre settimane ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico.
Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle vacanze soltanto qualora siano in
corso, nel paese che ospita, le normali attività didattiche.
3.1. Il Capo di Istituto nomina, tra gli insegnanti del Consiglio di classe
interessato, un docente coordinatore del Progetto, che cura i contatti con la Scuola
partner e assicura il raccordo fra il Collegio dei Docenti, il Consiglio dl Circolo o
d'Istituto e la Segreteria della Scuola.
3.2. Il Consiglio di Classe o di Interclasse, sulla base dei criteri espressi dal Collegio
dei Docenti , indica al Consiglio di Circolo o di Istituto e al Capo d'Istituto i docenti
da designare quali accompagnatori.
Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di
missione all'estero secondo la normativa vigente.
Durante il soggiorno all'estero, gli insegnanti accompagnatori devono essere sostituiti
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
4. L'onere finanziario per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di scambio
è assunto in parte dalla scuola o istituto coinvolto, in parte dalle famiglie degli
alunni che vi partecipano.
Le entrate e le relative scese vanno imputate ai pertinenti capitoli del bilancio della
scuola.
5. Le disposizioni della presente circolare si applicano anche a progetti di mobilità
degli studenti nell'ambito del Programma Comunitario SOCRATE, e specificamente all'Azione
I E, cap. III (Lingua).
Gli Uffici in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare
e a curarne la distribuzione alle scuole interessate unitamente agli allegati A - B - C -
D, che fanno parte integrante della presente circolare ed al documento illustrativo delle
procedure.
La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la circolare n. 272 dell'11/9/1991.
IL MINISTRO
DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI / DIV. III
DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI EDUCATIVI CON L'ESTERO
1. Le Finalità
1.1. La principale finalità dello scambio è la crescita personale dei
partecipanti attraverso l'ampliamento degli orizzonti culturali e l'educazione alla
comprensione internazionale e alla pace.
Gli scambi assumono valenza prioritaria nella definizione di progetti educativi
trasversali alle discipline, finalizzati a obiettivi insiti in altri progetti relativi a:
l'educazione interculturale, l'educazione all'ambiente, l'educazione alla salute, o
connessi ad interventi mirati alla prevenzione del disagio e alla riduzione del fenomeno
dell'insuccesso scolastico.
Le iniziative internazionali devono essere inserite nella Programmazione Didattica della
Scuola per quanto riguarda la definizione degli obiettivi formativi, l'individuazione
delle strategie metodologiche, l'elaborazione delle sequenze didattico organizzative, la
verifica e valutazione degli esiti raggiunti.
1.2. Ciascuna scuola, nel programmare uno scambio, può proporsi il fine di realizzare un
vero e proprio progetto didattico comune con una o più scuole straniere (scambi
bilaterali, o scambi multilaterali) da svolgere nel corso di uno o più anni scolastici.
Può altresì progettare percorsi didattici che prevedano l'inserimento e la
partecipazione ad attività, di comprovata valenza educativa, finalizzate al confronto e
all'educazione interculturale e realizzate di intesa e in accordo con Organismi e
Istituzioni internazionali.
Questo Ministero ritiene opportuno sollecitare le scuole a privilegiare la prima ipotesi,
in cui si definisca con la scuola partner un comune progetto metodologico-didattico
cosicchè lo scambio delle classi risponda in modo più puntuale a precisi obiettivi
educativi.
2. Il progetto
2.1. Lo scambio è correlato al curricolo degli studi e costituisce il
momento centrale di un Progetto Educativo Comune al cui interno viene individuato un
ambito disciplinare o interdisciplinare rispondente alle esigenze degli alunni, da
sviluppare in collaborazione con la scuola partner.
La realizzazione di un Progetto di scambio si articola nelle seguenti fasi che richiedono
un impegno della durata di almeno un anno.
A) Ricerca di una scuola partner che abbia in comune con l'istituto italiano l'indirizzo
di studi, l'interesse per l'approfondimento di un tema specifico.
è opportuno che le scuole in scambio siano inserite in un contesto socio - culturale
simile e che le classi coinvolte nel progetto siano formate da alunni appartenenti alla
medesima fascia di età.
B) Definizione, da parte delle scuole, del programma dell'iniziativa di scambio che
costituirà il Progetto Educativo Comune.
Mediante il dialogo tra i Capi d'Istituto e tra i docenti delle scuole si individua
l'obiettivo, si definiscono i contenuti attraverso cui l'obiettivo si persegue e si
elaborano Unità Didattiche, da attuarsi prima, durante e dopo lo scambio.
C) Presentazione del progetto da parte del docente coordinatore al Collegio dei Docenti
che, accertata la compatibilità dell'iniziativa di scambio con altre eventuali attività
della scuola, delibera in merito. Quindi il Capo d'Istituto cura la presentazione del
Progetto a tutti i soggetti interessati (genitori, alunni e docenti). In tale occasione si
illustrano:
- gli obiettivi dello scambio;
- il contesto in cui si inserisce e le relative caratteristiche;
- i contenuti educativi e culturali;
- i mezzi specifici impiegati per tutte le attività preparatorie;
- le modalità proposte per la ricaduta dell'attività oltre che gli strumenti di verifica
degli obiettivi iniziali, di valutazione e disseminazione dei risultati.
Il Capo d'Istituto coinvolge inoltre tutte le componenti scolastiche, secondo ruoli e
competenze diversificate, negli aspetti organizzativi e gestionali.
D) Approvazione del Progetto da parte del Consiglio d'Istituto con la conseguente delibera
di spesa.
E) Realizzazione concreta dell'attività di scambio, che consiste in due momenti: la
visita degli studenti italiani all'estero e l'accoglienza degli studenti stranieri in
Italia.
F) Fase finale, in cui viene effettuata la verifica dell'attività svolta e la valutazione
qualitativa dei risultati conseguiti. A tale scopo è necessario prevedere,
nell'elaborazione del Progetto Educativo Comune, la predisposizione di griglie di
indicatori per la verifica/valutazione dell'apprendimento in itinere e per la valutazione
finale dell'iniziativa stessa.
2.2. Il Capo d'Istituto dà attuazione alle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti e
approvate dal Consiglio di Istituto o di Circolo sulla base dei progetti presentati dai
Consigli di Classe o di Interclasse.
Almeno trenta giorni prima dell'inizio della realizzazione dello scambio, il Preside o
Direttore Didattico informa il Provveditore agli Studi e la Direzione Generale degli
Scambi Culturali, Div. III, tramite l'apposita scheda allegato A.
Copia dell'allegato A è nel contempo inoltrata, per opportuna conoscenza, sia al
Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. - Ufficio Scambi Giovanili sia, direttamente,
alla rappresentanza diplomatica e consolare competente per territorio.
A conclusione dell'esperienza il Preside o il Direttore Didattico invia al Provveditore
agli Studi e alla Direzione Generale degli Scambi Culturali la relazione sull'attività
svolta, in conformità all'apposita scheda Allegato B.
Entro il 30 settembre di ogni anno il Provveditore agli Studi invia alla Direzione
Generale degli Scambi Culturali l'apposito prospetto riassuntivo, Allegato C, delle
iniziative svolte a livello provinciale nell'anno scolastico precedente.
3. Destinatari
Al progetto partecipano tutti gli alunni delle classi interessate che sono
coinvolti direttamente nella fase che precede e nella fase successiva allo scambio.
Qualora non sia possibile la partecipazione di tutti gli studenti alla fase dello scambio,
gli insegnanti avranno cura di organizzare un accurato programma di attività didattiche
correlate a quelle effettuate dagli alunni in scambio.
La scuola è tenuta ad acquisire, per gli alunni minorenni, il consenso scritto dei
genitori, o di chi, per legge, è chiamato a farne le veci.
I partecipanti allo scambio debbono essere provvisti di documento valido per l'espatrio.
Ove sia espressamente richiesto, detto documento deve essere munito degli appositi visti
d'ingresso rilasciati dalle autorità consolari del paese estero.
Tutti i partecipanti allo scambio debbono essere garantiti da polizza assicurativa.
La polizza deve coprire almeno i seguenti rischi:
- responsabilità civile per danni e relativi oneri legali;
- smarrimento e furto del bagaglio;
- spese per cure mediche e ospedaliere;
- rientro anticipato o posticipato a seguito di malattia;
- infortunio o decesso;
- rientro anticipato per decesso di familiare;
- viaggio di familiare a seguito di ricovero che richieda assistenza.
Per le iniziative da svolgere nei Paesi dell'Unione Europea, tutti i partecipanti devono
essere provvisti del Mod. E 111, - rilasciato dalla U.S.L. - ai fini del diritto alle
prestazioni sanitarie.
4. Docenti accompagnatori
I Docenti accompagnatori, da scegliere all'interno del Consiglio di Classe
o di Interclasse, non necessariamente tra i docenti di lingua straniera, devono conoscere
la lingua utile alla comunicazione nel Paese estero ospitante.
Al riguardo, sembra opportuno sottolineare la necessità del coinvolgimento in primo luogo
dei docenti che hanno partecipato all'ideazione e alla programmazione del Progetto
Educativo Comune all'interno del quale si realizza lo scambio.
Il numero dei docenti da designare quali accompagnatori è determinato valutando volta per
volta le modalità organizzative dello scambio, le esigenze derivanti dalla tematica
progettuale e tenendo in debito conto l'età degli alunni nonchè l'eventuale
partecipazione di alunni portatori di handicap.
I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto
servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui
all'art. 2074 del codice civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge n. 312,
dell'11 luglio 1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della
scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento dl
missione all'estero secondo la normativa vigente.
Tenuto conto del fatto che nel caso dello scambio è normalmente ricorrente l'ospitalità
reciproca, l'accompagnatore ha diritto alla corresponsione per intero dell'indennità di
missione.
Vengono operate le riduzioni previste dall'art. 6 del R.D. n. 941, del 3/6/1926 ovvero si
procederà al recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccesso, solo nei casi in
cui l'insegnante non debba o, per motivi sopraggiunti, non abbia potuto ricambiare
l'ospitalità ricevuta.
5. Modalità degli scambi
5.1. L acquisizione di una più diretta conoscenza della realtà sociale e
scolastica straniera risulterà ancor più agevolata non solo attraverso il soggiorno
nelle famiglie - mediante lo scambio reciproco di ospitalità sia tra gli studenti che tra
gli insegnanti che partecipano all'iniziativa - ma anche dall'inserimento degli alunni
nelle classi corrispondenti della scuola ospitante secondo criteri che tengano conto tanto
delle esigenze della scuola quanto degli interessi dei partecipanti.
Laddove possibile sono consentite attività di scambio che prevedono incontri e
ospitalità in strutture collettive idonee all'accoglienza di studenti.
Nel corso dello scambio può essere prevista la partecipazione delle classi ad attività
culturali, (quali mostre, dibattiti, manifestazioni sportive, visite a località di
interesse artistico, ecc.).
Al riguardo, si suggerisce che le scuole impegnate nelle iniziative coinvolgano nella
programmazione e nella gestione sia gli Enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie,
Comuni), sia l'Ente Provinciale per il Turismo onde ottenerne l'assistenza e la
collaborazione nell'organizzazione dell'accoglienza degli studenti stranieri e nella
predisposizione di un adeguato programma culturale.
5.2. Considerata la peculiarità dell'esperienza di scambio, basata sulla reciproca
collaborazione tra classi e scuole di più paesi, è opportuno che le istituzioni
scolastiche organizzino in proprio tutte le attività ad esse connesse.
Solo in caso di difficoltà, e comunque limitatamente all'organizzazione dei
trasferimenti, è consentito avvalersi dei servizi offerti dalle agenzie di viaggio in
possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 o
dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della medesima legge, nei
limiti ivi stabiliti.
ALLEGATI
I modelli allegati sono parte integrante della presente circolare e vanno compilati utilizzando le partì che si riferiscono al proprio ordine di scuola, e attenendosi scrupolosamente alle norme per la compilazione dei moduli.
All. A: Scheda per la partecipazione ad un progetto di scambio da
trasmettere 30 giorni prima della partenza:
- al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Scambi Culturali - Div. III;
- al Provveditorato agli Studi;
- al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. - Ufficio Scambi Giovanili;
- alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare competente per territorio.
All. B: Scheda per la valutazione del progetto da trasmettere da parte della scuola, al termine dell'attività e comunque non oltre il 30 luglio dell'anno scolastico a cui si riferisce lo scambio, al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Scambi Culturali - Div. III e al Provveditorato agli Studi.
All. C: Prospetto per tipo di scuola da trasmettere da parte dei Provveditorati agli Studi entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero della Pubblica istruzione - Direzione Generale Scambi Culturali - Div. III.
All. D: Indirizzi delle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari.