GAB/V
Prot. n. 16666/BL Roma, 20 giugno 1997
CIRCOLARE N. 388
- Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI
- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO
- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO
- All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO
- All'Intendente Scolastico per la scuola delle località Ladine BOLZANO
- Alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio la Scuola Materna SEDE
e, p.c.
- Ai Sovrintendenti scolastici regionali LORO SEDI
- Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. ROMA
- All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta AOSTA
- Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta AOSTA
- All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana PALERMO
- Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO
- Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO
OGGETTO: O.M. n. 387 del 20 giugno 1997 concernente integrazioni e modifiche dell'O.M. n. 371/94:
- costituzione graduatorie provinciali di insegnamento nelle nuove province
- continuità del sostegno nella scuola
elementare.
Si trasmette l'unita ordinanza n. 387 del 20 giugno 1997 relativa a quanto in oggetto.
Si raccomanda l'immediata pubblicazione dell'ordinanza
in questione tenendo, comunque, conto che il provvedimento medesimo
viene trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro;
si fa riserva di comunicarne l'avvenuta registrazione.
IL CAPO DI GABINETTO
GAB/V
O.M. n. 387 Roma, 20 giugno 1997
Prot. n. 16665/BL
VISTO il D.L.vo 16.4.94, n. 297;
VISTA l'O.M. 371 del 29.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. 14.12.1995 convertito in legge 15.2.1996,n. 59 concernente l'istituzione di Uffici Scolastici Provinciali del Ministero della P.I. nelle otto nuove province;
CONSIDERATO che dall'anno scolastico 1997/98 è assicurata la piena operatività dei predetti nuovi Uffici Scolastici Provinciali per tutti gli aspetti di competenza;
CONSIDERATO che dal predetto a.s. 1997/98, ultimo anno del triennio di vigenza delle attuali graduatorie provinciali permanenti per le supplenze del personale docente, di cui all'art. 522 del D.L.vo n. 297/94, è ,necessario costituire specifiche graduatorie provinciali per le otto nuove province;
VISTO l'art. 1, comma 72, della legge 23.12.1996,
n. 662;
(Graduatorie provinciali e graduatorie di circolo
e d'istituto nelle nuove province)
- per le graduatorie del personale incluso in graduatoria provinciale: gli aspiranti inclusi in graduatoria provinciale ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo il punteggio e la posizione occupata.
- per le graduatorie del personale non incluso in graduatoria provinciale: gli aspiranti già inseriti in graduatorie di non inclusi in graduatoria provinciale in istituti della provincia di origine. Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli; l'inclusione sarà effettuata esclusivamente sulla base dei titoli culturali e di servizio utilmente valutabili, ai sensi delle disposizioni dell'O.M. n. 371/94, per le graduatorie d'istituto relative all'anno scolastico 1995/96.
9. Ai sensi dell'art. 3, comma 14, dell'O.M. n. 371/94, gli aspiranti alle supplenze possono essere inclusi in graduatorie provinciali e in graduatorie di istituto limitatamente ad una sola provincia, a pena di esclusione da tutte le graduatorie. In occasione della presentazione di domande di supplenza alle scuole disciplinate dalla presente Ordinanza, gli interessati dovranno, in aggiunta o in calce ad ogni domanda, produrre dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di aver provveduto a richiedere alle scuole della precedente provincia in cui figuravano inclusi, la cancellazione conseguente al trasferimento di provincia.
10. Gli aspiranti rimasti inclusi nelle graduatorie delle province che hanno dato origine ai nuovi assetti provinciali, i quali, per effetto del confluire di scuole precedentemente richieste nel territorio delle nuove province, abbiano subito una decurtazione del numero delle preferenze espresse (nel limite massimo di 30), hanno facoltà di presentare, in numero corrispondente a quello della diminuzione subita, domande di supplenza ad altri istituti della propria provincia.
Le graduatorie degli istituti che ricevono le predette domande sono conseguentemente integrate collocando gli aspiranti al posto loro spettante in base al punteggio ed alla posizione occupata in graduatoria provinciale.
11. Le domande di trasferimento da una ad altra graduatoria provinciale e le domande di inclusione in graduatoria d'istituto disciplinate dalla presente Ordinanza non sono soggette all'autentica della firma (art. 3, comma 5, Legge 15.5.1997, n. 127).
12. Ove le nuove graduatorie provinciali, costituite ai sensi delle precedenti disposizioni, si rivelino insufficienti rispetto alle disponibilità di posti per le supplenze, il Provveditore agli Studi della nuova provincia interessata potrà attingere alle corrispondenti graduatorie della provincia "madre", previe le opportune intese col relativo Ufficio Scolastico sui tempi e modalità dell'operazione.
In tali casi gli aspiranti interpellati che non accettino la supplenza non sono soggetti ad alcuna sanzione; rimane fermo, comunque, il divieto di cumulo di rapporto di impiego a tempo determinato in più di una provincia.
13. In analogia con le modalità indicate nelle
disposizioni di cui ai commi precedenti, nelle province di nuova
costituzione sono formati gli elenchi prioritari di insegnamento
di strumento musicale di cui al D.M. 13/2/1996 per la copertura
dei posti relativi alla sperimentazione nelle scuole medie ad
indirizzo musicale.
1. L'art. 1, comma 72, della legge 23.12.1996, n. 662 dispone che, nelle scuole elementari, è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap.
Con effetto dal prossimo anno scolastico 1997/98, pertanto, i Provveditori agli Studi, per l'attribuzione delle supplenze nei circoli didattici interessati, opereranno in modo da conseguire, nella misura massima possibile, che agli allievi portatori di handicap, durante il completamento del ciclo di studi elementare, sia conservato il medesimo insegnante di sostegno.
2. Ai fini di cui al comma precedente le operazioni
in questione - che avverranno con priorità rispetto alle
altre tipologie di supplenze - saranno disposte secondo i seguenti
criteri:
a) nei riguardi del personale utilmente collocato nelle
relative graduatorie speciali che nell'anno scolastico precedente
è stato destinatario di supplenza su posto di sostegno
in un circolo didattico, sarà confermata, ove disponibile,
la medesima sede scolastica;
b) il docente che stipula un contratto a tempo determinato
per l'insegnamento di sostegno nella scuola elementare non ha
più titolo all'attribuzione di supplenze per altre graduatorie
anche se relative ad altri ordini e gradi di istruzione.
La presente Ordinanza viene trasmessa agli Organi
di Controllo per il prescritto riscontro.
IL MINISTRO