Circolare Ministeriale 20 settembre 1996, n. 595

Oggetto: Comparto scuola. Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale.

Si fa seguito alla C.M. n. 276 del 5 agosto 1995 e si forniscono i chiarimenti per l'inquadramento del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali di cui alla tab. B annessa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Il personale interessato è quello in servizio alla data dell'1 gennaio 1996. Gli articoli del contratto da prendere in considerazione ai fini che qui interessano sono il 27, il 66, il 67 ed il 68.

1 - PRIMO INQUADRAMENTO

1.1 - Personale docente, educativo ed A.T.A.

Per una corretta applicazione di quanto previsto dal contratto in esame, si ritiene utile, in via preliminare, formulare alcune considerazioni di carattere generale.

1) Il passaggio dalla struttura stipendiale di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 a quella prevista dal nuovo contratto avviene sulla base dell'anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995, come precisato nell'art. 66 -comma 2. Il disposto del successivo comma 3, che prevede la corresponsione dell'assegno "ad personam", pari alla differenza tra l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995 e quello di primo inquadramento, è finalizzato al solo mantenimento del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995.

2) Dal quadro normativo di seguito esaminato, deve intendersi escluso ogni riferimento alle ore che, pur facendo parte integrante della cattedra, eccedono il normale orario settimanale di insegnamento e sono oggetto di separata remunerazione.

3) Il comma 2 dell'art. 66, nel fare riferimento all'anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995, nulla rileva in ordine alle caratteristiche dell'anzianità medesima, nel senso che non fa alcuna distinzione, com'è invece previsto dalla pregressa normativa, tra l'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e quella valutabile ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti biennali.

Ciò stante, è da ritenere che le anzianità sopra indicate (così come già avvenuto in applicazione dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88, al raggiungimento di determinate anzianità di servizio), siano entrambe ugualmente utili ai fini dell'inquadramento nelle nuove posizioni stipendiali, previste dalla tabella B annessa al C.C N.L.

4) Per effetto del rinvio operato dal comma 6 dell'art. 66 del CCNL, restano confermate le norme concernenti il riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo previste dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni nonché le relative disposizioni applicative così come definite all'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. In particolare, per il personale ATA, ai sensi del comma 13 del predetto art. 4, l'anzianità utile va determinata valutando direttamente, in complesso, il servizio di ruolo nella cattedra di appartenenza, il servizio non di ruolo eventualmente prestato nelle diverse qualifiche ed anche l'eventuale servizio di ruolo prestato nelle carriere inferiori.

5) Le disposizioni concernenti la parte economica, contenute nel CCNL, non concernono, in alcun modo, l'indennità integrativa speciale che, pertanto, rimane assoggettata alla sua specifica disciplina.

6) L'art. 67 del CCNL prevede che al personale il quale nel corso del biennio 1996/97, in ragione dell'anzianità riconosciuta al 31 dicembre 1995, non consegua nella nuova struttura il passaggio stipendiale successivo a quello di primo inquadramento, venga attribuito il rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. n. 399/88, in corso di maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995.

Tra il personale destinatario della disposizione anzidetta rientra anche il personale che, vantando al 31 dicembre 1995 un'anzianità pari o superiore a 35 anni, viene ad essere inquadrato nell'ultimo scaglione previsto dalla tabella B annessa al CCNL e, quindi, non consegue ulteriori miglioramenti economici della nuova struttura stipendiale.

Gli aumenti retribuitivi considerati dalla norma citata concernono sia lo stipendio sia l'indennità di funzione di cui al D.P.R. 399/88 in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 1995, possono essere considerati a tal fine solo i passaggi alla posizione stipendiale immediatamente successiva a quella in godimento e gli aumenti biennali convenzionali eventualmente conseguibili, medio tempore, nella stessa posizione stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995, per effetto dell'anzianità utile ai soli fini economici.

Il rateo è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 nella posizione stipendiale in godimento e quella tabellare, necessaria per conseguire il beneficio economico in corso di maturazione. In termini monetari detto rapporto va poi applicato alla differenza tra il trattamento economico annuo in corso di maturazione (per stipendio e indennità di funzione) e quello in godimento.

Considerato che le posizioni stipendiali e gli aumenti sono attribuiti nell'ordinamento di cui al D.P.R. n. 399/88 dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, le eventuali frazioni di anzianità vanno sempre arrotondate per eccesso a mese intero.

Il beneficio da attribuire a titolo di rateo viene calcolato, come previsto dal comma 3 dell'art. 67, ragguagliandolo agli anni interi del biennio 1996 e 1997 e, previa riduzione del 25% dovrà essere poi corrisposto, nell'ambito del biennio stesso, in rate mensili decorrenti, rispettivamente dall'1 luglio 1996 e dall'1 gennaio 1997 a seconda che gli incrementi economici di cui trattasi sarebbero stati conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 399/88, nel corso dell'anno 1996 o dell'anno 1997. L'importo delle rate mensili risulterà pari ad 1/18 dell'intero importo se decorrenti dall'1 luglio 1996 o ad 1/12 se decorrenti, invece, dall'1 gennaio 1997. Per omogeneità con la retribuzione, l'importo dei ratei dovrà essere calcolato in ragione annua, moltiplicando per 12 la rata mensile.

7) Le posizioni stipendiali in cui è differenziato il trattamento economico previsto dal CCNL, sono attribuite, in connessione allo sviluppo della professionalità del personale interessato, al termine dei periodi in cui è articolata la tabella B annessa al contratto stesso, previo assolvimento degli obblighi inerenti alle funzioni proprie dell'area di appartenenza e alla partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento.

La partecipazione a tali attività, secondo quanto prescritto dall'art. 27 del CCNL, è da ritenersi condizionante per il conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quella di primo inquadramento. La durata complessiva della stessa è stabilita, in via generale dal predetto art. 27, in misura non inferiore a 100 ore, da svolgere nel periodo di permanenza in ciascuno scaglione stipendiale, ad eccezione di quello iniziale (da 0 a 2 anni) nel quale la durata è pari a 50 ore; fa altresì eccezione il personale ATA con le qualifiche di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo ed equiparate, per il quale la durata è fissata in misura non inferiore a 60 ore, ridotte a 30 nell'ambito del rispettivo scaglione iniziale.

Per il conseguimento della posizione immediatamente successiva a quella di primo inquadramento la durata dell'attività di formazione e di aggiornamento è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente all'anzianità residua determinata in sede di inquadramento stesso, rispetto al numero degli anni complessivamente previsti per il passaggio alla posizione successiva.

Ai fini anzidetti deve ritenersi utile la partecipazione a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento incluse nel piano della singola scuola di cui all'art. 28, punto 7, del citato contratto e, più in generale, la partecipazione alle diverse tipologie di attività formative previste dalla direttiva n. 43 dell'1 febbraio 1996, che ha dato attuazione all'art. 28 sopracitato.

Rientrano in tale previsione, tra l'altro, i corsi di riconversione professionale di cui all'art. 473 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, le iniziative formative cofinanziate dall'Unione Europea, le iniziative formative finalizzate all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, quelle di formazione, specializzazione e perfezionamento promosse e realizzate dall'università e dai concorsi universitari.

Sono altresì utili ai fini anzidetti, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCNL, le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova, nonché i corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno di cui all'art. 325 del citato D.L.vo n. 297/1994.

Tutte le attività soprarichiamate, da considerare utili ai fini del conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quelle di primo inquadramento, debbono essere state realizzate dopo la nomina in ruolo.

La partecipazione ad iniziative formative diverse da quelle deliberate dalla singola scuola, anche se effettuate per un numero di ore di per sé sufficiente a soddisfare il presupposto per il passaggio alla successiva posizione stipendiale, non fa venir meno il diritto dovere del docente di partecipare -successivamente al completamento delle predette iniziative- ad altre attività formative indicate nel piano della scuola, salvo eventualmente il diritto al compenso per le attività aggiuntive di formazione svolte oltre le trenta ore annue senza esonero dagli altri obblighi di servizio.

Fatte tali premesse, si precisa che le operazioni di inquadramento del personale docente, educativo ed ATA sono effettuate secondo la sequenza sotto elencata:

a) determinazione dell'anzianità complessiva, senza alcuna distinzione come sopra precisato, quale risulta alla data del 31 dicembre 1995, per effetto dell'inquadramento di cui al D.P.R. n. 399/88;

b) individuazione, nella tab. B annessa al nuovo contratto, dello scaglione in cui è compresa l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995, ed esposizione del relativo stipendio;

c) determinazione dell'eventuale importo da corrispondere a titolo di assegno "ad personam", pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995 e lo stipendio relativo allo scaglione di inquadramento. Nel trattamento economico al 31 dicembre 1995 vanno compresi: lo stipendio di cui alla tab. A annessa al D.P.R. 399/88, l'indennità di funzione di cui alla tab. B del medesimo decreto presidenziale, la somma di L. 20.000 mensili lode di cui all'art. 7 -comma 1 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 e l'importo del miglioramento stipendiale di cui alla tab. A2 del CCNL assegno "ad personam" va riassorbito con il passaggio alla successiva posizione stipendiale;

d) determinazione dell'anzianità residua, previo arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi, trascurando quelle pari o inferiori;

e) indicazione dell'anzianità necessaria per conseguire la posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, tenuto conto dell'eventuale anzianità residua;

f) calcolo dei ratei di cui all'art. 67 del CCNL, da attribuire qualora l'interessato non consegua una successiva posizione stipendiale nell'ambito del biennio 1996/97. In proposito si evidenzia che non si fa luogo all'attribuzione dei ratei di cui trattasi anche nelle ipotesi in cui il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella individuata alla precedente lettera b) si determini per effetto dell'arrotondamento ad anno intero delle frazioni di anzianità residua.

Premesso quanto sopra, si riportano alcuni esempi di inquadramento nel nuovo sistema retributivo, partendo dalle anzianità maturate al 31 dicembre 1994 secondo la normativa di cui al D.P.R. n. 399/88, al fine di evidenziare le variazioni economiche che il contratto introduce a partire dall'1 gennaio 1995, data dalla quale decorrono, appunto, i primi miglioramenti economici previsti dal contratto stesso.

Vedi tabella n. 81.1

Vedi tabella n. 82.1

Vedi tabella n. 83.1

Vedi tabella n. 84.1

1.2 - Capi di istituto

Per ciò che concerne l'inquadramento dei capi d'istituto nella nuova struttura retributiva prevista dal CCNL, si ritiene utile, in via preliminare, sottolineare come, salvo rarissimi casi, l'anzianità maturata ai fini della posizione stipendiale di cui al D.P.R. n. 399/88 non corrisponde all'anzianità relativa all'indennità di funzione, poiché, come è noto, nell'anzianità utile alla posizione stipendiale si tiene conto oltre che del servizio prestato da capo d'istituto anche di quello prestato nel ruolo docente, mentre ai fini dell'indennità di funzione si considera unicamente il servizio direttivo.

Ciò premesso, l'inquadramento del suddetto personale nella nuova struttura retributiva avviene, ai sensi dell'art. 66, comma 4, del CCNL, secondo la sottoriportata sequenza:

a) determinazione degli importi annui lordi percepiti al 31 dicembre 1995 a titolo di stipendio e di indennità di funzione, in relazione alle posizioni di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 399/88 in godimento alla data del 31 dicembre 1995;

b) somma degli importi di cui al punto precedente cui va aggiunto il miglioramento stipendiale previsto dalla tab. A2 del CCNL;

c) individuazione nella tab. B del CCNL dello scaglione cui corrisponde uno stipendio pari o immediatamente inferiore al totale di cui al punto b) e temporizzazione dell'importo eccedente sulla base della griglia stipendiale di cui alla tabella stessa;

d) determinazione dell'anzianità totale pari al numero degli anni corrispondenti allo scaglione anzidetto cui va aggiunta l'anzianità derivante dalla temporizzazione e il periodo di servizio compreso tra la data di conseguimento della posizione stipendiale in godimento ai sensi del D.P.R. n. 399/88 e la data del 31 dicembre 1995;

e) inquadramento nelle posizioni stipendiali di cui alla tab. B del CCNL in funzione dell'anzianità come sopra calcolata, previo arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a 6 mesi; non si tiene conto di quelle pari o inferiori;

f) indicazione dell'anzianità necessaria per conseguire l'ulteriore posizione stipendiale;

g) calcolo dei ratei eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 67 del CCNL, qualora l'interessato non consegua una successiva posizione stipendiale nel biennio 1996/97.

I ratei non competono qualora l'inquadramento definitivo di cui alla precedente lettera e) si sia determinato nello scaglione successivo a quello individuato alla lettera c).

Si riporta, di seguito, un esempio riferito, anche in questo caso, alle anzianità maturate al 31 dicembre 1994, allo scopo di evidenziare le variazioni economiche successive alla data stessa.

Vedi tabella n. 85.1

1.3 - Direttori Amministrativi dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica

Il nuovo CCNL ha definitivamente stabilito l'appartenenza al comparto scuola del personale di cui sopra, precisando, altresì, al comma 8 dell'art. 66, i criteri da applicare per il suo inquadramento che avviene con la sequenza di seguito illustrata:

a) determinazione della retribuzione come definita dall'art. 63 del CCNL, in godimento alla data del 31 dicembre 1995, comprendente lo stipendio tabellare e la retribuzione individuale di anzianità con esclusione dell'indennità integrativa speciale, da corrispondere separatamente;

b) inquadramento nella tab. B del CCNL, con riferimento allo scaglione cui corrisponde una posizione stipendiale di importo immediatamente inferiore alla retribuzione di cui alla precedente lettera a);

c) determinazione e temporizzazione della differenza tra l'eventuale, maggiore retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995 e lo stipendio dello scaglione anzidetto, da attribuire a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile;

d) l'anzianità corrispondente alla temporizzazione di cui al punto c), maggiorata di anni 2 come previsto dal citato art. 66, comma 8, è utile per il passaggio allo scaglione successivo.

Pur non precisando nulla al riguardo l'art. 66, comma 8, del CCNL, si ritiene che per uniformità a quanto stabilito per le altre categorie di personale, anche nel caso di specie le frazioni di anzianità superiori a mesi sei si arrotondano ad anno intero, mentre si trascurano quelle pari o inferiori.

Nei confronti del personale di cui trattasi non si fa luogo all'attribuzione dei ratei previsti dall'art. 67 del CCNL, in quanto il personale stesso nell'ordinamento retributivo di provenienza, riferito al comparto "Ministeri", non godeva di progressione economica per anzianità

Si riporta di seguito un esempio di inquadramento.

Vedi tabella n. 86.1

La suddetta retribuzione annua lorda consente l'inquadramento dell'interessato nel terzo scaglione di cui alla tab. B del CCNL (da anni 9 a 14 - L. 21.345.000 a.l.), cui corrisponde l'anzianità di anni 9.

La differenza tra il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995 e lo stipendio corrispondente allo scaglione anzidetto, pari a L. 2.133.500 (L. 23.478.500 - 21.345.000), va temporizzata, tenendo presente che per il passaggio allo scaglione successivo (da anni 15 a 20 - L. 24.572.000) è richiesta una permanenza di anni 6, pari a giorni 2.160 (360 x 6) e il relativo incremento stipendiale a l. ammonta a L. 3.227.000 (L. 24.572.000 - 21.345.000).

Considerato che un giorno è da valutarsi in L. 1.494,98 (L. 3.227 000 : 2.160 gg.), la somma residuale di L. 2.133.500, temporizzata, corrisponde a giorni 1.432 (L. 2.133.500 : 1.489,98), cioè pari ad anni 3, mesi 11, giorni 22, da arrotondare ad anni 4.

All'anzianità derivante dalla temporizzazione va aggiunta la maggiorazione di anni 2 per cui la complessiva anzianità residua risulta di anni 6 e comporta l'inquadramento nel quarto scaglione (da anni 15 a 20) cui corrisponde lo stipendio a.l. di L. 24.572.000, di importo superiore alla retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995.

Il successivo scaglione (da anni 21 a 27 - L. 28.000.000) è conseguibile dopo ulteriori 6 anni, l'1 gennaio 2002, previa frequenza di n. 100 ore di attività formativa e di aggiornamento.

1.4 - Insegnanti di religione

Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:

1) docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio d'insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n. 206/1990). Essi, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 399/88, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d'insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;

2) docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all'art. 53, comma 5, della L. 11 luglio 1980, n. 312, che prevede l'attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;

3) docenti di religione di scuola secondaria, già equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n 399/88, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene bloccata nell'ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti biennali convenzionali per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato disposto dell'art. 53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 399/1988.

Tale normativa trova conferma nell'art. 66, comma 7, del nuovo CCNL. Ne consegue che, ai fini dell'inquadramento del personale anzidetto nella nuova struttura retributiva, si procede come segue:

a) per gli insegnanti di religione di cui al precedente punto 1) essendo questi equiparati ai docenti di ruolo, l'inquadramento all'1 gennaio 1996 viene effettuato, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 1.1, sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995;

b) ai docenti di cui al precedente punto 2) a decorrere dall'1 gennaio 1996, viene attribuito lo stipendio iniziale di lire 16.205 000 a.l., previsto dal nuovo CCNL per i docenti della scuola secondaria di II grado, maggiorato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso (L. 405.125 a.l.) per ogni biennio di servizio utile ai sensi del D.P.R. n. 399/88;

c) per il personale di cui al precedente punto 3), l'inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tab. B del CCNL previsto per il personale docente della scuola secondaria di II grado, nel qual è compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, maggiorata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, è computabile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi nella misura del 2,50% dello stipendio iniziale di L. 16.205.000 a.l., previsto dal CCNL (pari a L 405.125 a.l.).

Vedi tabella n. 87.1

Tuttavia prestando l'interessato servizio per 10 ore settimanali, il trattamento effettivo da corrispondersi sarà ridotto a 10/18, pari, cioè, a L. 9.962.927 a.l.

La residua frazione di servizio prestato di anni 1 e mesi 4, da arrotondare ad anni 1, è utile ai fini dell'attribuzione del successivo aumento biennale del 2,50%, conseguibile l'1 gennaio 1997.

2. INTERRUZIONI E SUPERVALUTAZIONI DEL SERVIZIO

L'art. 81 del CCNL stabilisce che "per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.L.vo n. 29 del 1993, rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti".

Alla luce della suddetta statuizione, si ritiene che siano tuttora applicabili le norme che, in relazione alla mancata prestazione del servizio, ne impediscono la relativa valutazione.

Il citato art. 81 del CCNL ha, inoltre, confermato la vigenza delle particolari norme concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nella attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta una accelerazione della progressione economica. E' da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in questione -ove non siano stati in precedenza già riconosciuti- debbano essere riconosciuti mediante l'attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione, con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione, ferma restando la misura oraria delle attività di formazione necessaria per il conseguimento dello scaglione stipendiale di cui trattasi.

3. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 336/70

Come è noto, nella determinazione del trattamento economico assumono particolare rilievo i cosiddetti "benefici", segnatamente, gli aumenti biennali previsti per gli ex combattenti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, che sono correlati, in via generale, ad anzianità convenzionali e consentono, di fatto, accelerazione di carriera e miglioramenti stipendiali.

Detti benefici, in quanto previsti da una norma speciale, sono sottratti alla contrattazione delle parti e, conseguentemente, sono riconoscibili anche nella nuova struttura retributiva prevista dal CCNL in esame.

Al riguardo, va osservato, in via preliminare, come il legislatore, volendo attribuire i benefici economici di cui trattasi a particolari categorie di dipendenti, anziché quantificarli in termini monetari, li ha commisurati all'importo di un aumento periodico o biennale che all'epoca era pari al 2,50% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza dell'interessato, fissando così, oltre alla misura del beneficio, anche il criterio di riferimento. (Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 742/92 espresso nell'Adunanza Generale del 17 maggio 1993).

Ne consegue che nel nuovo ordinamento retributivo previsto al CCNL gli stessi benefici devono essere calcolati in misura pari al 2,50% dello stipendio della posizione retributiva in godimento e di cui alla tab. B del contratto stesso.

Peraltro, rimangono inalterati, per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi, i criteri ed i requisiti richiesti dalla disposizione che li prevede, come parimenti rimangono inalterate le condizioni che ne determinano il riassorbimento.

Nulla è innovato circa l'applicazione del beneficio di cui all'art 2 della stessa legge n. 336/70, il quale prevede che il personale ex combattente, destinatario della disposizione, possa chiedere all'atto del collocamento a riposo, in alternativa agli aumenti biennali, l'attribuzione del grado o della qualifica superiore.

Al fine di evitare ulteriori aggravi di lavoro per gli istituti scolastici e per le Direzioni provinciali del Tesoro, l'applicazione provvisoria degli inquadramenti del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali, secondo i criteri stabiliti dalla presente circolare, sarà effettuato esclusivamente attraverso un flusso informativo diritto tra i sistemi informativi di questa Amministrazione e della Direzione generale per i servizi periferici entro le scadenze che saranno successivamente comunicate.

La presente circolare viene emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato - IGOP. La stessa è concordata, a norma dell'art. 190 delle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del tesoro; con la Direzione Generale dei Servizi Periferici di detto Dicastero. Le SS.LL. sono pregate di riprodurla e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori e delle accademie ed i coordinatori degli ISIA.

Con l'occasione si rende noto che è in corso di perfezionamento l'accordo siglato l'1 luglio 1996 dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con il quale si dà l'interpretazione autentica dell'art. 66 del CCNL-scuola del 4 agosto 1995, per la parte relativa alle modalità di inquadramento dei capi d'istituto. Alla stregua di tale interpretazione l'anzidetto art. 66 deve intendersi nel senso che l'inquadramento dei capi d'istituto va disposto in base al comma 2 o, in alternativa, in base al comma 4 dell'articolo medesimo, secondo il criterio del trattamento più favorevole. I provvedimenti predisposti dalle SS.LL. sulla base di quanto sopra saranno resi esecutivi successivamente al perfezionamento dell'anzidetto accordo.