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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Circolare Ministeriale 31 dicembre 1991, n. 400

Oggetto: Iscrizioni degli alunni alle scuole materna, elementare, secondaria di I e II grado

1. Premessa

1.1.- La presente circolare, al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla circolare 20 ottobre 1990, n. 273, si prefigge di conferire una più completa e organica articolazione alla materia delle iscrizioni degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, unificando in un unico testo aggiornato norme presenti in più atti e non comprese nella C.M. 20 dicembre 1986, n. 364 .

Le procedure indicate con la presente circolare, che mirano ad affrontare dal punto di vista amministrativo, i vari momenti dell'iter scolastico degli alunni, devono essere tuttavia collocate in un quadro più ampio di raccordo fra i vari gradi e ordini di scuola nell'ottica della continuità istituzionale, pedagogica e curricolare, con particolare riferimento ai momenti di transizione nella scuola dell'obbligo, dalla classe quinta elementare alla classe prima media, e di ingresso alla scuola secondaria superiore, momenti in cui si registrano le maggiori condizioni di rischio e di dispersione scolastica.

I capi delle istituzioni scolastiche promuovono tutte le necessarie iniziative per un'azione sistematica di informazione e di orientamento rivolta alle famiglie e agli alunni, di intensificazione e di valorizzazione dei rapporti tra la scuola e le famiglie stesse, affinché il momento dell'iscrizione e del primo ingresso nei vari ordini di scuola non si risolva in un mero adempimento burocratico, ma diventi un momento di reale comunicazione tra operatori scolastici e utenti, in merito alle aspettative delle famiglie e alle proposte formative della scuola.

Le esigenze poste dallo sviluppo della società e dal sistema produttivo richiedono l'elevazione qualitativa dell'istruzione, anche al fine di un più agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di una loro consapevole partecipazione alla vita della collettività. Pertanto, se da una parte le iniziative in atto nella scuola sono dirette al perseguimento di detti obiettivi, dall'altra occorre in modo specifico contrastare i fenomeni della dispersione scolastica (evasione dall'obbligo, abbandoni, ripetenze, ritardi rispetto all'età scolare, proscioglimento senza aver conseguito il titolo, frequenze irregolari) non solo per garantire l'ingresso a tutti i ragazzi nella scuola ma anche per favorirne la frequenza e la riuscita scolastica attraverso una formazione di base che consenta sempre più di fruire delle opportunità formative successive.

1.2.- A questo fine, la preiscrizione e la iscrizione rappresentano momenti in cui si concretizzano, soprattutto nella fascia dell'obbligo, interventi mirati sia della scuola che degli enti locali volti a garantire la piena attuazione del diritto allo studio.

In un'ottica di miglioramento del servizio scolastico si pone l'esigenza inderogabile di una rivisitazione delle procedure amministrative, al fine di eliminare quelle situazioni di disfunzione che non consentendo l'individuazione tempestiva dei momenti critici della carriera scolastica degli alunni (iscrizione, trasferimenti, passaggi da un ordine di scuola ad un altro) e, quindi, la messa in atto di tutte le necessarie iniziative volte a favorirne la frequenza, diventano concausa del mancato controllo del fenomeno della dispersione scolastica.

L'approntamento di misure funzionali a tale scopo mira, senza con questo ledere la libera scelta delle famiglie, a regolare i vari momenti dell'iter scolastico di ciascun alunno, con l'obiettivo di costruire una efficace rete di controllo, indispensabile anche alla realizzazione di un sistema informativo decentrato a livello di unità scolastica.

Per quel che attiene alla scuola dell'obbligo particolare rilevanza assume il momento dell'iscrizione alla prima classe elementare degli obbligati seienni.

Per consentire, pertanto, un accurato e puntuale controllo incrociato fra gli alunni che si sono iscritti alla prima classe e la corrispondente leva demografica, è necessario fare riferimento al circolo didattico competente per territorio che si identica con il circolo nel cui territorio l'obbligato risiede.

A livello locale si deve raggiungere un chiaro e preciso accordo, qualora non sia già stato conseguito, tra l'amministrazione comunale e quella scolastica per l'attivazione di forme di controllo sul primo ingresso nel sistema scolastico obbligatorio, attraverso un confronto puntuale tra la leva demografica scolastica fornita dalle anagrafi dei comuni e gli elenchi degli iscritti alla prima classe elementare.

Negli anni scolastici successivi alla prima classe elementare, il controllo, in particolare dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, è garantito dalle procedure che regolano tutti i movimenti degli alunni, sia nelle scuole statali che in quelle non statali, tenendo come punto di riferimento la scuola effettivamente frequentata dall'alunno.

I provveditori agli studi, d'intesa con i consigli scolastici provinciali e distrettuali, curano, ove necessario, la definizione periodica delle zone di competenza delle scuole di ogni ordine e grado, in rapporto all'evoluzione demografica degli alunni ed a specifiche situazioni territoriali, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel seguito della presente circolare.

1.3.- Per facilitare il controllo sulla posizione scolastica dell'alunno viene, pertanto, introdotto con la presente circolare un "foglio notizie alunno", di cui si allega fac-simile, per una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti. Tale "foglio notizie alunno", senza riportare valutazioni e giudizi, registra l'evolversi dell'iter scolastico dell'alunno stesso, accompagnandolo in tutti i suoi passaggi e movimenti, con l'obiettivo sia di favorire un controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione, sia di fornire i dati di base per le rilevazioni statistiche a livello di circolo e/o di istituto necessari per tenere sotto controllo situazioni meritevoli di maggiore attenzione e tutela. La tempestiva conoscenza dei fenomeni di dispersione scolastica presenti nella propria scuola risulta essere, infatti, uno strumento essenziale per fare diagnosi precoci di particolari situazioni "a rischio", oltre che rappresentare, ovviamente, il punto di partenza per una corretta gestione dell'informazione all'interno della istituzione scolastica stessa.

Il "foglio notizie alunno", puntualmente aggiornato dagli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e dalle scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute, deve essere trasmesso, in occasione dei trasferimenti e dei passaggi da un grado di scuola ad un altro, completo dei dati di tutto l'iter scolastico, insieme alla documentazione di rito.

L'introduzione del "foglio notizie alunno" persegue, come si è detto prima, l'obiettivo fondamentale del controllo dell'iter scolastico dell'alunno stesso, con riguardo, in particolare, all'assolvimento dell'obbligo; pertanto, il personale direttivo delle scuole statali di ogni ordine e grado e i responsabili delle scuole non statali pareggiate, parificate o legalmente riconosciute di ogni ordine e grado devono porre la massima cura nell'aggiornamento del "foglio notizie" dell'alunno frequentante, in modo che in qualsiasi momento si abbia certezza della situazione dell'alunno stesso.

E' necessario, pertanto, che la scuola statale e non statale conservi copia del "foglio notizie" dell'alunno anche se passato ad altra scuola, con l'indicazione esatta della scuola stessa di destinazione. In caso di abbandono in corso d'anno o all'inizio dell'anno scolastico successivo il capo di istituto è tenuto a darne comunicazione alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

A decorrere dall'anno scolastico 1992-93, la compilazione di detto foglio è obbligatoria per le prime classi elementari e, con tutti i dati relativi all'iter scolastico precedente, per le classi quinta elementare e terza media. Con l'anno scolastico 1993-94 la compilazione del "foglio notizie alunno" diviene obbligatoria per tutti i restanti alunni delle scuole statali e non statali pareggiate, parificate o legalmente riconosciute.

Per garantire tali adempimenti i presidi ed i direttori didattici individuano, nell'ambito delle figure già presenti nella scuola, una microstruttura operativa che sarà incaricata di compilare e di aggiornare il "foglio notizie alunno" e di predisporre tutti gli strumenti necessari per facilitare la rilevazione e l'elaborazione in tempi reali dei dati. Curano, inoltre, la massima circolarità delle informazioni presso gli organi collegiali della scuola perché la lettura aggiornata e tempestiva della realtà scolastica, in relazione ai fenomeni di dispersione, sia funzionale alla progettazione e alla organizzazione di iniziative mirate nell'ambito delle attività educativo-didattiche.

Gli atti della scuola devono evidentemente rispecchiare con chiarezza l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le operazioni procedurali dianzi indicate, garantendone ad ogni richiesta la piena regolarità.

2. Scuola materna

Preiscrizioni

2.1.- Le domande di preiscrizione alle scuole materne statali debbono essere presentate in carta semplice al direttore didattico competente per territorio entro il 30 gennaio da uno dei genitori o da chi esercita la potestà.

Per direttore didattico competente per territorio si intende il direttore didattico del circolo nel cui ambito territoriale risiede il bambino.

Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di età, nonché i bambini che compiano i tre anni entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo.

Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa, dal giorno successivo a quello del compimento del terzo anno di età.

Nelle domande di preiscrizione è necessario precisare se si intenda o meno limitare la frequenza dei bambini al solo turno antimeridiano. Ciò, al fine di consentire la determinazione tempestiva dell'orario fin dall'inizio del funzionamento dell'attività educativa.

Qualora la famiglia presenti la domanda di preiscrizione a scuola diversa da quella del territorio di residenza, il direttore didattico che ha ricevuto la domanda è tenuto a darne comunicazione al direttore didattico competente per territorio, avendo cura altresì di segnalargli l'avvenuta iscrizione. Tale adempimento, limitatamente alle iscrizioni, spetta anche ai responsabili delle scuole materne non statali, anche quando le medesime siano ubicate nello stesso circolo di residenza del bambino. Queste ultime informazioni consentono al direttore didattico competente per territorio di disporre di una anagrafe del proprio territorio la più completa possibile, anche ai fini del raccordo con la scuola elementare, di cui al successivo punto 2.3.

Iscrizioni

2.2.- Entro il 3 luglio debbono essere confermate le richieste di preiscrizione con la presentazione delle domande di iscrizione in carta semplice da parte dei genitori o di chi esercita la potestà e nei tre giorni successivi sono definiti gli adempimenti relativi alla compilazione e pubblicazione degli elenchi.

Nelle scuole istituite successivamente alla predetta data del 3 luglio, le operazioni di iscrizione si effettuano entro i dieci giorni successivi alla data di comunicazione della istituzione delle scuole e sezioni medesime.

Rapporti con le famiglie e raccordi con la scuola elementare e gli enti locali.

2.3.- Allo scopo di favorire l'assiduità e la continuità della frequenza dei bambini per tutto il triennio, si richiama l'attenzione sulla necessità che gli operatori scolastici, avvalendosi di tutti i mezzi previsti e possibili (colloqui individuali, riunioni di sezione, consigli di intersezione e di circolo ...) instaurino con le famiglie un clima di dialogo ed un rapporto di collaborazione idoneo, tra l'altro, a rimuovere le eventuali difficoltà che si frappongono ad una frequenza dei bambini qualitativamente e quantitativamente proficua. Ai fini, altresì, di una attenta analisi dei tassi di iscrizione alla scuola materna, ivi incluse le istituzioni non statali, che consenta di verificare le dimensioni quantitative delle domande di iscrizione non ancora soddisfatte e di impostare, quindi, gli interventi idonei alla sempre più ampia generalizzazione della scuola materna ed alla individuazione delle opportune forme di raccordo con la scuola elementare, si segnala la necessità di richiedere agli enti locali l'invio, con cadenza annuale, alle competenti direzioni didattiche, dell'anagrafe dei residenti, in età compresa tra i 3 e i 5 anni.

3. Scuole elementari

Preiscrizioni

3.1.- Entro il 30 gennaio devono essere presentate al direttore didattico competente per territorio, secondo quanto precisato nel punto 2.1, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà le domande di preiscrizione alle seguenti classi:

a) alle prime classi, per i bambini che abbiano compiuto i sei anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre;

b) alle classi successive alla prima, per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere gli esami di idoneità che intendano frequentare scuole elementari statali.

Per direttore didattico competente per territorio, cfr. il punto 2.1.

Qualora la famiglia presenti la domanda di preiscrizione a scuola diversa da quella del territorio di residenza, il direttore didattico che ha ricevuto la domanda è tenuto a dare comunicazione al direttore didattico competente per territorio della domanda di preiscrizione ricevuta nonché, successivamente, dell'avvenuta iscrizione formale dell'alunno.

La domanda di preiscrizione può essere presentata ad una sola scuola elementare.

3.2.- I termini e le modalità relativi alla preiscrizione possono non applicarsi alle scuole elementari parificate. Tuttavia, i genitori o chi esercita la potestà, i quali intendano far frequentare all'alunno scuole parificate, sono tenuti a rilasciare entro il termine del 30 gennaio una dichiarazione scritta in tal senso al direttore didattico competente per territorio.

3.3.- Le preiscrizioni presso scuole diverse da quelle di appartenenza possono essere accettate compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive della scuola e sempre che non comportino aumento di classi.

Iscrizioni alla prima classe

3.4.- Entro il 3 luglio deve essere confermata la richiesta di preiscrizione con la presentazione della domanda di iscrizione, in carta semplice, alla scuola elementare statale presso cui era stata avanzata la suddetta richiesta di preiscrizione.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato, per gli alunni di cui alla lettera b) del summenzionato punto 3.1, il relativo attestato di idoneità conseguito.

3.5.- Il termine suddetto può non applicarsi alle iscrizioni nelle scuole elementari parificate. Tuttavia, i responsabili di dette scuole sono tenuti a comunicare i dati delle iscrizioni alla prima classe ai direttori didattici nel cui territorio di competenza risiedono gli alunni iscritti. Ciò in analogia all'obbligo previsto per i direttori didattici che abbiano accettato le preiscrizioni e le iscrizioni di bambini appartenenti, per la residenza, a diverso circolo didattico (cfr., al riguardo, il II capov. del punto 3.1). Tale obbligo sussiste ovviamente anche quando le scuole elementari parificate siano ubicate nel territorio dello stesso circolo di residenza dell'alunno.

Al direttore didattico del circolo nel cui territorio le scuole elementari parificate sono ubicate, sono comunque trasmessi gli elenchi completi degli alunni iscritti alla prima classe.

3.6.- All'atto dell'iscrizione deve essere compilato per ogni alunno il "foglio notizie alunno" introdotto con la presente circolare.

3.7.- Al termine delle conferme delle domande di iscrizione i direttori didattici possono così verificare, attraverso un confronto tra la leva demografica fornita dall'ente locale e le iscrizioni formalizzate presso la propria scuola, presso altri circoli didattici e presso scuole elementari parificate, l'avvenuto ingresso degli alunni obbligati residenti nel territorio di competenza.

I casi di non assolvimento dell'obbligo devono essere tempestivamente segnalati alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico.

Iscrizioni alle classi successive alla prima

3.8.- L'iscrizione alle classi successive alla prima è disposta d'ufficio per gli alunni che ne abbiano titolo a seguito di scrutinio finale nonché per quelli che abbiano riportato un risultato negativo in sede di valutazione finale o di esame conclusivo del ciclo elementare.

Per le classi successive alla prima i responsabili delle scuole parificate trasmettono al direttore didattico del circolo nel cui territorio le scuole stesse sono ubicate le variazioni intervenute sia in ingresso che in uscita.

Trasferimenti

3.9.- Le procedure indicate si applicano a tutti i trasferimenti da una scuola ad un'altra sia che riguardino la frequenza che la domanda di preiscrizione già presentata o l'avvenuta conferma di iscrizione.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va presentata al direttore didattico della scuola frequentata o presso la quale è stata presentata la domanda di preiscrizione o la conferma della iscrizione, il quale rilascia alla famiglia il nulla osta al trasferimento e la scheda di valutazione e trasmette, previa richiesta della nuova scuola di destinazione, il "foglio notizie alunno" e la restante documentazione.

Il direttore didattico della scuola di destinazione dà al direttore didattico della scuola di provenienza comunicazione della avvenuta formale iscrizione dell'alunno e deve, come già detto, avanzare richiesta della documentazione relativa all'alunno trasferito.

Al fine di un reale controllo dei movimenti degli alunni si richiama l'attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza, quale condizione indispensabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del direttore didattico della scuola presso cui la famiglia intende trasferire l'alunno.

Queste procedure si applicano a tutti i trasferimenti: tra scuole elementari statali, tra queste ultime e quelle parificate e viceversa e tra quelle parificate.

Il direttore didattico o il responsabile della scuola parificata che, a seguito del rilascio del nulla osta e della scheda di valutazione, non abbia ricevuto in tempi brevi e al massimo entro un mese richiesta da parte della nuova scuola prescelta della restante documentazione, è tenuto ad attuare gli opportuni immediati interventi con le autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico a cominciare dagli enti locali e dalla stessa scuola alla quale era stato chiesto il trasferimento.

Al fine di facilitare i controlli, il direttore didattico o il responsabile della suddetta scuola non statale, svolge attiva opera di sensibilizzazione presso i familiari affinchè gli stessi rendano nota, in sede di richiesta del nulla osta e della scheda di valutazione, la scuola alla quale intendono trasferire i loro figli, con l'indicazione del comune, qualora sia diverso da quello ove ha sede la scuola frequentata.

Se sia stata verificata la mancata effettuazione dell'iscrizione ad altra scuola dell'allievo interessato al trasferimento, il direttore didattico o il responsabile della scuola parificata che ha rilasciato il nulla osta inoltra comunicazione alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico, al fine di concordare le iniziative del caso.

Istruzione familiare o privata

3.10.- Resta confermata la facoltà di provvedere direttamente alla istruzione dei bambini obbligati. Tale facoltà deve essere esercitata entro il periodo delle preiscrizioni, in applicazione dell'art. 411 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 e art. 174 del R.D. 5 febbraio 1928,n. 577.

Si precisa, in proposito, che i genitori o chi esercita la potestà sono tenuti ogni anno e fino al sostenimento degli esami di idoneità o degli esami conclusivi del ciclo elementare a comunicare al direttore didattico competente per territorio le modalità che intendono seguire ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

In caso di trasferimento di residenza i familiari sono tenuti a darne motivata e documentata comunicazione al direttore didattico presso cui hanno rilasciato la dichiarazione di provvedere direttamente all'istruzione del figlio, indicando la nuova residenza.

I familiari, nel caso in cui intendano continuare ad avvalersi di tale facoltà, devono rinnovare la dichiarazione in tal senso al direttore didattico del nuovo circolo competente per territorio di residenza, che ne dà comunicazione al direttore didattico del circolo di provenienza.

Rapporti con gli enti locali

3.11.- Si richiama la necessità che i provveditori agli studi promuovano tutte le opportune iniziative perché gli enti locali forniscano in tempo utile ad ogni direttore didattico l'elenco degli alunni seienni residenti nel territorio di competenza della scuola, con le generalità complete dei genitori o di chi esercita la potestà.

Per un controllo più ampio e funzionale tra leva demografica e alunni iscritti, a seconda dei contenuti e delle dimensioni territoriali dei vari comuni, i provveditori agli studi promuovono accordi per l'attivazione di un controllo incrociato tra anagrafi scolastiche e anagrafe comunale degli alunni obbligati.

Raccordo con la scuola media

3.12.- In tema di orientamento, si richiama la particolare attenzione dei direttori didattici sulla necessità di stringere in tempo utile intese con i presidi delle scuole medie, al fine anche di far conoscere alle famiglie le opportunità offerte dalla eventuale istituzione del tempo prolungato.

4. Scuole di istruzione secondaria di primo grado

Preiscrizione

4.1- Entro il 30 gennaio debbono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la potestà le domande di preiscrizione in carta semplice alle seguenti classi: a) alle prime classi di scuola media statale sia per gli alunni che frequentano la classe quinta elementare statale, sia per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere l'esame conclusivo del ciclo elementare; b) alle classi successive alla prima, per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere gli esami di idoneità e che intendano frequentare scuole medie statali. Le domande di preiscrizione degli alunni di cui al punto a) sono presentate al direttore didattico della scuola elementare frequentata dall'alunno o presso la quale saranno sostenuti gli esami di idoneità. Questi trasmette immediatamente le domande ai presidi delle scuole medie prescelte.

4.2- Il termine di scadenza relativo alla presentazione delle domande di preiscrizione può non applicarsi alle scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Tuttavia i genitori o chi esercita la potestà, interessati ad iscrivere l'alunno a scuola media pareggiata o legalmente riconosciuta, sono tenuti, entro il termine del 30 gennaio, a dichiarare per iscritto la loro intenzione al direttore didattico della scuola frequentata dall'alunno; se l'alunno frequenta una scuola elementare parificata al direttore didattico del circolo nel cui territorio di competenza detta scuola è ubicata.

4.3- Qualora l'alunno frequenti la quinta classe elementare di una scuola parificata, la domanda di preiscrizione alla prima classe di scuola media statale deve pervenire al direttore didattico del circolo nel cui territorio la scuola elementare è ubicata affinché la trasmetta al preside della scuola media prescelta.

4.4- Il preside della scuola media che riceve la domanda di preiscrizione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10 del R.D. n. 653/1925 e successive integrazioni e modificazioni, ferma restando la priorità da dare agli alunni residenti in zona, in caso di eccedenza delle domande di preiscrizione in rapporto alla disponibilità delle strutture ricettive della scuola, prende opportuni contatti con i presidi delle scuole competenti per zona territoriale, al fine di rendere possibile l'accoglimento delle domande eccedenti. Sui criteri da osservare in presenza di casi di eccedenza di domande di preiscrizione, si fa rinvio a quanto precisato, al riguardo, al successivo paragrafo 5.

4.5- La domanda di preiscrizione deve essere presentata ad una sola scuola media e deve contenere, per chi desidera frequentare classi a tempo prolungato, esplicita richiesta in tal senso. Tale opzione va comunque espressa ogni anno, sempre entro il 30 gennaio e, una volta manifestata, non può essere revocata, costituendo un elemento determinante per la previsione dell'organico di diritto del personale docente. Si rammenta che le famiglie devono essere opportunamente edotte che la richiesta del tempo prolungato non costituisce di per sé un diritto a tale servizio, rimanendo l'amministrazione vincolata sia dai limiti della spesa pubblica sia dalle vigenti disposizioni sul numero degli alunni necessario per costituire una classe.

Iscrizioni

4.6- Entro il 3 luglio deve essere confermata la richiesta di preiscrizione con la presentazione della domanda di iscrizione in carta semplice alla scuola media statale presso cui era stata avanzata la suddetta richiesta di preiscrizione, sempre per il tramite del direttore didattico che aveva inoltrato la domanda di preiscrizione medesima.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato l'attestato del giudizio conclusivo del ciclo elementare, integrato, per i candidati privatisti di cui alla lettera b) del punto 4.1, dall'attestato di idoneità conseguito.

Qualora l'attestato del giudizio conclusivo del ciclo elementare non possa essere rilasciato in tempo utile, deve essere allegato un certificato provvisoriamente sostitutivo, da rilasciarsi in unico esemplare.

Alla domanda di iscrizione va altresi' allegato il foglio notizie alunno debitamente compilato dalla scuola elementare di provenienza, che provvede a consegnarlo in unico esemplare al genitore o all'esercente la podestà.

4.7- Il suddetto termine del 3 luglio può non applicarsi alle iscrizioni nelle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.

Tuttavia, i responsabili di dette scuole, sono tenuti a comunicare i dati delle iscrizioni di tutti gli alunni alle prime classi di scuola media al direttore didattico nel cui circolo o nel cui territorio di competenza gli alunni abbiano frequentato la quinta classe elementare, ciò, al fine di consentire al direttore didattico di disporre di notizie certe sul passaggio di tutti gli alunni dalla classe quinta elementare, frequentata sia in scuole statali che parificate, alla prima classe di scuola media.

4.8- L'iscrizione alle seconde e terze classi è disposta d'ufficio per gli alunni che ne abbiano titolo a seguito di scrutinio finale nonché per quelli che abbiano riportato un risultato negativo in sede di valutazione finale o di esame di licenza media. In tale operazione resta salva, per gli alunni che abbiano frequentato classi a tempo prolungato nella scuola media statale, la possibilità di manifestare espressa preferenza per le classi a tempo normale entro il 30 gennaio e per gli alunni che abbiano frequentato classi a tempo normale, sempre nella scuola statale, di manifestare espressa preferenza, entro lo stesso termine, per le classi a tempo prolungato.

4.9- Resta confermato che le scuole di istruzione secondaria di primo grado istituite presso i convitti nazionali sono scuole interne create essenzialmente a favore degli alunni convittori e semiconvittori e che, pertanto, solo qualora gli alunni interni non raggiungano il numero previsto dalle disposizioni vigenti per ciascuna classe, dopo l'iscrizione dei convittori e dei semiconvittori, si può procedere alle iscrizioni di alunni esterni fino a raggiungere tale numero.

Trasferimenti

4.10- Per gli alunni di scuola elementare che si iscrivono alla prima media, qualora sia previsto il trasferimento di residenza in altro comune prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, le richieste di preiscrizione vanno indirizzate al preside della scuola media prescelta nella nuova sede di residenza indicata dalla famiglia, per il tramite del direttore didattico secondo le procedure di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3. L'avvenuto trasferimento della residenza va debitamente documentato all'atto dell'iscrizione e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni, comunicato al direttore didattico che ha già trasmesso la domanda di preiscrizione e la relativa conferma.

4.11- In relazione ai casi di trasferimento degli alunni di quinta elementare, debitamente motivati e documentati, intervenuti dopo il 30 gennaio ed entro il 3 luglio, il direttore didattico della scuola presso cui si è trasferito l'alunno provvede a notificare la conferma della preiscrizione entro il 3 luglio, trasmettendo al preside della scuola media già prescelta la domanda di iscrizione dello stesso alunno.

4.12- Qualora, per effetto del trasferimento, i familiari non confermino la predetta preiscrizione, il direttore didattico della scuola presso la quale l'alunno si è trasferito, sulla base degli atti trasmessi dal direttore didattico di provenienza, invia al preside della scuola media successivamente prescelta, la domanda motivata di preiscrizione, avendo cura di segnalare contestualmente al preside della scuola media che aveva ricevuto la prima preiscrizione che la stessa non deve più ritenersi, per detta scuola, produttiva di effetti. Il direttore didattico della scuola di provenienza deve essere informato dell'avvenuta iscrizione formale dell'alunno.

4.13- Per i trasferimenti intervenuti dopo il 3 luglio, debitamente motivati e documentati, ossia a iscrizione ormai avvenuta, lo scambio di documenti e informazioni riguarderà i presidi interessati. Le scuole pareggiate o legalmente riconosciute osservano le disposizioni di cui all'O.M. 30 gennaio 1984, con specifico riferimento all'obbligo della frequenza, nei casi di superamento, presso queste ultime, degli esami di idoneità.

4.14- Circa le domande di trasferimento, debitamente motivate e documentate, prodotte in corso d'anno che riguardano alunni già frequentanti la scuola, il preside di scuola media statale o il responsabile della scuola media pareggiata o legalmente riconosciuta, al momento del rilascio del nulla osta e della scheda di valutazione, accerta quale sia la scuola prescelta dalla famiglia, acquisendo, da questa, formale dichiarazione. Qualora il preside della scuola di provenienza non riceva in tempi brevi e, al massimo, entro un mese, dal preside della scuola prescelta richiesta della restante documentazione, così come previsto dall'art. 4 del R.D. n. 653/1925, e del foglio notizie alunno, è tenuto ad attivare, per una compiuta conoscenza dell'iter scolastico dell'alunno, opportuni immediati interventi presso autorità e i soggetti istituzionalmente cointeressati. Qualora gli interventi non abbiano avuto esito positivo circa l'effettiva iscrizione ad altra scuola dell'alunno interessato al trasferimento, il preside o il responsabile della scuola media pareggiata o legalmente riconosciuta inoltra comunicazione alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico, al fine di concordare le iniziative del caso.

Tempo prolungato e orientamento

4.15- L'informazione alle famiglie relativa alle modalità organizzative e alle opportunità formative del tempo prolungato, deve essere garantita nelle classi di scuola elementare (cfr. punto 3.12) e continuerà ad essere approfondita, anche al fine di consentire alle famiglie stesse di operare le proprie scelte annuali, come previsto ai punti 4.5, 4.8 per gli alunni che frequentano le terze classi. Il consiglio orientativo deve essere basato sugli elementi acquisiti in concreto sin dagli anni precedenti e deve, comunque, essere espresso in tempo utile per consentire le preiscrizioni alle scuole di istruzione secondaria e di secondo grado.

Raccordi con la scuola elementare e controllo del fenomeno della dispersione scolastica

4.16- Per agevolare la individuazione dei casi di evasione nel passaggio della quinta classe di scuola elementare alla prima classe di scuola media e realizzare interventi idonei presso i responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori, i presidi delle scuole medie statali e i responsabili delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, sono tenuti a controllare entro la prima settimana dall'inizio dell'anno scolastico l'effettiva frequenza di tutti gli alunni iscritti, nel caso di inadempienza prendono contatti con le famiglie interessate, anche per il tramite delle scuole elementari di provenienza e, se occorre, dei servizi sociali che hanno collaborato con queste ultime, per predisporre interventi idonei a rimuovere eventuali cause o ostacoli che impediscono la effettiva frequenza scolastica degli alunni obbligati.

4.17- Alla fine di ogni anno scolastico, sulla base dei dati registrati sul foglio notizie alunno, devono essere fatte opportune elaborazioni allo scopo di controllare l'andamento complessivo dell'istituto per quel che attiene al fenomeno di dispersione scolastica degli alunni in relazione ad ognuna delle variabili indicate nel "curriculum scolastico" (ritardi rispetto all'età, ripetente, interruzioni di frequenza, iscrizioni particolari, bocciature). Tali elaborazioni formano oggetto di adeguata attenzione e riflessione da parte degli organi collegiali nella fase di programmazione educativa e didattica all'inizio dell'anno scolastico.

5. Scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado

Preiscrizioni

5.1 - Entro il 30 gennaio debbono essere presentate in carta semplice le domande di preiscrizione alle seguenti classi di istituti scuole di istruzione secondaria di II grado:

a) alle prime classi, da parte degli alunni frequentanti l'ultima classe di scuola media statale;

b) alle terze classi, corrispondenti alle prime del triennio di specializzazione, da parte degli alunni frequentanti le seconde classi degli istituti tecnici funzionanti con più indirizzi;

c) alle classi iniziali dei diversi indirizzi cui si articolano gli istituti professionali, da parte degli alunni del biennio comune dei corsi di qualifica degli istituti medesimi;

d) ai corsi post-qualifica di maturità professionale di cui alla Legge 27 ottobre 1969, n. 754, da parte degli alunni frequentanti le classi terminali delle sezioni di qualifica degli istituti professionali;

e) alle classi iniziali degli indirizzi sperimentali funzionanti ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419;

f) a qualsiasi classe la cui frequenza venga richiesta per la prima volta dagli studenti non frequentanti scuole statali;

g) alle classi la cui frequenza venga richiesta dai candidati privatisti in vista del superamento degli esami di licenza media, di qualifica professionale, di maestro d'arte o di idoneità a classi intermedie di istituti di istruzione secondaria di II grado.

5.2 - Le domande di preiscrizione, sottoscritte personalmente dagli alunni, se maggiorenni, ovvero, se di minore età, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, debbono essere indirizzate al preside dell'istituto (o scuola) prescelto, avuto riguardo alla eventuale ripartizione territoriale.

Fa da tramite, relativamente ai casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), il preside dell'istituto (o scuola) frequentato e, relativamente alla lettera g), il preside della scuola presso cui si è conseguito il titolo giuridico in base al quale viene chiesta la preiscrizione.

5.3 - I termini e le modalità relativi alla preiscrizione possono non applicarsi agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti. Tuttavia, per gli alunni frequentanti la terza media, i genitori o chi esercita la potestà interessati ad iscrivere l'alunno ai suddetti istituti, sono tenuti a rilasciare entro lo stesso termine del 30 gennaio una dichiarazione scritta in tal senso al preside della scuola media statale frequentata.

5.4 - Possono essere accolte le domande di preiscrizione prodotte a istituti compresi in zone diverse da quelle di pertinenza, ma tale accoglimento è subordinato alla disponibilità delle strutture ricettive degli istituti medesimi (aule, laboratori, palestre ...) e, vanno, comunque, seguiti i criteri appresso indicati;

- per la preiscrizione a classi ove si attuino iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, la eventuale suddivisione in zone dev'essere effettuata sulla base del numero degli istituti in cui le suddette classi funzionano e tenendo conto degli indirizzi attivati;

- per la preiscrizione a istituti con particolari indirizzi (ad es. informatica negli istituti tecnici industriali, ragionieri programmatori, agrari, nautici ...) che nell'ambito della provincia siano gli unici funzionanti o il cui numero sia limitato, l'eventuale suddivisione in zone è attuata secondo il medesimo criterio di cui al punto precedente.

5.5 - In ordine al contenuto della domanda di preiscrizione, si fa presente quanto segue:

- per l'ammissione alla frequenza delle prime classi degli istituti d'arte, deve essere indicata la sezione (specializzazione) che l'alunno intende frequentare;

- per l'ammissione alla frequenza delle prime classi degli istituti tecnici che nell'ambito della provincia siano gli unici funzionanti o il cui numero sia limitato (generalmente, gli istituti tecnici agrari, aeronautici, nautici, femminili, per il turismo...), deve essere indicato in alternativa l'istituto di istruzione secondaria al quale si desidera essere ammessi, nella eventualità che la richiesta formulata in via principale non possa essere accolta, per insufficiente disponibilità di posti;

- analoga indicazione dev'essere formulata da coloro che aspirano ad iscriversi in istituti professionali dei vari indirizzi che siano gli unici della città o provincia e, comunque, in istituti per l'industria e l'artigianato ordinati su sezioni di qualifica per le arti ausiliarie sanitarie;

- parimenti per l'iscrizione a classi sperimentali funzionanti ai sensi del D.P.R. n. 419/74, si richiedono specifiche indicazioni alternative;

- anche per gli alunni di cui alle lettere b), c) e d) del punto 5.1 si deve precisare nella domanda di preiscrizione l'indirizzo al quale aspirano ad essere ammessi in via subordinata, nel caso in cui non sia possibile soddisfare la richiesta principale o per indisponibilità di posti o per eventuale soppressione della specializzazione interessata.

5.6 - I presidi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, ricevute le domande di preiscrizione secondo le modalità suddette, segnalano agli uffici scolastici provinciali, non oltre il 5 febbraio gli eventuali problemi conseguenti all'afflusso di alunni, in relazione alle inadeguate possibilità ricettive dell'istituto.

Iscrizioni

5.7 - Entro il 3 luglio debbono essere confermate le richieste di preiscrizione con la presentazione della domanda di iscrizione in carta semplice direttamente al preside dell'istituto presso il quale è stata chiesta l'ammissione.

Alla domanda va allegato, laddove, ovviamente, non sia stato possibile rilasciare tempestivamente il diploma di licenza di scuola media, il certificato provvisorio, da rilasciare in unico esemplare, attestante il conseguimento del suddetto titolo di studio, ovvero della idoneità alla classe cui si chiede l'ammissione. Per le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi post-qualifica negli istituti professionali o dei corsi d'istruzione artistica, debbono essere allegati, rispettivamente, il diploma di qualifica e quello di maestro d'arte.

L'iscrizione a istituto di istruzione secondaria di II grado, appena formalizzata, deve essere tempestivamente comunicata al preside della scuola media frequentata ovvero ai presidi delle scuole che ricadono nelle ipotesi di cui alla lettera g) del succitato punto 5.1.

I presidi di cui al precedente capoverso sono tenuti a trasmettere al più presto possibile il "foglio notizie alunno", debitamente compilato, ai presidi degli istituti in cui gli alunni si sono iscritti.

5.8 - Il suddetto termine del 3 luglio può non applicarsi alle iscrizioni negli istituti secondari di II grado pareggiati e legalmente riconosciuti. I responsabili di detti istituti sono comunque tenuti agli adempimenti di cui al penultimo capoverso del precedente punto 5.7.

5.9 - Coloro che a norma delle vigenti disposizioni hanno diritto all'esonero del pagamento della tassa di iscrizione (e, ovviamente, di tutte le altre tasse scolastiche), debbono presentare dichiarazione in tal senso all'atto della domanda di iscrizione, riservandosi di documentare il diritto stesso prima dell'inizio delle lezioni.

5.10 - Le scuole d'istruzione secondaria di II grado istituite presso i convitti nazionali sono scuole interne create essenzialmente a favore degli alunni convittori e semiconvittori e pertanto solo qualora gli alunni interni non raggiungano il numero previsto dalle disposizioni vigenti per ciascuna classe, dopo l'iscrizione dei convittori e dei semiconvittori, si può eventualmente procedere alle iscrizioni di alunni esterni, fino a raggiungere tale numero.

5.11 - Le domande di iscrizione a classi successive a quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), del precedente punto 5.1, sottoscritte da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, se trattasi di alunni minorenni o degli stessi alunni, se maggiorenni, debbono essere presentate al preside dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto presso cui si intendono continuare gli studi, subito dopo lo svolgimento degli scrutini finali.

Gli alunni che intendano richiedere, indipendentemente dall'esito conseguito negli scrutini finali, l'iscrizione per il successivo anno scolastico ad altra scuola o istituto, debbono presentare apposita istanza al preside interessato, per il tramite della scuola frequentata, entro il 3 luglio.

Resta fermo il disposto dell'art. 4 del R.D. n. 653/1925 nella parte in cui subordina il trasferimento (o l'iscrizione) ad altra scuola dell'alunno alla accertata regolarità della sua posizione ai fini disciplinari e del pagamento delle tasse.

5.12 - Per gli alunni rimandati, la formale iscrizione viene disposta, ovviamente, alla conclusione degli esami di riparazione.

5.13 - Entro il 3 luglio, vanno altresì presentate le domande di iscrizione alle seguenti classi:

a) alla classe già frequentata, da parte degli alunni indicati nelle lettere b), c), d) del punto 5.1, che abbiano conseguito esito negativo in sede di scrutinio finale o di esami conclusivi dei vari corsi di studio (ad eccezione degli esami di maturità). Le domande di iscrizione sono modificative della richiesta di preiscrizione;

b) alla classe alla quale hanno titolo, da parte dei candidati agli esami di idoneità che abbiano sostenuto con esito negativo i relativi esami in prima sessione;

c) all'ultima classe, da parte degli alunni non ammessi a sostenere gli esami di maturità.

5.14 - I candidati che non abbiano superato l'esame di maturità e quello di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio debbono presentare la domanda di iscrizione entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati dell'esame.

Trasferimenti alunni

5.15 - Le domande di preiscrizione degli alunni che prevedono di risiedere in altro comune nel successivo anno scolastico vanno trasmesse - per il tramite del preside della scuola frequentata - al preside dell'istituto prescelto nella nuova sede di residenza.

Il trasferimento della residenza va debitamente documentato all'atto dell'iscrizione e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni.

5.16 - In caso di trasferimento debitamente motivato e documentato intervenuto dopo il 30 gennaio ed entro il 3 luglio, il preside della scuola nella quale l'alunno si è trasferito - sentito l'interessato o uno dei genitori o l'esercente la potestà - dà notizia dell'eventuale conferma della preiscrizione al preside dell'istituto a suo tempo prescelto e trasmette allo stesso l'istanza di iscrizione dell'alunno.

5.17 - Qualora, per effetto del trasferimento, l'interessato non intenda confermare la preiscrizione, il preside della scuola frequentata, sulla base anche degli atti trasmessi dal preside della scuola di provenienza, invia al preside dell'istituto ulteriormente prescelto, motivata istanza di modifica della precedente preiscrizione avanzata dall'interessato avendo cura di segnalare contestualmente al preside dell'istituto che aveva ricevuto la prima preiscrizione,che la stessa non deve più ritenersi produttiva di effetti.

Il preside della scuola di provenienza deve essere informato dell'avvenuta iscrizione formale dell'alunno.

5.18 - Per i trasferimenti intervenuti dopo il 3 luglio, ossia ad iscrizione ormai avvenuta, lo scambio di documenti e informazioni deve aver luogo esclusivamente tra il nuovo preside e quello dell'istituto al quale in un primo tempo l'alunno aveva chiesto di iscriversi. Per le scuole pareggiate o legalmente riconosciute vanno osservate le disposizioni di cui all'O.M. 30 gennaio 1984 con specifico riferimento all'obbligo della frequenza, in caso di superamento presso queste ultime dell'esame di maturità.

5.19 - Il preside di istituto secondario di secondo grado statale o il responsabile dell'istituto pareggiato o legalmente riconosciuto che, a seguito del rilascio del nulla osta e della pagella nonché della dichiarazione relativa alla parte di insegnamento svolta, non abbia ricevuto dal preside dell'istituto in cui l'alunno si è trasferito la richiesta della restante documentazione, così come previsto dall'art. 4 del R.D. n. 653/1925 nonché del "foglio notizie alunno", è tenuto ad attuare, per una più compiuta conoscenza dell'iter scolastico dell'allievo, gli opportuni, immediati interventi con le autorità e i soggetti istituzionalmente cointeressati, a cominciare dagli enti locali e dalla stessa scuola alla quale era stato chiesto il trasferimento, qualora la stessa fosse stata già segnalata dagli interessati.

Al fine sempre di facilitare la conoscenza dell'iter scolastico degli alunni, i presidi sono vivamente pregati di sensibilizzare gli alunni stessi, i genitori o gli esercenti la potestà, a rendere noti, in sede di richiesta del nulla osta, il nome e la sede dell'istituto in cui ha luogo il trasferimento degli alunni.

I presidi suddetti, qualora i loro interventi non abbiano avuto esito positivo circa l'effettiva iscrizione ad altra scuola dell'alunno interessato al trasferimento, a conclusione dell'anno scolastico redigono un elenco completo degli alunni non ritualmente trasferiti, con l'eventuale indicazione della scuola scelta dagli stessi familiari dell'alunno. Gli elenchi devono pervenire all'ufficio scolastico provinciale.

Assegnazione eventuale degli alunni ad altri istituti. Modalità e criteri

5.20 - Nelle città in cui esistano più istituti dello stesso tipo gli uffici scolastici provinciali promuovono, ove lo ritengano necessario, gli adempimenti di cui all'art. 10 del R.D. n. 653/1925.

Nei casi di eccedenza di domande di preiscrizione i presidi promuovono riunioni dei consigli di istituto per la tempestiva adozione dei criteri di priorità nell'accoglimento delle domande.

A tale proposito, nel ribadire che detti criteri debbono essere ispirati all'esigenza di evitare che le preiscrizioni avvengano sulla base di elementi occasionali o contingenti (quale quello della priorità temporale), si fa presente che, nell'accoglimento delle domande, deve tenersi conto della vicinanza alla scuola della residenza degli aspiranti, oltre che della situazione dei locali e delle attrezzature tecniche e didattiche, delle norme che disciplinano la costituzione delle classi, della presenza dei fratelli nello stesso istituto, della vicinanza del posto di lavoro di uno dei genitori e così via.

Nel caso in cui i consigli di istituto non adottino le deliberazioni suddette, ovvero nell'ipotesi di impossibile applicazione dei criteri deliberati, si fa ricorso al disposto dell'art. 6 del R.D. n. 653/1925, come modificato dal R.D. 9 aprile 1931, n. 1425 (graduatoria degli iscritti secondo particolari status).

Gli alunni esclusi dalla preiscrizione, essendo risultate le loro domande eccedenti in base ai criteri preferenziali elaborati dai consigli di istituto, sono successivamente ripartiti proporzionalmente dagli uffici scolastici provinciali in apposite riunioni con i presidi tra tutti gli istituti dello stesso tipo localizzati nel distretto al quale appartiene quello competente in via preliminare ad accogliere le domande sulla base della residenza degli aspiranti.

Le eccedenze eventualmente ancora risultanti sono distribuite canalizzando le iscrizioni negli istituti della zona del distretto contiguo a quello di residenza degli alunni.

5.21 - Qualora l'accoglimento di domande di iscrizioni tardive o di domande prodotte in maniera errata o presentate irritualmente comporti aumento del numero e del tipo delle classi previste nella scuola interessata, i capi d'istituto cureranno l'invio delle medesime domande all'ufficio scolastico provinciale per l'assegnazione degli interessati ad altro istituto delle stesso tipo o, qualora richiesto, di tipo diverso, dandone comunicazione agli interessati.

5.22 - Per la loro particolarità meritano di essere evidenziate separatamente talune disposizioni concernenti l'ammissione a classi di istituti tecnici e professionali. Tali disposizioni sono segnatamente menzionate nei successivi punti 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27.

Istruzione tecnica

5.23 - Si rammenta, in relazione a decisioni giurisprudenziali, che presso gli istituti tecnici femminili possono essere iscritti anche allievi di sesso maschile.

5.24 - Coloro che chiedono l'ammissione agli istituti tecnici nautici debbono essere correttamente informati a cura dei presidi che per ottenere l'immatricolazione nella gente di mare e dedicarsi alla professione marittima occorre dimostrare di essere in possesso della idoneità fisica, mediante esibizione di apposito certificato medico nei termini stabiliti dal Ministero della Marina Mercantile.

5.25 - Coloro che chiedono l'ammissione alla prima classe degli istituti tecnici aeronautici debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) corretta percezione dei colori;

c) acutezza visiva di almeno 20/30 in ciascun occhio separatamente, con o senza correzione di lenti, con un minimo di 0,3 di visus naturale;

d) acutezza auditiva che consenta di udire con entrambe le orecchie e volgendo le spalle all'esaminatore, la voce di conversazione da almeno mt. 2,5.

I certificati medici relativi all'accertamento dei requisiti di cui sopra debbono essere rilasciati esclusivamente dal medico provinciale o da un ufficiale medico delle FF.AA. e dall'ufficio sanitario comunale.

I succitati requisiti di idoneità fisica si applicano anche all'ammissione alla seconda classe, limitatamente agli allievi che vi accedono direttamente per esame di idoneità o per passaggio da altri tipi di istituto, secondo le norme in vigore.

Gli aventi titolo all'iscrizione alla terza classe sono ammessi a seguito del giudizio di idoneità subordinato all'esito positivo di prove selettive mediche e attitudinali, da effettuarsi, ai sensi del regolamento della Navigazione aerea, cap. 2 art. 237, presso uno dei tre istituti medico-legali dell'Aeronautica militare con sedi a Milano, Napoli e Roma, rispettivamente riferite all'istituto tecnico aeronautico di Forlì, Catania e Roma.

Poiché le norme in vigore consentono la possibilità di accedere a tale classe anche dal secondo anno di corso dell'istituto tecnico nautico ovvero, a seguito di esame integrativo nelle materie non comuni, dalla seconda classe degli istituti tecnici di altro indirizzo, si segnala, limitatamente alle predette ipotesi di iscrizione, quanto segue:

le domande di preiscrizione devono essere presentate ai capi d'istituto delle scuole di provenienza entro il 30 gennaio ed essere corredate di un certificato medico attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 5.25.

E' facoltà della direzione della scuola promuovere in ogni momento accertamenti sanitari, ove sussistano fondate ragioni per ritenere che sia venuta meno negli alunni l'idoneità fisica precedentemente accertata.

Istruzione professionale

5.26 - L'iscrizione ai vari corsi post-qualifica è regolata dalla annessa tabella. Per coloro che sono in possesso di diplomi di qualifica non compresi in tale tabella, in quanto non più funzionanti o in via di esaurimento, si fa rinvio alla analoga tabella allegata all'O.M. n. 359 del 22 dicembre 1990, relativa agli scrutini ed esami.

5.27 - Alle quarte classi dei percorsi sperimentali post-qualifica in prosecuzione del "Progetto 92", disciplinati dalla C.M. 21 maggio 1991, n. 135 sono ammessi gli alunni in possesso del diploma di qualifica conseguito al termine dei corsi di "Progetto 92", secondo la coerenza di indirizzo specificata nella tabella suddetta.

Alle suddette classi possono essere altresì ammessi, in via transitoria, alunni, capaci e meritevoli, in possesso di diploma di qualifica di corsi ordinari affini, previo esame integrativo sulle materie che da parte del consiglio di classe saranno ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi; tale esame sarà eventualmente condotto a conclusione della frequenza di moduli di raccordo programmati e svolti nei mesi estivi da ciascun istituto.

Gli alunni in possesso del diploma di corsi di qualifica sperimentali di "Progetto 92" possono iscriversi altresì alla quarta classe dei corsi post-qualifica di cui alla Legge 27 ottobre 1969 n. 754.

I qualificati del corso triennale di "Progetto 92" a indirizzo "operatore agricolo" e " operatore agro-industriale" possono accedere direttamente anche alla quarta classe dei corsi post-qualifica di "agrotecnico", di cui alla succitata legge n. 754/1969.

6. Alunni provenienti dall'estero e da scuole straniere funzionanti in Italia

6.1.- L'ammissione alla scuola dell'obbligo degli alunni stranieri -in particolare di quelli extra comunitari- è disciplinata dalle disposizioni di cui al punto IV della C.M. 26 luglio 1990, n. 205.

6.2.- In attuazione della direttiva C.E.E. del 25 luglio 1977, n. 77/486, gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea, ai sensi del comma 1, dell'art. 1 del D.P.R. del 10 settembre 1982, n. 722, sono iscritti alla classe della scuola dell'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

6.3.- Nei confronti degli alunni italiani o stranieri provenienti da scuole ed istituti secondari italiani all'estero si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653; nei confronti degli alunni italiani provenienti da scuole ed istituti secondari stranieri all'estero si applicano i commi 3 e 4 della succitata disposizione, modificata del comma 4 dall'art. 4 della Legge 23 dicembre 1991, n. 423, (comma così modificato dalla C.M. 7 marzo 1992, n. 67).

6.4.- Ferme restando le norme previste in materia da accordi bilaterali con paesi stranieri, le suddette disposizioni si applicano anche nei confronti degli alunni stranieri che siano in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere funzionanti in Italia.

6.5.- I cittadini italiani in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere funzionanti in Italia possono chiedere l'iscrizione a classi di scuole italiane purché in possesso anche di un titolo di studio italiano di licenza elementare o di licenza media per l'iscrizione alle classi iniziali o purché abbiano superato l'esame di idoneità alla iscrizione alle classi intermedie.

6.6.- Gli alunni stranieri devono essere in possesso del permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio o di lavoro.

7. Istruzioni transitorie sull'ammissione alla frequenza di alunni cittadini stranieri

7.1.- In relazione a particolari realtà connesse al fenomeno della immigrazione di massa da paesi non comunitari e comunque talmente gravi, oltre che universalmente noti, da costringere i cittadini a lasciare il proprio paese senza potere entrare in possesso di tutta la documentazione necessaria per poter accedere nelle nostre scuole, si fa presente quanto segue.

I capi d'istituto, in presenza di una documentazione incompleta, procedono -previa deliberazione del consiglio di classe- all'iscrizione con riserva degli interessati sulla base di una dichiarazione prodotta, sotto la propria responsabilità, dal genitore o da chi esercita la potestà ovvero dallo stesso alunno interessato, se maggiorenne, attestante la classe ed il tipo di istituto frequentato nel Paese di provenienza. Successivamente i capi di istituto medesimi prendono contatti con le competenti autorità consolari o diplomatiche per le necessarie verifiche delle anzidette dichiarazioni, (capoverso sostituito dalla C.M. 7 marzo 1992, n. 67).

8. Alunni portatori di handicap

8.1.- L'inserimento e, successivamente, l'integrazione e il recupero degli alunni portatori di handicap sono l'espressione più eloquente del livello qualitativo delle risorse della scuola e rappresentano la realizzazione del diritto allo studio mediante le necessarie sinergie tra Stato, regione, enti locali e UU.SS.LL.

Al fine di migliorare il livello di integrazione, è fondamentale il rapporto della scuola sia con le famiglie degli stessi alunni portatori di handicap, sia con quelle dei loro compagni, talora portate ad atteggiamenti di rifiuto o di intolleranza nell'accettare l'altrui diversità.

8.2.- Le modalità e i termini previsti nella presente circolare in tema di preiscrizione ed iscrizione devono ovviamente intendersi estesi agli alunni portatori di handicap, mentre per i criteri operativi da osservare ai fini dell'ammissione degli alunni in parola alla frequenza non può che farsi rinvio alle numerose particolari istruzioni impartite separatamente dal Ministero.

Per quanto concerne le preiscrizioni e le iscrizioni a classi di istituti di istruzione secondaria di II grado, si richiamano le più recenti circolari emanate in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 e precisamente la C.M. 22 settembre 1988, n. 262 con particolare riferimento ai punti 3 e 4 concernenti le linee operative da seguire in occasione della preiscrizione e della iscrizione, nonché della O.M. 12 dicembre 1990, n. 359 sugli scrutini e sugli esami.

8.3.- In merito ai punti III e IV della succitata C.M. n. 262/1988, si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'attestato dell'ufficio medico legale della U.S.L. relativo alla possibilità di frequenza in istituti d'istruzione secondaria di II grado nei quali sono previste attività di laboratorio è richiesto soltanto in relazione all'incolumità dell'alunno.

9. Rinvio

9.1.- Per quanto concerne le ammissioni alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, nonché ai conservatori di musica e alle scuole medie annesse ai conservatori medesimi, si fa rinvio alla O.M. 28 marzo 1985 e successive modificazioni e integrazioni (O.M. 18 giugno 1986, prot. 16200).

Per quanto riguarda gli alunni di V elementare che intendono frequentare i conservatori di musica, deve in ogni caso essere presentata la domanda di preiscrizione ad una scuola media, secondo la procedura prevista dalla presente circolare.

10. Disposizioni abrogate

10.1.- La presente circolare sostituisce, nella materia trattata, la C.M. 20 dicembre 1986, n. 364, che deve conseguentemente considerarsi abrogata insieme con tutte le altre disposizioni in contrasto con quanto qui stabilito.



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