Circolare Ministeriale 709/97 Oggetto: Accordo di programma tra il Ministero della pubblica istruzione e lIstituto nazionale di statistica Il ministero della pubblica istruzione e lIstituto nazionale di statistica, il 18 agosto 1997, hanno formalizzato un accordo di programma che, oltre a confermare ulteriormente la collaborazione avviata sin dal 1994, ha come obiettivi principali: Nel trasmettere copia dellaccordo, sembra opportuno far presente che tale iniziativa, tendente alla razionalizzazione verso "lesterno" della produzione di dati statistici sullistruzione, deve indurre i vari uffici dellAmministrazione scolastica, centrale e periferica, a evitare che vengano avviate rilevazioni di dati che comportino, da un lato, una duplicazione delle informazioni e, dallaltro, un sovraccarico per i rispondenti (soprattutto le scuole) e per gli organi intermedi di rilevazione (soprattutto i provveditorati agli studi), tanto più che molti dei dati che vengono richiesti alle unità scolastiche fanno già parte del patrimonio del sistema informativo, le cui informazioni saranno via via più cospicue e articolate. Infatti, con la gestione informatizzata di un numero crescente di procedure amministrative e con il progressivo decentramento dellarticolazione delle strutture del sistema informativo stesso, con il patrimonio di dati disponibile si sarà in grado di soddisfare un sempre maggior numero di esigenze conoscitive. A tale patrimonio, grazie anche allaccordo con lIstat, potranno accedere tutti quei soggetti, anche estranei allamministrazione, comunque interessati allanalisi dei fenomeni scolastici . Levoluzione delle esigenze conoscitive dellAmministrazione è del resto ormai un fatto generalmente condiviso e, pertanto, il sistema informativo ha coerentemente seguito tale evoluzione, superando il ristretto ambito di strumento meramente gestionale, a supporto dellattività operativa degli uffici, per porsi come indispensabile strumento di supporto alle decisioni che gli operatori scolastici, ai vari livelli, sono chiamati ad assumere. Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti e al fine di meglio soddisfare le esigenze conoscitive dei vari uffici, il servizio di supporto alle decisioni ha in corso di definizione, congiuntamente al gestore del sistema informativo, un piano delle attività che saranno svolte nei prossimi mesi e che dovrà portare a una maggiore conoscenza del patrimonio di dati a disposizione del sistema, il quale, anche grazie allaccordo in oggetto, diventa sempre più ampio, dati che potranno essere utilizzati in tutte le loro potenzialità conoscitive solo grazie al contributo del servizio di supporto alle decisioni. Convengono quanto segue: ART. 1 Considerazioni generali
Le informazioni statistiche relative al sistema scolastico saranno il risultato dellintegrazione dei patrimoni informativi delle due amministrazioni, in particolare verranno attivati flussi informativi che consisteranno sia nello scambio di dati sia nello scambio di informazioni di natura amministrativa e statistica necessarie per un più efficace utilizzo dei dati stessi. Tale integrazione comporterà quanto precisato nei successivi articoli.
ART. 2 Statistiche correnti sulla istruzione
Il ministero si impegna a fornire allIstituto nazionale di statistica i dati del proprio sistema informativo, perché possano essere utilizzati a fini statistici.
Per i dati attualmente non gestiti dal sistema informativo del ministero e in particolare per quelli concernenti la scuola non statale, saranno condotte, a cura del ministero tramite il sistema informativo stesso e con il contributo del servizio statistico, le rilevazioni annuali che saranno concordate con lIstat. Landamento di tali indagini, condotte per finalità comuni, verrà opportunamente monitorato secondo modalità e cadenze stabilite di comune accordo dalle parti. I modelli concordati tra le due amministrazioni riporteranno sul frontespizio esclusivamente lintestazione del ministero in quanto relativi a rilevazioni per fini amministrativi. Tali rilevazioni saranno gradualmente sostituite dalle informazioni che alimenteranno le basi informative del sistema attraverso la progressiva automazione delle funzioni amministrative.
Le indagini annuali precedentemente condotte presso le scuole dallIstat verranno sostituite, nei tempi preventivamente concordati fra le due amministrazioni e opportunamente documentati nei rispettivi piani di attività, dai dati forniti dal ministero della pubblica istruzione. LIstat si impegna a fornire al ministero, su richiesta e secondo modalità da concordare, i dati acquisiti negli anni precedenti, o altre specifiche informazioni che saranno rilevate dallIstat stesso concernente listruzione non statale nonché i dati relativi alla formazione professionale e allistruzione universitaria.
Le statistiche prodotte sia dal ministero che dalllstat dovranno sempre citare la fonte dei dati utilizzati. La pubblicazione e la diffusione delle statistiche prodotte dal ministero potrà avvenire a cura dellIstat. Le parti concorderanno il tipo di prodotto editoriale, la veste grafica, la tiratura, la ripartizione ed entità degli omaggi, le modalità di promozione e di spedizione nellintento di promuovere una più ampia diffusione dei dati sullistruzione.
ART. 3 Dati relativi al contesto socio-economico
Al fine di realizzare un quadro conoscitivo organico dellintero sistema scolastico, correlato al contesto socio-economico, lIstat fornirà al ministero della P.I. i dati in proprio possesso necessari allinterpretazione dei fenomeni. Tali dati riguarderanno le leve scolastiche, loccupazione, il territorio, nonché dati desumibili dal censimento della popolazione quali per esempio: il titolo di studio dei genitori, i mezzi di trasporto ed il tempo necessario per raggiungere la scuola. Le elaborazioni verranno di volta in volta concordate tra le parti.
ART. 4 Indagini e ricerche
LIstat, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e di bilancio, varerà indagini, studi e ricerche per tenere conto di particolari esigenze conoscitive prospettate dal ministero, quale il rapporto che intercorre tra scuola e territorio, i comportamenti e la domanda di istruzione.
ART. 5 Collegamento telematico Istat-Mpi
Lo scambio di informazioni tra ministero e Istat sarà effettuato principalmente attraverso un collegamento telematico tra i rispettivi sistemi Informativi. Il collegamento renderà possibili:
il comitato di gestione di cui al successivo art. 8, previa verifica di compatibilità tecnica, amministrativa e decisionale, dovrà predisporre una proposta per il collegamento tra i due centri elettronici da sottoporre agli organi competenti di ciascuna amministrazione.
ART. 6 Archivi
Il ministero e lIstat concorderanno la messa a punto e la gestione dellArchivio statistico delle imprese e delle istituzioni attive (Asia), per la parte relativa alle istituzioni scolastiche.
ART. 7 Oneri per le parti
Sono a carico del ministero le rilevazioni dei dati previsti allart. 2 e le relative elaborazioni a fini statistici concordate con lIstat.
La fornitura di dati gestiti dallIstat e oggetto di interesse per il ministero non comporterà oneri aggiuntivi per il ministero, salvo quelli previsti dallart. 5 del presente documento.
Sono a carico dellIstat la produzione della modulistica cartacea necessaria per le rilevazioni di cui allart. 2 così come le spese di stampa dei volumi e di produzione dei supporti informatici per la diffusione dei risultati, concordate tra le parti secondo quanto indicato sempre allart. 2.
I costi relativi a eventuali rilevazioni o forniture di dati non previsti dal presente accordo quadro saranno di volta in volta oggetto di specifiche intese tra il ministero e lIstat.
I dati scambiati tra le due amministrazioni, corredati dalla documentazione necessaria per il loro utilizzo, saranno forniti nelle forme concordate e nel rispetto della vigente normativa sul segreto statistico.
ART. 8
La gestione tecnico-operativa del presente accordo è affidata a un comitato di gestione, composto, per il ministero della pubblica istruzione, dal dirigente del servizio statistico e dal dirigente della divisione XII della direzione generale del personale; responsabile del servizio di supporto alle decisioni del sistema informativo, e per lIstat, da due rappresentanti tra i quali il competente direttore centrale. Ciascuna parte provvederà a indicare tra i suoi rappresentanti il proprio responsabile della convezione. Il comitato di gestione è presieduto, ad anni alterni, da un membro del comitato preventivamente designato dalle parti e si riunisce almeno due volte lanno.
ART. 9
Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti, per un successivo analogo periodo.