Facendo seguito alla Circ. n. 468 del 31 luglio 1997, prot. n.
18172/BL, avente il medesimo oggetto, allo scopo di favorire il
tempestivo ed ordinato avvio dell'anno scolastico, per
corrispondere a sollecitazioni avanzate e quesiti proposti e per
chiarire alcune questioni rimaste sospese, si sottopongono alla
valutazione delle SS.LL alcune indicazioni operative volte a facilitare
lo svolgimento delle operazioni finalizzate alla tempestiva assegnazione
del personale alle scuole.
1. Allo scopo di garantire condizioni di certezza al personale
interessato riguardo all'obbligo della presenza in servizio all'inizio
dell'anno scolastico o accademico, le SS.LL. sono invitate a procedere
con priorità ed urgenza all'accoglimento delle domande
di dimissioni nei confronti del personale appartenente a ruoli,
classi di concorso, posti e profili professionali nei quali vi
siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico
per l'anno scolastico o accademico 1997/98 e fino alla
concorrenza del relativo soprannumero, come previsto dall'art.
l, comma 1 del decreto legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito
con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, rilevato
dopo le operazioni di mobilità.
2. È consentita, in accoglimento di specifica domanda in tal
senso già presentata, la permanenza in servizio per l'anno
scolastico o accademico 1997/98 del personale che, ai sensi dell'art.
1, commi 2 e 5, del decreto legge n. 129/97 sopracitato, ha ottenuto
l'accoglimento della domanda di collocamento a riposo a decorrere
dal 1° settembre 1997, a condizione che sussista disponibilità
di posti nella provincia. Tale personale sarà assegnato
alla sede di titolarità ovvero ad altra sede della provincia
utilizzando le disponibilità esistenti al termine delle
operazioni di movimento del personale di ruolo.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici che si sono avvalsi
della facoltà di restare in servizio nella nuova sede di
sistemazione, avendo perso la sede di titolarità a seguito
dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, come
da Circolare telegrafica n. 491 del 7 agosto 1997, viene adottato
il provvedimento di collocamento a riposo con effetto dal 1°
settembre 1998.
4. In relazione all'erogazione da parte della Direzione Generale
del Personale con D.M. n. 472 del 1° agosto 1997 dei fondi
da utilizzare per il pagamento dei supplenti temporanei da assumere
dai Capi di Istituto all inizio dell'anno scolastico per
la copertura dei posti disponibili, le SS.LL. sono invitate a
procedere con assoluta urgenza, ove non avessero già provveduto,
a comunicare ed assegnare alle scuole le quote di competenza dando
conferma, immediatamente, oltre che alla Direzione Generale del
Personale come previsto dalla Circolare Ministeriale del 5 agosto
1997, prot. n. 43l3, anche a questo Gabinetto - Ufficio IV (n.
fax 06/5849.3567).
5. Essendo stata approvata da un solo ramo del Parlamento la proposta
di legge contenente la proroga di un anno della validità
delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami già
prorogate dall'art. 1, comma 23 della legge 28 dicembre 1995,
n 549, le SS.LL. procederanno ad accantonare la quota del 50%
dei posti (art. 399, comma 1, e 551, comma 6 del decreto legislativo
n 297/94) allo scopo di procedere in corso d'anno, appena
esaurito l'iter parlamentare del provvedimento, alle nomine
nei confronti del personale interessalo con effetto dal 1°
settembre 1998
6 Le SS.LL. vigileranno con scrupolosa attenzione, nel disporre
le autorizzazioni delle classi, sulla legittimità e tempestività
delle procedure attivate dalle scuole.
Si fa affidamento sul senso di responsabilità delle SS.LL.
e si ringrazia per lo spirito di collaborazione