Circolare Ministeriale 790/97

Oggetto: Assunzioni dirette presso le pubbliche amministrazioni di soggetti risultati "falsi" invalidi civili. Responsabilità amministrativa. Obbligo di denuncia

Questo ministero, con circolare n. 249 del 14 aprile 1997, ha diramato le disposizioni della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica - in materia di obbligo di invio alle procure regionali della Corte dei conti delle denunce relative all’accertamento definitivo della falsità dei titoli di invalidità prodotti da personale assunto dalla pubblica amministrazione.

A seguito dell’anzidetta circolare si trasmette ora con la presente, per il seguito di competenza, l’acclusa lettera n. 2118/70/SPG del 23 ottobre 1997, con la quale il procuratore generale della Corte dei conti dispone la tempestiva segnalazione alle competenti Procure regionali dell’anzidetta magistratura contabile di tutte le irregolarità che si dovessero evidenziare in sede di accertamenti diretti da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni curanti la gestione del personale, anche a seguito delle autocertificazioni previste dal comma 257 dell’articolo 1 della legge numero 662/1996.

I provveditori agli studi sono pregati di fornire allo scrivente un cenno di ricezione della presente e assicurazione di adempimento.

La direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, quella dell’istruzione elementare e il servizio per la scuola materna vorranno cortesemente far pervenire copia dell’anzidetta lettera del procuratore generale agli enti vigilati.

 

Il procuratore generale presso la Corte dei conti

 

Prot. n. 2118/70/SPG Roma, 23 ottobre 1997

Oggetto: Assunzioni dirette presso le pubbliche amministrazioni di soggetti risultati "falsi" invalidi civili. Responsabilità amministrativa. Obbligo di denuncia.

Come è noto, la commissione interministeriale nominata con DPCM dell’11 ottobre 1995 ha recentemente ultimato l’indagine sulla problematica in oggetto, redigendo la relazione definitiva, nella quale, sulla base della relativa normativa e del riscontro metodologico "a campione" di vasti comparti omogenei delle pubbliche amministrazioni coinvolte, sono considerati gli elementi che possono caratterizzare gli accertamenti intesi a verificare la commissione di irregolarità nei procedimenti adottati dai varo organi nel campo delle assunzioni obbligatorie dei soggetti destinatari di tale beneficio.

Poiché alle predette irregolarità possono corrispondere ipotesi di danno per la pubblica finanza, gli uffici del pm presso la Corte dei conti, preposti al perseguimento del ristoro del pregiudizio erariale, non hanno mancato di assumere iniziative, in connessione per lo più ad aspetti di conclamata rilevanza penale, ai fini istruttori e requirenti indispensabili a fare acquisire concretezza a fattispecie di responsabilità perseguibile sotto i profili della imputabilità e della rilevanza del danno.

Lo scrivente, nelle funzioni di coordinatore dei predetti uffici, ha quindi rivolto alle procure regionali indirizzi direttivi che, tenuto conto anche dell’impianto organizzatorio che il legislatore ha posto nella materia, servono a individuare le tipologie di illecito comportamento, l’esistenza stessa del danno e la sua quantificazione.

La conseguenziale attività demandata alle procure regionali non può, peraltro, prescindere dalla conoscenza del fenomeno, la più completa possibile, soprattutto rispetto all’accennata metodologia seguita dalla commissione interministeriale, in quanto si avvalga dell’ulteriore coinvolgimento dei soggetti delle pubbliche amministrazioni, ai quali, peraltro, fa carico l’obbligo giuridico della denunzia alle procure della Corte dei conti di ogni ipotesi di danno erariale.

Si vuole perciò sottolineare la rilevanza, nella materia, di ogni notizia che, oltre ai casi riferibili ai soggetti "già inquisiti", risulti abbisognevole degli opportuni accertamenti circa la sussistenza o meno di responsabilità amministrativa, in un ambito più generale della gestione della predetta materia delle assunzioni.

Si invitano, pertanto, i destinatari della presente nota a disporre che siano tempestivamente segnalate alle procure regionali territorialmente competenti di questa Corte le situazioni di irregolarità che si evidenziassero a seguito degli accertamenti diretti compiuti dagli uffici delle amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti pubblici e non economici) che curano la gestione del personale ovvero a seguito delle autocertificazioni di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ricordando, peraltro, ai sensi dell’articolo 1, n. 2, della legge 14 gennaio 1994, numero 20, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno si compie, "in caso di occultamento doloso di esso, della data di scoperta del fatto dannoso".