La decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994, che si allega, stabilisce che gli studenti di paesi terzi chelegalmente risiedano in uno Stato membro dell' Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi di istituto d'istruzione, accompagnato da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni che accompagna, redatto sul modulo allegato alla decisione suddetta.
Di conseguenza, gli studenti di paesi extracomunitari che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in paesi extracomunitari senza che per loro sia richiesto il visto d' ingresso e senza, quindi, che da parte delle Scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto d' ingresso.
IL MINISTRO