Circolare Ministeriale 24 dicembre 1996, n. 767
Prot. n. 5935
Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari - Anno scolastico 1997-98
1) - Nell'attuale fase di profonda trasformazione culturale che investe il mondo della scuola, caratterizzata da una spinta sempre più accentuata verso la piena autonomia decisionale e. gestionale, la scelta dei libri di testo rimane un momento centrale, di rilevante interesse, nella strategia complessiva dell'azione educativa e formativa.
Le indicazioni di seguito fornite muovono dalla necessità di sostenere, con suggerimenti, l'azione che le scuole sono chiamate a promuovere e dall'esigenza di fissare, per motivi organizzatori, i tempi entro i quali devono essere definiti gli adempimenti, per rendere contestuale sul territorio nazionale lo svolgimento dei procedimenti.
Il libro di testo, nella scuola elementare, oltre ad una generale riconosciuta valenza formativa assolve la funzione di strumento primario per l'attività didattica e di supporto essenziale per l'alunno e il docente; le procedure di scelta ed adozione dei libri di testo devono quindi tenere conto delle esigenze di carattere generale circa la validità culturale e la funzionalità educativa dei testo in relazione agli obiettivi da perseguire.
Particolare cura dovrà essere, pertanto, rivolta dai singoli docenti e dai Collegi operanti nell'ambito delle unità scolastiche nella determinazione delle scelte da operare, ai fini, anche, della maggiore collaborazione e coinvolgimento possibili di tutte le componenti interessate e della massima trasparenza dell'attività posta in essere.
L'uso dei libro di testo è connesso al disegno educativo che la scuola elementare persegue ed al progetto didattico che essa concretamente realizza. Appare, quindi, opportuno sollecitare una valutazione dei testi da parte dei docenti e degli organi collegiali che tenga conto dei programmi di insegnamento, degli obiettivi della programmazione educativa e del complessivo itinerario della progettazione didattica.
In tale ottica è necessaria una approfondita riflessione sulla presenza nei testi di elementi che favoriscano l'apertura a tutti i saperi, l'attenzione ai contenuti formativi essenziali, la trattazione delle tematiche più intensamente dibattute nella società contemporanea, come qualificazioni del discorso didattico e come proposte per la riflessione dell'alunno.
La scelta dei libri di testo rientra nella responsabilità del docente ed attiene alle sue competenze professionali.
I docenti opereranno, per le classi prime e seconde, la scelta dei libro di lettura e del libro di testo per l'insegnamento della religione cattolica (quest'ultimo, come ovvio, limitatamente agli alunni che si avvalgono di detto insegnamento) e per le classi terze, quarte e quinte, la scelta dei libro di. lettura e del sussidiario, nonché del libro di testo relativo all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni avvalentisi, e del libro di testo per la lingua straniera prescelta.
La complessità dei progetto educativo che la scuola elementare attua, impone alla riflessione dei docenti anche la necessità di collegare le esperienze di apprendimento che gli alunni compiono con i libri di testo con quelle che sono offerte dalle biblioteche scolastiche, strumento insostituibile di arricchimento di conoscenze, di ricerca e di lavoro autonomo, soprattutto in condizioni di deprivazione culturale e di emarginazione.
Le scuole che attuano sperimentazioni, ai sensi degli artt. 277 e 278 del D.L.vo 297/94, e quelle che seguono un progetto educativo che prevede strumenti alternativi al libro di testo o l'uso di diverso materiale librario, possono utilizzare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 156, comma 2 dei D.L.vo 297/94, le somme equivalenti per l'acquisto di strumenti di apprendimento, secondo le deliberazioni dei Consiglio di Circolo, per la parte di competenza le deliberazioni sul progetto di sperimentazione, debitamente motivate dal Collegio dei docenti, sentiti i Consigli di interclasse circa la scelta del libro di testo o l'uso di diverso materiale, dovranno essere adottate e pubblicate all'albo della scuola entro il 30 aprile 1997. Il progetto dovrà indicare la durata della sperimentazione e gli. strumenti alternativi adottati. Al termine dei ciclo sperimentale i docenti sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti ed al Consiglio di Circolo un rapporto sui risultati ottenuti e le verifiche effettuate.
Per quanto riguarda il problema della presenza della pubblicità nei manuali scolastici, si ribadisce la necessità di una preventiva verifica, diretta ad accertare che, secondo quanto previsto dal D.L.vo 25/1/1992 n.74, art.6, attuativo della Direttiva C.E.E. n.450/84, i libri di testo adottati nella scuola elementare non contengano pubblicità ingannevole, intendendo come tale qualsiasi messaggio suscettibile di raggiungere i bambini e gli adolescenti e che possa anche indirettamente minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza.
Pur non trattandosi di materia che attiene ai libri di testo, si segnala l'opportunità che i docenti rappresentino alle famiglie l'esigenza che i diari scolastici (la cui scelta è lasciata alla loro determinazione) siano aderenti agli scopi educativi e formativi.
2) - Le operazioni di adozione si articolano in una fase preliminare ed
in una conclusiva.
Nella fase preliminare, che va portata a compimento nel periodo 18-25 maggio 1997, è
opportuno che i direttori didattici impegnino i docenti e i genitori nella valutazione dei
testi in uso, registrandone i risultati in un'apposita scheda, e delle novità editoriali
proposte alle scuole. I rappresentanti delle case editrici, pertanto, dovranno far
pervenire alle sedi delle direzioni didattiche dei plessi dipendenti, entro il termine del
17 maggio 1997, le copie dei testi proposti per le adozioni.
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, incontreranno gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'ANARPE. I direttori didattici favoriranno tali incontri e, per sovvenire alle esigenze d'informazione dei genitori, nel corso di apposite riunioni metteranno a loro disposizione i testi ricevuti in visione dalle case editrici. Effettuata tale valutazione, i docenti formuleranno le proposte di adozione e le sottoporranno, per l'espressione del motivato parere al Consiglio di interclasse, nella composizione allargata di cui al D.L.vo 297/94.
I direttori didattici, ai fini dell'adozione, verificheranno la presenza sui lesti della specifica attestazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi prescritti dall'art. 154, comma 2, dei D.L.vo n. 297/94, riguardante la denunzia e trasmissione al Ministero della P.I. dei nuovi testi scolastici, prima della loro diffusione sul mercato. Gli editori, per il tramite delle rispettive associazioni, avranno cura di trasmettere al Ministero della P.I., Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, dív. VI, l'elenco completo dei titoli delle opere prodotte, specificando l'ambito di apprendimento.
Nella fase conclusiva il direttore didattico convocherà il Collegio dei docenti per l'assunzione delle motivate deliberazioni di adozione; tale fase va portata a compimento nel periodo 26 - 31 maggio 1997, allo scopo di rendere note le scelte effettuate in tempo utile per le conseguenti operazioni editoriali.
Nessun cambiamento dei libri di testo potrà essere effettuato dopo l'adozione. Solo nel caso in cui il libro prescelto non sia disponibile in tempo utile, per mancata ristampa da parte dell'editore o per esaurimento delle copie disponibili, si potrà procedere ad altra adozione con le medesime modalità. In tale ipotesi il direttore didattico comunicherà al Provveditore agli Studi il titolo del libro e le classi per le quali il testo è stato adottato. Nell'eventualità che all'inizio dell'anno scolastico si verifichi lo sdoppiamento di una classe, resta adottato il medesimo testo per le due classi; nel caso, invece, di istituzione di nuove classi, i docenti sceglieranno liberamente i testi, tra quelli in corso di adozione nelle classi parallele.
Ai sensi dell'art. 157 dei D.Leg.vo n.297/94, è fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed in genere a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
I direttori didattici pubblicheranno entro il 7 giugno 1997 all'albo della scuola l'elenco dei libri di testo adottati ed affiggeranno all'albo stesso un avviso nel quale si rende noto che le deliberazioni del Collegio dei docenti e tutti gli altri atti relativi al procedimento possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.
Entro la stessa data invieranno, quindi, copia dell'elenco dei libri di testo ai Provveditori agli Studi, i quali, con apposito avviso da affiggere all'albo dell'Ufficio, comunicheranno che gli elenchi dei libri di testo adottati, trasmessi dai direttori didattici, possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.
I direttori didattici e i Provveditori agli Studi provvederanno, in base alle disposizioni vigenti, a garantire il diritto di visione, di accesso e di rilascio di copie.
Esaurite le operazioni di adozione, entro i 5 giorni successivi le copie dei testi non adottati saranno consegnati a cura dei docenti responsabili al coordinatore amministrativo della scuola, che ne prenderà nota; tali testi, depositati presso la segreteria della direzione didattica, potranno essere ritirati dai rappresentanti entro il termine del 30 settembre 1997. Le copie dei testi non adottati e non ritirate dalle case editrici restano a disposizione delle. scuole e vengono utilizzate nelle biblioteche del circolo didattico.
3) - Entro il 21 giugno 1997, i direttori didattici invieranno all'Associazione Italiana Editori -Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano, per posta ordinaria e con tassa a carico del destinatario, l'elenco dei testi adottati e, con le medesime modalità, ne rimetteranno copia alle sezioni territoriali dell'ANARPE negli indirizzi indicati nella precedente circolare n. 59 dei 9/2/1996.
Per la necessaria informazione dei librai i direttori provvederanno, altresì, a corrispondere, con le medesime modalità, a richieste di invio di copia degli elenchi dei testi adottati avanzate dalle Associazioni o Sindacati di categoria per il tramite dell'Unione Provinciale dei Commercianti, delle Organizzazioni territoriali della Confartigianato, dell'Organizzazione Provinciale della Confesercenti e delle sedi provinciali delle altre Organizzazioni di settore operanti a livello nazionale.
4) - Per le proprie esigenze operative le scuole possono tener conto delle indicazioni e suggerimenti contenuti nella sopracitata C.M. n. 59/96.