Circolare Ministeriale 12 dicembre 1997, n. 827

Oggetto: "Regolamento (Ce) della Commissione n. 659 del 16/4/1997 recante modalità di applicazione del Regolamento (Ce) n. 2200/96 del consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli orto-frutticoli"

Il ministero dell’interno con l’unita circolare n. 10/97 del 4 settembre 1997 ha reso note le modalità di adesione anche da parte delle istituzioni scolastiche alla campagna di distribuzione gratuita del prodotti ortofrutticoli a norma delle disposizioni della Comunità europea citate in oggetto.

Per effetto di quanto indicato nell’allegata circolare la distribuzione gratuita di frutta può avvenire nei confronti:

- degli alunni delle scuole, al di fuori del pasti serviti dalle mense scolastiche;

- degli alunni delle scuole prive di mense scolastiche.

Al contrario di quanto previsto per le opere di beneficenza e per gli enti caritativi, per le scuole non è necessario alcun riconoscimento, ma, come indicato alle pagine 4 e 5 della citata circolare del ministero dell’interno, esse dovranno conformarsi alle condizioni previste dall’art. 11 del Reg. Ce n. 659/97. Tanto si comunica affinché le SS.LL., nell’ambito della rispettiva competenza esaminino l’opportunità di prendere contatti con le prefetture, affinché siano determinate, in modo puntuale, le procedure di partecipazione delle scuole alla distribuzione gratuita, le modalità di controllo sulla corretta utilizzazione dei prodotti secondo la normativa Cee e le notizie delle operazioni di distribuzione.

Eventuali quesiti circa le modalità di partecipazione all’iniziativa da parte delle istituzioni scolastiche verranno rivolti dalle SS.LL. alle prefetture competenti per territorio.

 

Ministero dell’interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Servizio affari assistenziali speciali Div. I.A.S.

Prot. n. 97/140/I/SC25

Circolare n. 10/97

Roma, 4 settembre 1997

OGGETTO: Regolamento (Ce) della Commissione n. 659 del 16/4/1997 recante modalità di applicazione del Regolamento (Ce) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli.

Il regolamento (Ce della Commissione n. 659/97 del 16 aprile 1997, reca modalità di applicazione del Regolamento (Ce) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

In particolare, le destinazioni del prodotto ritirato dal mercato sono disciplinate dall’art. 30 del Reg. (Ce) n. 2200/96, che privilegia, con assoluta priorità, la distribuzione gratuita a opere di beneficenza o a enti caritativi, operanti sia a livello locale, sia a livello nazionale e comunitario, sia a livello dei paesi terzi.

A tal riguardo, appare opportuno segnalare come proprio nell’ambito di tali operazioni di distribuzione gratuita dei prodotti ortofrutticoli sorgono nuove e specifiche competenze in capo al ministero dell’interno ed alle prefetture.

Si ritiene, pertanto, di dover fornire, in merito, alcuni chiarimenti.

Secondo la nuova normativa comunitaria, le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, all’inizio di ogni campagna di commercializzazione, qualora ritengano che i prodotti indicati dal Reg. (Ce) 659/97, possano essere oggetto di ritiro, potranno stipulare accordi contrattuali con organizzazioni caritative riconosciute, destinatarie dei prodotti.

Tali accordi dovranno essere notificati a questa direzione generale almeno 30 giorni prima dell’inizio della campagna di commercializzazione.

Parimenti, le OO.PP. dovranno comunicare, con almeno 48 ore di anticipo, il programma settimanale di interventi, specificando l’ubicazione dei centri di ritiro, il prodotto da ritirare e le quantità presumibilmente ritirabili, oltre che a questo dicastero, anche agli assessorati regionali dell’agricoltura e alle prefetture competenti. Gli enti destinatari della distribuzione gratuita vengono individuati dal paragrafo 1 dell’art. 30 del Reg. (Ce) 2200/96 e sono distinti in diverse categorie:

a) per tutti i prodotti la distribuzione può avvenire a favore di:

1) opere di beneficenza o enti caritativi autorizzati (riconosciuti);

2) istituti di pena, colonie di vacanze, ospedali e ospizi per anziani;

3) enti caritativi autorizzati (dalla Ce) alla distribuzione, al di fuori della Comunità, a favore delle popolazioni bisognose dei paesi terzi.

b) Limitatamente alla frutta la distribuzione può avvenire a favore di:

1) alunni nelle scuole, al di fuori dei pasti serviti nelle mense scolastiche

2) alunni nelle scuole, prive di mense scolastiche.

Gli enti caritativi, interessati alla distribuzione gratuita, di cui ai numeri 1 e 3 della lettera a), dovranno formulare domanda di riconoscimento al ministero dell’interno.

A tal fine occorre che gli enti:

1) abbiano finalità caritative chiaramente indicate nello statuto;

2) dimostrino l’attività svolta nel settore e l’effettiva operatività nello stesso;

3) si obblighino a rispettare le disposizioni del Regolamento Ce;

4) prevedano la tenuta di una contabilità specifica per le operazioni in questione;

5) si sottopongano ai controlli previsti dalla legge e dai Regolamenti Ce;

6) specifichino se l’autorizzazione è richiesta

- per il territorio dello stato

- per il territorio della Comunità europea

- per paesi terzi

- per tutti

L’istanza di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, dovrà essere presentata al prefetto competente per territorio.

Questi, qualora l’autorizzazione venga richiesta per il solo territorio italiano, esaminati gli atti, emetterà direttamente il provvedimento in questione, inviandone copia alla scrivente direzione generale per l’inserimento nell’apposita lista degli enti autorizzati a distribuire sul territorio italiano.

Qualora, invece, l’istanza sia rivolta a ottenere l’autorizzazione per il territorio della Comunità europea, per i paesi terzi, o per tutti, essa dovrà essere inviata a questa direzione generale, servizio affari assistenziali speciali, divisione interventi assistenziali straordinari, corredata dai documenti e dalle informazioni sotto specificati nonché dal parere circa l’accoglibilità o meno della domanda stessa, sulla base delle notizie acquisite.

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia dell’atto costitutivo;

2) copia dello statuto dal quale risultino le finalità caritative dell’ente;

3) relazione illustrativa sull’attività concretamente svolta dall’ente, debitamente sottoscritta dal presidente;

4) relazione sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante;

5) elenco dei componenti gli organi direttivi dell’ente.

In sede di istruttoria delle istanze di riconoscimento, la prefettura competente dovrà acquisire ogni utile notizia:

- sull’ente richiedente;

- sulla sua attività;

- sulla sua operatività;

- sul bacino di utenza degli aventi diritto alla pubblica assistenza;

- sulla iscrizione tra gli enti assistenziali, ove prevista dalla normativa regionale;

- sulla capacità di utilizzazione del prodotto assegnato.

Sulla base, poi, dei decreti di riconoscimento emessi dalle SS.LL. o da questo ufficio, gli enti verranno iscritti in tre liste, distinte a secondo che vengano:

a) autorizzati a distribuire sul territorio italiano;

b) autorizzati a distribuire sul territorio comunitario;

c) autorizzati a distribuire prodotti comunitari nei paesi terzi;

Tali elenchi saranno poi inviati alle prefetture, alla commissione Ue per la pubblicazione sulla G.U. della Ce, serie c, agli assessorati regionali dell’agricoltura e al ministero per le politiche agricole.

Si fa presente, comunque, che qualsiasi progetto di distribuzione gratuita al di fuori della Comunità, a titolo di aiuto umanitario, deve essere notificato tramite la prefettura, al ministero dell’interno, il quale provvederà a trasmettere alla Commissione Ue il progetto di distribuzione, per le necessarie autorizzazioni.

Invece, per quanto riguarda gli enti indicati al n. 2 della lettera a, (art. 30 paragrafo 1 2° trattino Reg. Ce 2200/96) (ospedali, istituti di pena ecc.), non è necessario alcun riconoscimento ma, per usufruire della distribuzione gratuita, essi dovranno conformarsi alle condizioni previste nell’art. 11 del Reg. Ce 659/97 e cioè:

a) rispettare le disposizioni del Reg. Ce;

b) tenere una contabilità specifica per le operazioni di cui trattasi;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa comunitaria.

È importante sottolineare, al riguardo, che quantitativi di prodotti distribuiti gratuitamente dovranno integrare quelli normalmente acquistati dalla comunità di cui si tratta. In questa ipotesi, gli enti potranno formulare apposita istanza alla prefettura.

Analoga istanza potrà essere formulata dalle scuole che vogliano distribuire la frutta agli alunni.

In tal caso, però, deve trattarsi d’istituto privo di mensa scolastica.

Nell’ipotesi, invece, in cui ne sia fornito, è necessario che l’istituto si impegni a distribuire il prodotto al di fuori dei pasti serviti nella mensa.

Per ciascuna operazione di distribuzione gratuita dei prodotti ortofrutticoli la prefettura competente dovrà fornire, a questo ufficio, analitiche notizie circa:

- prodotto distribuito e varietà;

- quantitativi di prodotto non distribuito;

- istituzioni (nome e sede) che effettuano il ritiro con dati relativi ai quantitativi;

- utilizzazione finale del prodotto;

- altri dati previsti dall’allegato VI del reg. Ce n. 659/97.

Quanto sopra, affinché questo Dicastero possa successivamente essere in grado, al termine di ogni campagna, di trasmettere alla Commissione Ue e per conoscenza al ministero per le politiche agricole, tutte le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate, ai sensi dell’art. 13 II comma del Reg. (Ce) 659/97.

L’attività di controllo delle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, e delle operazioni di distribuzione gratuita è affidata alle regioni. Queste istituiscono apposite commissioni, composte da due funzionari, e possono avvalersi della collaborazione del nucleo repressioni frodi, dell’Ice, della guardia di finanza e dei carabinieri.

Gli assessorati regionali hanno, comunque, piena discrezionalità nel decidere della composizione delle commissioni: pertanto, ove ritenuto necessario e opportuno, potrà essere richiesta, nelle commissioni di controllo, la presenza di un funzionario dell’amministrazione dell’interno, così come d’altronde era già previsto nella precedente normativa (dm n. 287 del 2/7/1987).

Per quanto attiene alla fase successiva alla distribuzione gratuita del prodotto ritirato, e cioè la destinazione e l’effettivo utilizzo dei prodotti, la vigilanza spetta alla prefettura.

Tali controlli sono sia documentali che materiali.

In particolare, a norma dell’art. 18 del Regolamento Ce n. 659/97, l’utilizzazione finale dei prodotti a opera degli enti caritativi deve essere accertata esigendo da questi un certificato di presa a carico attestante l’utilizzazione del prodotto.

Ugualmente utile potrebbe essere, poi, richiedere al responsabile dell’ente caritativo una relazione che illustri l’effettiva utilizzazione del prodotto. In ogni caso, comunque, ciascuna prefettura potrà individuare i criteri e le modalità perché l’attività di controllo si esplichi nel modo più efficace, in considerazione soprattutto della principale finalità alla quale deve essere ispirata e cioè evitare che il prodotto ritirato possa rientrare nel circuito commerciale per vie indirette (per es. mercato nero).

Da quanto esposto è dato desumere la rilevanza del ruolo svolto dalle prefetture sia a livello di coordinamento delle operazioni di ritiro e di distribuzione gratuita, sia a livello di amministrazione attiva, sia a livello della successiva fase di controllo.

Pertanto, i sigg.ri prefetti sono pregati di voler dare massima diffusione alla presente circolare, trasmettendola, fra gli altri, anche alle associazioni di categoria, agli enti caritativi e a tutti quegli organismi pubblici e privati che possano essere interessati.

Si pregano, altresì, i commissari di governo a voler trasmettere la circolare agli assessorati regionali dell’agricoltura.

A ogni buon fine si allegano:

- Reg. (Ce) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996;

- Reg. (Ce) n. 659/97 della Commissione del 16 aprile 1997;

- Circolare n. 6 del 18 aprile 1997 del ministero per le politiche agricole.

Si fa, inoltre, presente che ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto a questa direzione generale, ai seguenti numeri telefonici:

06/46535936, 06/46525919, 06/46525362.

Si ringrazia per l’attenzione che si vorrà dare alle direttive contenute nella presente circolare e si resta in attesa di un cortese cenno di ricezione della stessa.