Oggetto: Art. 7 della legge n. 352 dell'8 ottobre 1997, recante
disposizioni sui beni culturali
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212/L del
17 ottobre 1997 č stata pubblicata la legge n. 352 dell'8
dello stesso mese, recante disposizioni sui beni culturali. Di
seguito si trascrive l'art. 7 della legge in questione, che interessa,
in particolare, le scuole.
«Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalitą attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano a elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificitą della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.
Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza.
Al finanziamento della scuola a carico della singola soprintendenza
si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative
e le attivitą culturali di cui al comma 7 dell'articolo
2.»
Si pregano le SSVV di informare di quanto sopra le istituzioni
scolastiche funzionanti nelle proprie circoscrizioni territoriali.