Oggetto: Rendiconti amministrativi.
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l'allegata sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 59/97 del 23/4/1997 concernente la verifica del regolare adempimento dell'obbligo di presentazione dei rendiconti amministrativi.
Si richiama l'attenzione delle SSLL sull'orientamento
assunto dalle Sezioni riunite in merito sia alla competenza a
esaminare i rendiconti dei funzionari delegati che all'obbligo
dell'invio generalizzato agli uffici di controllo della Corte
dei conti dei rendiconti relativi a tutte le gestioni a prescindere
dalla inclusione nei programmi di esame stabiliti dalla legge
n. 20/1994.
La corte dei conti Sezioni unite in sede giurisdizionale composta dai magistrati:
Vincenzo Apicella, Presidente
Francesco Iraci, Consigliere (relatore)
Edoardo Andreucci,
Annibale Ricco, Consigliere
Camillo Loongini, Consigliere
Michele Cuppone, Consigliere
Silvio Gayno, Consigliere
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio
d'appello iscritto al n. 1757/SR/A, promosso dal procuratore generale,
avverso la sentenza della Sezione prima giurisdizionale centrale
della Corte dei conti n. 38ª del 19 gennaio 1996, depositata
il 22 aprile 1996;
Visti gli atti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 23 aprile 1957 il consigliere relatore dr. Francesco Iraci e il pubblico ministero nella persona del viceprocuratore generale dr. Gennaro Saccone.
Non comparso l'appellato.
Fatto
Con sentenza n. 38/96 del 19 gennaio 1996, depositata il 22 aprile 1996, la Sezione prima giurisdizionale centrale della Corte dei conti ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine al giudizio n. 14187, instaurato nei confronti del sig. Gioacchino Cosentino, nella qualità di funzionario delegato dell'ufficio del registro di Rivarolo Canavese, a seguito della mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate, nell'esercizio finanziario 1992, sulle aperture di credito disposte a suo favore sul capitolo 3860.
Il difetto di giurisdizione e stato dichiarato in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 8, del DPR 20 aprile 1994, n. 367, che hanno stabilito, secondo il primo giudice, una netta demarcazione tra conti giudiziali e rendiconti amministrativi, relativamente all'ipotesi di inadempimento del soggetto tenuto a renderli.
I primi sono rimasti soggetti al giudizio per resa di conto, disciplinato dal RD n. 1038/1933 con procedura contenziosa, i secondi, invece, sono stati ricondotti nell'ambito delle funzioni di controllo della Corte dei conti con procedimento avente natura non giurisdizionale.
Una fase avente natura giurisdizionale, secondo la sentenza di primo grado, e prevista dal citato art. 9 DPR 367/1994, solo a seguito del promuovimento dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del competente procuratore regionale, cui viene trasmessa copia dell'ordinanza, emessa dalla sezione del controllo nel caso di renitenza del funzionario delegato a rendere il conto.
Peraltro l'applicazione della pena pecuniaria non prevista dal citato art. 9 nel procedimento dinanzi alla sezione del controllo, resta di competenza dell'amministrazione di appartenenza del funzionario delegato che non ha reso il conto, poiché le disposizioni contenute nell'art. 337 del RD n. 827/1924 restano integrate e non già abrogate dall'art. 9 del predetto DPR n. 367/1994, come stabilito con circolare del ministero del tesoro - ragioneria generale dello stato - 7 luglio 1995, n. 39.
Con atto del 31 agosto 1996 il procuratore generale presso la Corte dei conti ha appellato l'anzidetta sentenza per i seguenti motivi:
l'art. 9 - comma 8 - del DPR n. 367/1994 è norma di carattere sostanziale, in quanto disciplinante una nuova procedura in sede di controllo in caso di inadempienza del funzionario delegato, per cui essa può trovare applicazione solo nei casi di ritardo nella presentazione dei rendiconti amministrativi emergenti dopo la sua entrata in vigore, cioè dal 1° novembre 1995, mentre nel caso in esame il ritardo è conseguente a omissioni consumate nell'esercizio 1992;
la giurisdizione del giudice contabile, per le inadempienze del funzionario delegato anteriori al 1° novembre 1995, va correlata con la nuova configurazione del controllo, quale attribuita alla Corte dei conti dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20. In base all'art. 3, comma 4, di tale legge, il controllo successivo sulla gestione del bilancio è effettuato sulla scorta di programmi. Annualmente definiti, per cui, nella fattispecie, risalendo le inadempienze a epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 20/1994, nessuna attività può essere svolta in sede di controllo, stante l'assenza di programmi;
- la competenza della sezione del controllo quale disciplinata dal citato art. 9, sarà incardinata solo se e in quanto il rendiconto si riferisca a spese incluse nei programmi, diversamente dovrà essere informato il p.g. perché proceda ai sensi dell'art. 610, u.c. RD n. 827/1924.
Ciò anche per evitare che alla mancata presentazione del rendiconto non segua alcuna sanzione, ipotesi che può verificarsi ove non vengano attivati gli adempimenti previsti dal citato art. 9, - comma 8, - DPR n. 367/1994 nei casi di rendiconti relativi a spese esulanti dai programmi;
- né può trovare applicazione l'art. 3 comma 12 - della legge n. 20/1994, secondo cui i magistrati addetti al controllo successivo possono temporaneamente discostarsi dai previsti programmi annuali in relazione a situazioni che richiedano tempestivi accertamenti, poiché il ritardo nella resa del rendiconto non integra gli estremi per l'applicazione di tale norma;
- né infine, e eccepibile che tale criterio interpretativo determini una commistione, per lo stesso oggetto, di funzioni di controllo e giurisdizionali, dovendosi ritenere prevalente sanzionare l'inadempienza del funzionario delegato.
Conseguentemente, il p.g. ha citato in giudizio il sig. Cosentino Gioacchino chiedendo a queste Sezioni riunite l'accoglimento del gravame con rimessione degli atti al primo giudice, affinché ordini la compilazione d'ufficio del rendiconto a spese del funzionario delegato e gli applichi una pena pecuniaria.
Alla pubblica udienza, il pg. ha confermato
le richieste contenute nell'atto di appello.
Diritto
Assume il p.g.. nell'atto d'appello che l'art. 9 - comma 8° - del DPR n. 367/1994 è norma sostanziale non retroattiva, che, pertanto, trova applicazione con decorrenza dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1° novembre 1995 e non può, quindi, disciplinare inadempienze consumate anteriormente a tale data.
Tale motivo d'appello non è fondato.
L'art 9, comma 8, del citato DPR n. 367/1994 e norma procedimentale, come tale d'immediata applicazione in base a consolidati principi. Trattasi di disposizione attributiva di competenza alle Sezioni del controllo della Corte dei conti, le cui funzioni, come puntualmente rilevato dai primi giudici, non sono di natura giurisdizionale, bensì amministrative o tutt'al più paragiurisdizionali.
Ma nel campo amministrativo le norme attributive di competenza, sia a livello sostanziale che procedimentale, hanno per principio pacifico immediata applicazione anche per tutte le istruttorie in corso, tranne che la legge disponga diversamente.
Nella specie, la citata norma attribuisce la competenza alle sezioni del controllo della Corte dei conti puramente e semplicemente, senza formulazione di riserve per gli organi competenti nella vigenza della precedente normativa.
Il pg collega, in materia di rendiconto dei conti amministrativi, le competenze delle Sezioni del controllo con la definizione annuale dei programmi del controllo sulla gestione, ex articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, traendone la preoccupata conseguenza che l'esame della gestione del funzionario delegato è condizionata dall'inserimento nei programmi, diversamente, resa dei rendiconti e controllo, non sono azionabili.
Soggiunge che, nella specie, riferendosi la gestione all'anno 1992, a epoca, cioè, anteriore alla legge n. 20/1994, non esistono programmi di controllo sulla gestione e che in ogni caso residuerebbe un vuoto sanzionatorio nei confronti dei funzionari delegati inadempienti, considerato che la citata disposizione regolamentare non prevede, nei casi (limitati) di competenza delle sezioni del controllo, l'applicazione di sanzioni.
Ad avviso di queste Sezioni riunite, per superare le, giuste preoccupazioni del p.g., occorre distinguere il rendimento dei conti amministrativi dal controllo delle relative gestioni.
Il nuovo sistema dei controlli, quale introdotto dalla legge n. 20/1994, se ha eliminato il riscontro generalizzato dei rendiconti (cfr. Sez. contr. Sicilia, delib. n. 40 dell'8 novembre 1995; sez. contr. stato, delib. n. 20 del 4 febbraio 1997) non ha, invece, limitato le competenze degli uffici di controllo della Corte dei conti, in materia di resa di rendiconti amministrativi, ai soli casi in cui le relative gestioni siano incluse nei programmi.
Tale competenza è, invece, piena e generalizzata e riguarda indistintamente tutte le gestioni, dovendo gli uffici di controllo seguire il puntuale rendimento di essi e attivarsi nei casi d'inadempienza. Tale attività e funzionalizzata al giudizio di parificazione dei rendiconti generali dello stato e delle regioni speciali, che dà dimostrazione a livello complessivo, delle somme rendicontate e di quelle relativamente alle quali il conto non è stato reso.
Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 20/1994, continuano a essere trasmessi ai competenti uffici di controllo le comunicazioni (modelli 27 C.G.) che danno contezza dell'entità delle somme utilizzate a fronte delle aperture di credito e di quelle ancora disponibili.
Ne consegue che le sezioni del controllo, nei casi d'inadempienza, devono attivare il procedimento per la resa dei rendiconti relativamente a tutte le gestioni, senza distinzione tra rendiconti inclusi nei programmi, che incardinano il controllo sulla gestione, e rendiconti da essi esulanti, che attivano il procedimento di resa dei conti.
Tale criterio interpretativo e coerente con le disposizioni contenute nell'art 9, comma 8, del DPR n. 367/1994 che descrive il procedimento di resa del rendiconto in termini generali, senza connessione con il controllo sulla gestione affidato alla corte dei conti, disciplinato, invece, dal precedente comma 5 della stessa norma, che ne prevede l'invio alle sezioni o delegazioni regionali della corte dei conti, qualora, secondo l'interpretazione che è stata data (cfr. le deliberazioni, in precedenza, citate), le relative gestioni siano incluse nei programmi del controllo.
Il p.g. non resta estraneo alle vicende del rendimento dei conti amministrativi, poiché, in tutti i casi in cui la competente Sezione del controllo ordini la compilazione d'ufficio del rendiconto, la relativa ordinanza è inviata al competente ufficio di procura della Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative (art. 9 comma 8, DPR n. 367/1994).
Non è, pertanto, il profilo sanzionatorio
ciò che più interessa nella specie, considerato
anche che la pena pecuniaria e di entità talmente modesta
da non arrecare eccessive preoccupazioni al funzionario delegato
inadempiente, bensì l'effettiva resa di tutti i rendiconti
amministrativi, rientrante nella competenza delle Sezioni del
controllo della Corte dei conti, con affidamento al p.g. dei casi
patologici accertati.
P .Q. M
Rigetta l'appello in epigrafe
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del 23/4/97.