Circolare Ministeriale 9 dicembre 1987, n. 377

Oggetto: Scuole secondarie non statali - Riconoscimenti legali

Con la presente circolare si intende ricondurre ad un unico testo, ai fini di una maggiore certezza e celerità dell'azione amministrativa, le molteplici circolari ministeriali diramate in tempi diversi in materia di riconoscimento legale e di pareggiamento di scuole secondarie non statali, con i necessari adattamenti e le modifiche ritenute più opportune, in particolare per quanto concerne i termini di presentazione delle istanze di riconoscimento legale.

Le disposizioni che seguono non riguardano le scuole meramente private che ogni cittadino o ente italiano può aprire e gestire in relazione all'art. 33 della Costituzione e secondo gli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Naturalmente, anche le scuole meramente private possono chiedere, ove ne sussistano le condizioni, e se operano nell'ambito dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, il "riconoscimento legale" di cui all'art. 6 della Legge 19 gennaio 1942, n. 86, secondo le modalità ed i termini appresso precisati.

Si evidenzia ad ogni buon fine al riguardo che le scuole legalmente riconosciute esplicano un servizio di pubblico interesse, rilasciano titoli legali e debbono conformarsi all'ordinamento scolastico nazionale ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.

Un aspetto particolare del riconoscimento legale è il "pareggiamento", previsto già nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e nel regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, che può essere chiesto esclusivamente da enti pubblici e ecclesiastici per scuole da essi gestite.

Per le scuole pareggiate sussistono, in aggiunta alle condizioni stabilite per il riconoscimento legale, ulteriori requisiti esplicitati nell'art. 8 della legge n. 86/1942.

Per quanto concerne poi le scuole magistrali, va ricordato che il loro riconoscimento legale avviene attraverso la stipula di un apposito atto di convenzione, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Va ricordato, infine, che gli istituti musicali non statali sono soggetti ad una speciale disciplina - che è quella di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, così come modificato con legge 6 agosto 1966, n. 643, - in base alla quale per essi é previsto esclusivamente il pareggiamento.

I - Riconoscimenti legali - generalità

La fonte normativa essenziale è contenuta nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Per quanto concerne i profili soggettivi l'art. 2 della citata legge n. 86 prescrive che, ai fini del riconoscimento legale di una scuola, il gestore di essa oltre ad aver compiuto i trenta anni di età ed essere cittadino italiano, deve possedere i "necessari requisiti professionali e morali"

Se, sotto un certo riguardo, la scuola risponde sostanzialmente alla nozione di azienda, quale "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" (art. 2555 del codice civile), sotto altro e ben più rilevante aspetto la scuola è una struttura educativa finalizzata alla formazione degli utenti: la figura del gestore quindi deve essere delineata nella sua concretezza dai "requisiti professionali e morali" sulla base del particolare concetto di "imprenditore", che agisce nel campo specifico dell'istruzione e dell'educazione fornendo un servizio per la collettività

Poiché la verifica dei necessari requisiti soggettivi va fatta con riguardo a tutte le persone che rappresentano l'impresa negli atti di gestione, siano essi compiuti per procura o siano essi compiuti nella qualità di socio, mediante l'istanza di riconoscimento legale devono essere forniti i nominativi, con le relative generalità, di tutte le persone che comunque compiono atti di gestione.

Il riconoscimento legale, che è una concessione amministrativa, può essere fruito solo da quelle istituzioni scolastiche non statali che l'art. 1, primo comma, della legge n. 86/1942 qualifica "scuole" in contrapposizione al concetto di "corso" di cui al successivo secondo comma.

Tale formulazione riveste particolare importanza in quanto la istituzione scolastica, per ottenere e mantenere il riconoscimento legale, deve dimostrare, per effettività di funzionamento, di essere idonea a fornire un servizio di istruzione.

La scuola richiedente il riconoscimento legale deve, quindi perseguire fini e presentare ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti e deve svolgere l'insegnamento nello stesso numero di anni e con orario non inferiore a quello delle suddette scuole statali.

Peraltro una scuola legalmente riconosciuta può perseguire la ricerca e la realizzazione di innovazioni negli ordinamenti e nelle strutture, ai sensi e nei limiti dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Per assolvere alle proprie funzioni, la scuola deve proporre un'organizzazione rispondente a criteri di legittimità, efficienza ed efficacia sotto i seguenti profili:

a) gli alunni frequentanti ciascun anno di corso debbono essere in numero tale da poter configurare, sotto il profilo didattico, una classe, e quindi normalmente non meno di tre.

L'istanza di riconoscimento legale, sempre riferita ad una intera scuola, può essere avanzata per una scuola già funzionante in tutte le sue classi del corso legale di studi come pure per una scuola aperta nella classe o nelle classi iniziali con un concreto programma di sviluppo graduale e continuo nelle classi successive;

b) disponibilità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici in misura adeguata al tipo di scuola quale previsto dall'ordinamento nel numero di anni del corso legale di studio. La valutazione di adeguatezza è riferita a classi costituite con un numero medio di alunni; nel caso di scuola aperta ad un programma di sviluppo graduale in più anni scolastici, la valutazione è fatta in riferimento alle classi già costituite viste nella prospettiva di reale traduzione in un corso di studi completo per il numero di anni prescritto dall'ordinamento.

c) osservanza, per tutte le materie di insegnamento, dell'orario e dei programmi ufficiali. Lo svolgimento dell'azione docente deve risultare dagli appositi registri, tenuti come richiesto dalle leggi vigenti nelle corrispondenti scuole statali. Non sono ammissibili insegnamenti a classi riunite. Gli orari e i programmi debbono essere gli stessi previsti per le corrispondenti scuole statali ed i raggruppamenti delle discipline ai fini della costituzione delle cattedre di insegnamento, quando non corrispondenti alle cattedre previste per le analoghe scuole statali, debbono avere il carattere della omogeneità e della funzionalità. A paralleli criteri di funzionalità ed efficacia didattica deve essere confermato l'orario giornaliero delle lezioni;

d) possesso, da parte di tutti gli alunni, del titolo legale prescritto per la classe frequentata. Non sono ammessi uditori.

Le eventuali scuole caratterizzate dalla frequenza di alunni con una presenza saltuaria non possono essere destinatarie del riconoscimento legale, in quanto l'azione didattica, per essere formativa, richiede un rapporto sequenziale e continuo tra docenti e alunni. Tale rapporto, basato sulla continuità e non sull'episodicità, rende effettivo il funzionamento di una classe;

e) possesso da parte del preside del titolo di studio previsto per l'esercizio della stessa funzione nella corrispondente scuola statale ed iscrizione nell'apposito albo professionale dei docenti abilitati. Circa il contenuto della funzione direttiva si richiama l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto applicabile, tenuto conto della natura privatistica delle gestione.

f) possesso da parte dei docenti del titolo di abilitazione prescritto rispetto alla materia insegnata ed iscrizione nel relativo albo. Solo in casi eccezionali, in presenza di particolari situazioni motivate e notificate ai provveditori agli studi, ivi comprese quelle situazioni riferite a positive esperienze di insegnamento caratterizzato dalla continuità di servizio nella stessa scuola, l'insegnamento può essere prestato da docenti non abilitati, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio valido per l'insegnamento prestato. Relativamente ai compiti della funzione docente, si fa riferimento all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto applicabile tenuto conto della natura privatistica delle gestione;

g) il rapporto instaurato dal gestore con il preside ed i docenti qualunque ne sia la natura contrattuale deve rispondere a tutte le esigenze di funzionalità della scuola e deve garantire, per i suoi contenuti, con riguardo al preside una presenza ed una azione valida che assicuri l'efficienza della funzione direttiva e, con riguardo ai docenti, la necessaria disponibilità, in modo che non insorgano frequenti problemi di interruzione della attività didattica nella classe ed allo scopo di attuare compiutamente il metodo della programmazione e della verifica dell'azione didattica;

h) effettività dell'azione docente documentata dalle verbalizzazioni delle riunioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe, dai compiti scritti degli alunni, dalla registrazione delle interrogazioni orali, dall'elaborazione di piani di lavoro disciplinari e ove occorra interdisciplinari, dalla effettuazione delle esercitazioni pratiche, ove previste, dalle eventuali attività integrative, di sostegno e comunque da tutte le attività che indichino gli itinerari metodologico-didattici seguiti dai docenti nella loro azione.

La scuola legalmente riconosciuta, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, può esplicare la propria attività attraverso particolari ricerche e innovazioni metodologiche e didattiche, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/74 ed individuare attraverso lo svolgimento di programmi e di attività integrative e di sostegno la possibilità di offrire un arricchimento al curriculum scolastico;

i) elaborazione dei criteri seguiti per le valutazioni intermedie e finali da parte dei Consigli di classe. Tale adempimento assume particolare rilevanza, in quanto si connette alla funzione pubblica di rilasciare titoli di studio avente valore legale da parte di scuole a cui viene concesso il riconoscimento legale;

l) allestimento di un impianto amministrativo che esprima una efficiente organizzazione degli uffici direttivi e di segreteria nel rispetto delle norme che regolano la tenuta di atti e registri ai sensi degli art. 85 e 86 del Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965.

II. Modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento legale.

L'istanza, una per ciascuna scuola, deve essere direttamente inviata dal gestore in duplice esemplare (uno originale e una copia) al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e qui deve pervenire nel periodo compreso fra il 15 maggio e l'1 settembre di ciascun anno. Non sono prese in esame le domande pervenute oltre il termine perentorio dell'1 settembre o non corredate, entro lo stesso termine, di tutta la documentazione prescritta ed indicata nell'allegato A e in particolare dei certificati dell'autorità giudiziaria attestanti l'assenza di precedenti penali e di carichi penali pendenti in riferimento al gestore, al rappresentante legale ed a qualunque persona che per la scuola compia atti gestionali anche per procura (anche la documentazione va allegata in duplice esemplare).

Unitamente ad altra copia della documentazione, copia dell'istanza deve essere inviata e fatta pervenire entro il periodo anzidetto al provveditorato agli studi competente.

La domanda di riconoscimento legale va prodotta per l'intero corso legale di studi anche se è previsto un funzionamento graduale a partire ovviamente dalla prima classe.

Ricevuta la copia dell'istanza, il provveditorato agli studi procederà agli eventuali accertamenti di ufficio ritenuti necessari e farà pervenire entro e non oltre il 10 settembre al Ministero le proprie valutazioni e gli elementi informativi più opportuni.

Il Ministero, sulla base dell'esame dei documenti e di tutti gli elementi a disposizione, ivi comprese le risultanze di visite ispettive, assume le proprie determinazioni e decide con la massima, consentita tempestività, allo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche anche in relazione agli adempimenti finali dell'anno scolastico.

I provvedimenti di riconoscimento hanno effetto dall'anno scolastico successivo alla data di emanazione dei provvedimenti stessi a norma dell'art. 9 della legge n. 86/1942.

Il riconoscimento legale, peraltro, ha effetto con decorrenza dall'anno scolastico in corso alla data di emanazione del provvedimento quando si tratti:

1) di scuola aperta in sostituzione di scuola dello stesso ordine e grado contestualmente chiusa, dipendente dalla medesima gestione e funzionante nel medesimo edificio;

2) di istituti tecnici industriali;

3) di istituti tecnici agrari;

4) di istituti tecnici aeronautici;

5) di istituti tecnici nautici;

6) di istituti professionali di qualsiasi tipo;

7) di licei linguistici;

8) di sezioni di istituto tecnico aperte a sviluppo di biennio inquadrato in un corso quinquennale di studi già fruente del beneficio e interamente attivato;

9) di istituto tecnico per geometri affiancato ad un istituto tecnico commerciale od agrario già fruente del beneficio ed interamente attivato, e viceversa;

10) di scuole magistrali convenzionate;

11) di accademie di belle arti;

12) di istituti tecnici femminili.

Il riconoscimento legale riguarda l'intero corso, anche se avviato con funzionamento graduale solo nella prima o nelle prime classi. Il Ministero tiene conto in ogni caso della effettiva consistenza dell'apparato strutturale e funzionale della scuola considerata nella prospettiva di scuola funzionante per l'intero corso.

Il venir meno delle condizioni sul cui presupposto ha avuto luogo il riconoscimento legale ovvero la mancata attivazione anche parziale delle classi stesse nel biennio successivo al riconoscimento legale comporta la revoca del riconoscimento legale dell'intera scuola e quindi anche delle classi già funzionanti.

Il gestore di scuola fruente di riconoscimento legale non può interrompere l'attività scolastica prima della fine dell'anno scolastico, anche quando si verifichino circostanze che comportino mutamento negli elementi essenziali della concessione.

Nel primo anno di funzionamento di ciascuna classe in regime di riconoscimento legale, il provveditore agli studi, ai fini dell'iscrizione in detta classe, dietro regolare istanza, può concedere l'esonero dall'obbligo della frequenza agli alunni che abbiano sostenuti esami di idoneità in istituti ubicati in distretto diverso.

Le scuole e gli istituti che hanno ottenuto il riconoscimento legale parziale con decorrenza dall'anno scolastico 1987-88 possono richiedere entro il 31 gennaio 1988 al Ministero della Pubblica Istruzione, che a tal fine disporrà apposita ispezione, l'estensione del riconoscimento legale alle classi successive con decorrenza dall'anno scolastico 1987-88, purché posseggano i requisiti prescritti dalla presente circolare. Copia della richiesta va inviata entro lo stesso termine al competente provveditore agli studi.

III. Riconoscimento legale per passaggio di gestione.

A) Passaggio di gestione "inter vivos"

Il riconoscimento legale è una concessione amministrativa che non può essere oggetto di private pattuizioni.

Ovviamente, tale circostanza non influisce sulla trasferibilità del complesso di beni e servizi che costituisce l'"azienda scuola" ma il cessionario acquisirà validamente soltanto una scuola meramente privata, non potendo essere trasferito il riconoscimento legale.

Il gestore cedente deve far pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, ed al provveditorato agli studi competente, una formale dichiarazione (con firma autenticata) da cui si rilevi la cessione dell'"azienda" scuola con indicazione dell'anno scolastico di decorrenza della cessione e quindi della cessazione del riconoscimento legale.

Il cessionario, peraltro, può chiedere all'amministrazione un nuovo riconoscimento legale per passaggio di gestione che sarà concesso soltanto se l'interessato risulterà in possesso dei requisiti prescritti con effetto contestuale allo stesso passaggio di gestione che, secondo i princìpi già enunciati, deve avere effetto dal primo giorno dell'anno scolastico.

Trattandosi di attribuzioni di riconoscimento legale ad una istituzione scolastica già precedentemente riconosciuta e che muta esclusivamente l'elemento soggettivo, la documentazione da esibire assieme alla domanda in duplice esemplare in conformità a quanto indicato nell'allegato B, dovrà riguardare esclusivamente il nuovo gestore e il suo eventuale rappresentante legale.

L'istanza di cui sopra e la relativa documentazione in duplice esemplare debbono pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e, per conoscenza, al competente Provveditore agli studi entro e non oltre il 15 maggio dell'anno scolastico precedente quello da cui ha effetto la cessione.

Per l'anno scolastico 1987-88 l'istanza in questione deve essere fatta pervenire tempestivamente.

Nel caso di diniego del riconoscimento legale al subentrante, il cedente conserva il beneficio del riconoscimento legale se la cessione non è stata perfezionata o è stata condizionata.

Gli adempimenti del provveditorato agli studi e del Ministero si svolgono con le stesse modalità già previste per il caso di riconoscimento legale di nuova istituzione scolastica.

B) Riconoscimento legale per passaggio di gestione "mortis causa"

Nel caso di passaggio di gestione della scuola "mortis causa" l'erede o il legatario deve produrre, con la massima possibile tempestività, istanza di riconoscimento legale.

Tale istanza, indirizzata al Ministero (in conformità all'allegato C) e, per conoscenza, al competente provveditore agli studi, va prodotta con allegata la documentazione della qualità di erede o legatario e, nel caso di una pluralità di successori, va dichiarato il relativo rapporto nella gestione della scuola, allegando l'atto formale che regola il rapporto stesso e che può essere ovviamente anche un atto costitutivo di società. All'istanza va allegata, inoltre, tutta la documentazione riguardante il nuovo gestore ed il suo eventuale rappresentante legale.

Gli adempimenti del provveditorato agli studi e del Ministero si svolgono con le stesse modalità previste nel precedente paragrafo, e, in caso di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di riconoscimento legale ha effetto dal giorno della morte del "dante causa". In caso di diniego di riconoscimento legale, la scuola perde la qualificazione di legalmente riconosciuta con la fine dell'anno scolastico nel quale è notificato il diniego stesso.

Analoga procedura si segue in caso di estinzione di società, di associazioni e di enti, gestori di scuole legalmente riconosciute.

IV. Mutamento del rappresentante legale del gestore persona giuridica.

Nel caso di scuole dipendenti da persone giuridiche, poiché acquista rilievo la figura del rappresentante legale che deve possedere questi stessi requisiti che l'art. 2 della legge n. 86/1942 richiede in capo al gestore persona fisica, ogni mutamento deve essere immediatamente notificato, a cura della gestione, al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e, per conoscenza, al competente provveditorato agli studi, al fine di acquisire l'assenso ministeriale (allegato D).

La relativa richiesta deve essere corredata dai documenti riguardanti la posizione del nuovo rappresentante legale sotto il profilo dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n. 86/1942 ed in particolare il certificato attestante l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti rilasciato dall'autorità giudiziaria.

Ovviamente, il mutamento del rappresentante legale dell'ente gestore non ha il senso di passaggio di gestione in quanto non può essere interpretato come variazione sotto l'aspetto del soggetto giuridico, destinatario della concessione amministrativa in cui consiste l'attribuzione della potestà di rilasciare titoli di studio con valore legale: l'intervenuto mutamento incide comunque sulla conservazione del beneficio, poiché in linea di principio resta sempre a carico della gestione l'onere della notifica e la dimostrazione - attraverso la certificazione prescritta - del possesso in capo al rappresentante legale della persona giuridica dei necessari requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n. 86/1942.

La mancata notifica del mutamento effettuato, oltre a tradursi nell'inosservanza di precisi doveri della gestione verso l'amministrazione, comporta che il provvedimento del riconoscimento viene privato di uno degli elementi su cui il riconoscimento stesso si è fondato.

I requisiti prescritti debbono, infatti, non solo sussistere al momento in cui viene emanato il provvedimento di riconoscimento legale, ma anche permanere per tutto il periodo di valenza dei suoi effetti: attesa la rilevanza di tali effetti non sembra sufficiente la mera presenza di fatto, in ipotesi, dei suddetti requisiti, ma è indispensabile la verifica da parte dell'amministrazione che deve configurarsi come accertamento costitutivo.

La mancata notifica da parte della scuola non statale comporta, quindi, la non reintegrazione, per fatto non imputabile all'amministrazione, di un elemento costitutivo del provvedimento che di conseguenza non può avere ulteriore corso.

Ciò premesso, in caso di mancata notifica di mutamento effettuato, ovvero in caso di diniego di assenso da parte dell'amministrazione, il riconoscimento legale cessa con la fine dell'anno scolastico.

E' da sottolineare che la responsabilità della gestione per gli atti compiuti dal rappresentante legale non cessa per il solo fatto che si provvede al mutamento dello stesso, ma permane in ogni caso e dà luogo eventualmente all'adozione di provvedimento di cui all'art. 10 della legge n. 86/1942 citata.

V. Trasferimento e modificazione della sede di una scuola legalmente riconosciuta.

La situazione edilizia e strutturale delle scuole legalmente riconosciute è un elemento essenziale e determinante per la concessione amministrativa e quindi la sua modificazione altera automaticamente i presupposti sulla cui base il beneficio è stato accordato.

Pertanto la richiesta di autorizzazione ministeriale, al trasferimento della sede - esclusivamente nell'ambito dello stesso distretto scolastico e dello stesso comune, se questo comprende più distretti - o ad una sua modificazione deve essere trasmessa, con l'apposita documentazione (di cui all'allegato E) al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e in due copie al competente provveditorato agli studi.

Il provveditorato agli studi, appena ricevuta copia della documentata istanza di cui trattasi, provvede a redigere ed inviare al Ministero una relazione recante opportuni elementi di valutazione, dopo aver disposto apposita visita ispettiva.

Il Ministero decide in merito all'istanza sulla base della relazione del provveditore, delle risultanze dell'accertamento ispettivo e di ogni altro elemento di giudizio.

Il provvedimento di autorizzazione ministeriale costituisce modifica dell'atto concessivo del riconoscimento legale e consente l'effettivo trasferimento di sede o la modificazione della sede stessa.

L'avvenuto trasferimento o l'avvenuta utilizzazione della struttura modificata della sede in omissione di istanza tempestivamente prodotta o in presenza di diniego ministeriale sono motivo per la revoca del riconoscimento legale a far tempo dall'anno scolastico successivo a quello in cui si sia verificato il trasferimento o la modificazione della sede ovvero sia stato espresso il diniego da parte dell'amministrazione. Anche in tali ipotesi infatti il mancato accertamento costitutivo, per l'inadempimento di un onere a carico della scuola, fa venir meno uno degli elementi essenziali perché il provvedimento di riconoscimento legale possa avere ulteriore corso.

Limitate modificazioni interne che non alterino la situazione funzionale nonché le condizioni statiche ed igienico-sanitarie non vanno notificate.

VI. Istituzione di classi collaterali.

Sulla base delle richieste dei propri utenti la scuola legalmente riconosciuta può istituire classi collaterali, con funzionamento orario uguale o diverso rispetto a quello del corso base, e comunque sempre nella sede scolastica quale individuata al momento del riconoscimento legale del corso base o con successivi provvedimenti ministeriali di trasferimento o modificazioni o ampliamenti di sede.

Gli orari, le materie di insegnamento e i programmi delle classi collaterali devono corrispondere a quelli del corso base.

Il gestore deve notificare la istituzione di classi collaterali al provveditore agli studi, e in copia al Ministero della Pubblica Istruzione, entro dieci giorni dall'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, con una relazione sulle possibilità operative in rapporto alla disponibilità di aule, all'arredamento, ai laboratori e alle attrezzature, nonché alla disponibilità di personale docente e non docente e sul programma di sviluppo dell'istituzione.

Il provveditore agli studi potrà disporre ispezione per la verifica delle condizioni sopra specificate ed, in caso di gravi irregolarità, procederà ad emettere dichiarazione di insussistenza delle condizioni per l'estensione del riconoscimento legale alle classi in notifica, dandone contestuale notizia al Ministero per le ulteriori valutazioni dello stesso.

VII. Modi di estinzione del riconoscimento legale.

Il riconoscimento legale può venir meno per una serie di fattori, quali di seguito evidenziati, riconducibili sia alla volontà del soggetto gestore, sia a circostanze oggettive di carattere esterno, sia a determinazioni specifiche dell'amministrazione scolastica.

All'estinzione del beneficio può accompagnarsi la chiusura della scuola, sia per volontà del gestore, sia per determinazione dell'amministrazione in applicazione dell'art. 10 della legge n. 86/1942.

Il riconoscimento legale viene meno con effetto sempre dal termine dell'anno scolastico in cui si verifica l'avvenimento:

1) per libera determinazione del gestore, quando circostanze oggettive o soggettive inducano il gestore stesso a rinunciare al beneficio a suo tempo ottenuto;

2) per trasferimento della scuola a soggetto gestore diverso dal titolare del riconoscimento legale (vedere a tal proposito anche il precedente paragrafo III);

3) per mancata notifica di mutamento del rappresentante legale ovvero per accertata insussistenza dei necessari requisiti in capo a quest'ultimo (vedere a tal proposito il precedente paragrafo IV);

4) per fallimento del soggetto gestore;

5) per morte o per perdita della capacità di agire nel quadro della normativa penale e civile, o per perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti positivi (quando il gestore sia persona fisica);

6) per estinzione o perdita dello status di "italiano" (quando il gestore sia persona giuridica);

7) per perdita della qualificazione di "scuola" nel senso desumibile dall'art. 1, primo comma, della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

La trasformazione in "corso" di una "scuola" si verifica quando viene meno la conformità con la corrispondente scuola statale per fini, ordinamenti didattici, durata dei corsi e quadro orario delle lezioni.

La stessa trasformazione si verifica quando una stessa classe non viene attivata per più di un anno scolastico tranne che sussistano particolari motivi accettati dall'amministrazione;

8) per trasferimento o modificazione della sede della scuola rispetto all'assetto esistente al momento del riconoscimento legale (vedere anche a tal proposito il precedente paragrafo V);

9) per carente funzionamento della scuola sotto il profilo educativo e didattico;

10) per deviazione della scuola dai propri fini istituzionali anche con riferimento ad atti e fatti riconnessi alla responsabilità soggettiva ed oggettiva della gestione;

11) comunque per sopravvenuta mancanza delle condizioni (esposte al paragrafo I) richieste per la concessione del riconoscimento legale.

In ogni caso la scuola deve funzionare come legalmente riconosciuta sino al termine dell'anno scolastico, indipendentemente dal momento in cui si verificano le predette circostanze, per la salvaguardia del pubblico interesse che impone di evitare l'interruzione in corso di anno scolastico del pubblico servizio d'istruzione con conseguente danno per l'utenza.

Gli atti scolastici saranno depositati presso la scuola secondaria, possibilmente dello stesso tipo, prescelta dal provveditore agli studi, in via immediata al termine dell'anno scolastico in cui la scuola non statale cessa di funzionare come legalmente riconosciuta, e sarà cura del provveditore medesimo informare il Ministero dell'avvenuto deposito.

Il gestore, inoltre, provvederà ad informare tempestivamente docenti e alunni, sia in caso di rinunzia al riconoscimento legale sia in caso di perdita dello stesso.

VIII. Vigilanza.

La posizione interpretativa dell'ordinamento vigente sopra esplicitata come serie di criteri da porre a base dell'azione amministrativa nell'occasione dell'esame delle istanze di riconoscimento legale vale certamente anche nello svolgimento dell'azione di vigilanza sulle scuole legalmente riconosciute sia da parte del Ministero che dei provveditori agli studi, nel quadro dei poteri previsti dall'art. 10 della Legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Sarà, pertanto, cura dell'amministrazione operare perché la funzione ispettiva venga espletata con un preciso riferimento alla verifica del rispetto di una funzionalità concreta della scuola nel quadro dei princìpi desumibili dall'ordinamento, come sopra esplicitati.

E' evidente, infatti, che, trattandosi di disposizioni normative inerenti al modo di presentarsi della scuola non statale nell'esercizio della potestà di rilascio di titoli di studio con valore legale (e quindi nello svolgimento di una pubblica funzione), l'operatività della scuola stessa non può non essere in ogni momento caratterizzata dall'adeguamento alle condizioni sulla cui base è concesso il beneficio.

Ogni scuola, pertanto, deve promuovere il proprio sviluppo nella citata ottica e, nell'espandersi per numero di alunni iscritti e classi anche collaterali costituite, deve tener conto delle esigenze globali di funzionalità didattica, nel rispetto del pubblico interesse che ha determinato il suo riconoscimento legale.

IX. Pareggiamenti e convenzioni

Per tutto quel che concerne il "pareggiamento" delle scuole valgono le disposizioni impartite per i riconoscimenti legali con i termini, le modalità, le procedure ed i modelli indicati.

Naturalmente bisognerà, nei vari documenti, sostituire l'espressione "riconoscimento legale" con la parola "pareggiamento" come pure bisognerà aggiungere, quando occorre presentare la documentazione relativa al funzionamento, un prospetto delle cattedre (che debbono essere costituite secondo il modello della corrispondente scuola statale) nonché copia del bando di concorso, pubblico per i posti di preside o direttore e di docente delle varie discipline con i relativi atti conclusivi; occorre aggiungere altresì copia del regolamento, approvato nelle forme prescritte dalla normativa, relativo alla particolare situazione della scuola per il funzionamento come pareggiata, anche sotto il profilo del conseguente stato giuridico ed economico del personale dipendente.

Il versamento alla tesoreria provinciale dovrà essere non inferiore a lire 2.000.000 (due milioni) per il pareggiamento degli istituti musicali, dovendosi provvedere al pagamento di un'intera commissione ispettiva ai sensi del Regio Decreto n. 1170/1930.

Per quel che concerne le scuole magistrali - che ai fini del riconoscimento possono essere gestite esclusivamente da enti morali con finalità specifiche di "educazione materna ed assistenza infantile" - si seguono le disposizioni della circolare con l'avvertenza che il riconoscimento legale sarà accordato non con Decreto Ministeriale, bensì attraverso la stipula di apposita convenzione.

X. Norme finali e transitorie

Tutte le istanze e tutti i documenti menzionati nella presente circolare e nei suoi allegati (che ne costituiscono parte integrante) debbono pervenire, nei modi e nei termini indicati, al Ministero della Pubblica Istruzione in due esemplari (originali e una copia) e al provveditore agli studi in un solo esemplare (una copia).

Limitatamente all'istanza di trasferimento o modificazione della sede (allegato E) ed alla relativa documentazione, tali atti vanno trasmessi al Ministero in unico esemplare (originale) ed al provveditore agli studi in doppio esemplare (due copie).

Sono abrogate tutte le disposizioni di circolari concernenti la materia in oggetto emanate anteriormente alla presente circolare che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

La presente circolare ha effetto immediato. Per il corrente anno scolastico sono, in ogni caso, fatte salve le procedure avviate o in corso secondo le disposizioni preesistenti a quelle contenute nella presente circolare.

 

Elenco dei documenti allegati

(tutte le certificazioni in bollo)

A) Documentazione relativa al gestore.

Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

Se il gestore è una società - persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Se il gestore è un ente morale:

1) copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante;

3) copia autenticata della deliberazione di richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento legale.

Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione - provincia - comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

E inoltre, per tutti i casi in cui il gestore non è persona fisica, certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

B) Documentazione relativa ai locali

1) Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali.

2) Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:

3) Certificato di prevenzione incendi per l'attività scolastica e per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa, rilasciata dalla competente autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione del certificato di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme di legge, da rinnovarsi annualmente.

4) Certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso di scuola. Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola, unitamente ad idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune, del certificato medesimo.

5) Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

C) Documentazione relativa al funzionamento (a firma del preside e del gestore)

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al Provveditore agli studi competente appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al Provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

D) Documentazione varia

1) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a lire 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale;

2) Dichiarazione datata, a firma del gestore o del rappresentante legale, da cui si rilevi che la scuola, per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, non è indirettamente promossa da enti o persone straniere o che sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per il decreto legislativo luogo tenenziale 24 maggio 1945, n. 412, non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia);

3) Elenco delle persone - e relative generalità - incaricate di compiere comunque atti di gestione;

4) Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

N.B. - Istanza e documentazione devono pervenire nei termini stabiliti al Ministero in due esemplari (originale e una copia) e al provveditore agli studi in unico esemplare (una copia).

Elenco dei documenti allegati

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) Documentazione relativa al funzionamento (a firma del preside o del gestore)

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al Provveditore agli studi competente appena possibile e comunque e non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al Provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

B) Documentazione varia

1) Elenco delle eventuali variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

2) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a lire 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale;

Elenco dei documenti allegati

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) Documentazione relativa al nuovo gestore

Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

Se il gestore è una società - persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Se il gestore è un ente morale:

1) copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante;

3) copia autenticata della deliberazione di richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento legale.

Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione - provincia - comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

E inoltre, per tutti i casi in cui il gestore non è persona fisica, certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

B) Documentazione varia

1) Copia autenticata dell'atto di cessione con indicazione dell'anno scolastico da cui ha effetto.

2) Dichiarazione datata, a firma del gestore o del rappresentante legale, da cui si rilevi che la scuola, per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, non è indirettamente promossa da enti o persone straniere o che non sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per il decreto legislativo luogo tenenziale 24 maggio 1945, n. 412, non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia);

3) Elenco delle persone - e relative generalità - incaricate comunque di compiere atti di gestione;

4) Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

5) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a lire 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

6) Elenco delle eventuali variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

Elenco dei documenti allegati

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) Documentazione relativa al gestore.

Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

Se il gestore è una società - persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Se il gestore è un ente morale:

1) copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante;

3) copia autenticata della deliberazione di richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento legale.

Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione - provincia - comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

E inoltre, per tutti i casi in cui il gestore non è persona fisica, certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

B) Documentazione varia.

1) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a lire 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale;

2) Dichiarazione datata, a firma del gestore o del legale rappresentante , da cui si rilevi che la scuola, per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, non è indirettamente promossa da enti o persone straniere o che non sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per il decreto legislativo luogo tenenziale 24 maggio 1945, n. 412, non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia);

3) Elenco delle persone - e relative generalità - incaricate di compiere comunque atti di gestione;

4) Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

5) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

E inoltre:

se il gestore precedente era persona fisica:

1) certificato di morte;

2) copia autenticata del testamento ovvero atto di notorietà attestante l'identità dei successori legittimi;

3) atto dimostrativo dei rapporti intercorrenti fra più coeredi;

se il gestore precedente non era persona fisica:

1) certificato della cancelleria del tribunale o di altra competente autorità che attesti l'avvenuta estinzione;

2) atto dimostrativo della conseguente devoluzione della scuola ad altro soggetto.

Documenti allegati

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) Documentazione relativa al nuovo rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

5) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti

6) curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

B) Ulteriore documentazione:

1) certificato della cancelleria del tribunale o di altra competente autorità da cui si rilevi il nominativo del nuovo rappresentante legale;

2) elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero

Documenti allegati

(tutte le certificazioni in bollo)

A) Documentazione relativa ai locali.

1) Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità di locali.

2) Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:

3) Certificato di prevenzione incendi per l'attività scolastica e per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa, rilasciata dalla competente autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione del certificato di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme di legge, da rinnovarsi annualmente.

4) Certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso di scuola, unitamente ad idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune, del certificato medesimo. Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

5) Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

N.B. - I documenti devono comunque riferirsi a tutti gli ambienti destinati alla scuola, ivi compresi quelli non modificati, con specificazione delle varianti intervenute.

B) Documentazione varia

1) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a lire 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

2) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

Documenti allegati

(A firma del preside e del gestore)

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al Provveditore agli studi competente appena possibile e comunque e non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al Provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione delle classi effettivamente funzionanti in base al riconoscimento legale concesso dal Ministero e le variazioni proposte rispetto a tale situazione, con le motivazioni complessive delle variazioni stesse e le possibilità operative nel nuovo assetto anche in rapporto alla disponibilità di locali, attrezzature, personale docente e di segreteria.

Tale relazione deve riferirsi anche alla situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, tenuto conto della presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

Documentazione varia

1) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

2) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a lire 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

Documenti allegati

(A firma del preside e del gestore)

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al Provveditore agli studi competente appena possibile e comunque e non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al Provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

Documentazione varia

1) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

2) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a lire 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.



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