Oggetto: Obbligo di vaccinazione
Il Consiglio di stato, sez. II, con parere n. 2021/94 del 21/7/97, ha fatto conoscere il proprio orientamento, in materia di ammissione alle scuole dell'obbligo degli alunni sprovvisti delle certificazioni sanitarie attestanti l'avvenuta sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie previste dalle vigenti norme in materia, confermando l'avviso che le disposizioni in tema di vaccinazioni obbligatorie, essendo dirette a tutelare, oltre che il diritto alla salute dei singoli, anche quello primario e generale della collettività, non possono essere derogate per volontà degli esercenti la potestà familiare.
Sulla base di tale orientamento si dettano, con la presente circolare, le disposizioni necessarie per una corretta e uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale della complessa e delicata materia.
Viene pertanto ribadito, in via generale, il divieto di ammissione nelle scuole degli alunni sprovvisti delle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie prescritte dalle norme vigenti (legge 6 giugno 1939, n. 891, relativa alla vaccinazione antidifterica, legge 5 marzo 1963, n. 292 modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, riguardante l'antitetanica, legge 4 febbraio 1966, n. 51 concernente l'antipoliomielitica e legge del 27 maggio 1991, n. 165, contro l'epatite virale B.
Sono consentite deroghe a tale divieto nei confronti degli alunni per i quali il medico o pediatra di libera scelta, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, abbia rilasciato un apposito attestato di esonero dall'obbligo di vaccinazione, per accertati motivi di ordine medico.
Possono anche essere ammessi alle comunità scolastiche gli alunni nei cui confronti siano stati adottati dal giudice tutelare competente sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 333 e 336 del codice civile, provvedimenti specifici, a tutti gli effetti sostitutivi dell'obbligo di presentazione delle prescritte certificazioni vaccinali.
Si ribadisce inoltre che l'obbligo di vaccinazione, ai fini della frequenza della scuola dell'obbligo, deve ritenersi sussistente anche nei confronti degli alunni stranieri, provenienti da paesi della Comunità europea ovvero da paesi e extracomunitari, nei quali non siano previsti analoghi obblighi vaccinali.
Pertanto gli alunni stranieri presenti sul territorio nazionale potranno essere ammessi alle comunità scolastiche alle stesse condizioni degli alunni italiani, secondo le modalità e con le eccezioni sopra descritte con particolare riferimento alla possibilità di ricorso, ai fini in parola, alla procedura prevista dai sopracitati artt. 333 e 336 del codice civile.
Si segnala contestualmente che la 1ª sez. penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 928 dell'11/6/1997, ha stabilito che l'inosservanza del provvedimento amministrativo che richiama al rispetto degli obblighi delle vaccinazioni obbligatorie non configura un'ipotesi di reato, punibile ai sensi dell'art. 650 del cp poiché l'illiceità della condotta è sanzionata da altre norme, che prevedono misure di natura amministrativa.
Si fa infine presente che sussiste l'obbligo
per i capi d'istituto di segnalare con tempestività alle
locali autorità sanitarie per i provvedimenti di competenza,
i casi di non ammissione di alunni privi della prescritta certificazione
vaccinale obbligatoria.